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Didattica

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione I – Disposizioni dell'autorità laica

9. L’autentica «Habita» di Federico Barbarossa

Nel novembre 1158, da Roncaglia, Federico Barbarossa emana questa carta in favore degli studenti, nota come «Authentica “Habita”»: con questo nome infatti fu inserita nel Corpus Iuris giustinianeo, quasi a collocarla, alla stregua delle Novellae, come continuazione della legislazione imperiale romana. Essa stabilisce fondamentali privilegi giudiziari a favore degli studenti e in questo senso sarà di modello per tutta la legislazione successiva. Già da tempo fioriva lo studio di Bologna, e i cultori bolognesi di diritto civile venivano assumendo una particolare importanza nell’elaborazione del programma di restaurazione dei diritti imperiali voluta dal Barbarossa. Le sollecitazioni degli studenti bolognesi dovettero quindi essere determinanti nel decidere l’Imperatore alla concessione di questo privilegio: che tuttavia ha un carattere generale, e non può essere considerato come una «carta di fondazione» dell’Università di Bologna.

Fonte: FREDERICI I, IMPERATORIS, Privilegium scolasticum, in Monumenta Germaniae Historica, Leges, II, p. 114.


Consultati con ogni diligenza su questo problema abati, duchi, conti, giudici e altre personalità della nostra corte, concediamo per nostra magnanimità a tutti gli scolari che a motivo dello studio si spostano da una località all’altra, e soprattutto ai professori di diritto canonico e civile, questo privilegio, affinché sia essi sia i loro inviati possano recarsi ad abitare in piena sicurezza nelle località nelle quali si praticano gli studi delle lettere. Riteniamo giusto infatti che, esercitando una così lodevole attività, siano protetti dalla nostra approvazione e tutela, che siano preservati da ogni offesa, per così dire, con uno speciale affetto, dal momento che illuminano il mondo con la loro scienza ed educano i sudditi a vivere in obbedienza a Dio e a noi, suoi ministri. E chi non proverebbe compassione di loro, quando, fatti esuli dall’amore della scienza, volontariamente abbandonano la ricchezza per la povertà, espongono la vita ad ogni sorta di pericoli, e, quel che è peggio, spesso sono costretti a subire senza motivo offese corporali dagli uomini più vili! Pertanto con questa legge avente valore generale e perpetuo, stabiliamo quanto segue: ci si guardi bene, d’ora in poi, dal recare a scolari qualsivoglia offesa; non si sottopongano a condanna di alcun genere per delitti commessi in altra provincia, come – a quanto abbiamo udito – accade talvolta per una esecrabile consuetudine; si sappia che ai trasgressori di questa costituzione, e, qualora trascurino di farla applicare, agli amministratori locali a quel tempo in carica, sarà richiesta la restituzione del quadruplo dei beni sottratti, e decretata ipso iure la nota d’infamia, con la decadenza perpetua dal loro ufficio. Inoltre, qualora gli scolari siano chiamati in causa da chiunque per qualsiasi motivo, potranno essere giudicati a loro scelta dal signore, dal loro maestro o dal vescovo della città; ai quali concediamo la relativa giurisdizione. Qualora si tenti di portarli di fronte a un altro giudice, anche se l’imputazione fosse validissima, per questo solo tentativo cadrà. Comandiamo che questa legge sia inserita tra le costituzioni imperiali sotto il titolo ne filius pro patre. Dato a Roncaglia, nell’anno del Signore 1158, nel mese di Novembre.

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Ultimo aggiornamento: 01/09/05