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Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione I – Disposizioni dell'autorità laica

1. Disposizioni di Teodorico e di Giustiniano

Nel 554 Giustiniano, su invito del papa Vigilio, emana quella serie di disposizioni relative ai territori bizantini in Italia che va sotto il nome di «Prammatica Sanzione». Esse si richiamano alla legislazione di Teoderico che, in questa norma sulla retribuzione dei maestri di grammatica, di retorica, di medicina e di diritto, viene citato esplicitamente.

Il breve documento ha perciò un duplice valore, poiché ci dà notizie sia sulla legislazione ostrogota, sia su quella bizantina. La «Prammatica Sanzione» è inserita nel «Corpus Iuris» tra le «Novellae».

Fonte: IUSTINIANI IMPERATORIS, Pragmatica Sancito, § 22, in Monumenta Germaniae Historica, Leges, V, pag. 174.


Attribuzione dell’annona ai medici ed ad altri.


Così l’annona, che Teoderico era solito dare, e che anche noi abbiamo concesso ai Romani, ordiniamo che sia data anche in futuro; e così pure ordiniamo che le annone, che precedentemente si solevano dare ai grammatici e agli oratori, e anche ai medici e ai giurisperiti, continuino ad essere erogate, naturalmente a quelli fra loro che esercitano la loro professione, affinché i giovani eruditi negli studi liberali possano fiorire nel nostro stato.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05