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Didattica > Fonti > Istruzione e educazione nel Medioevo > II, 6

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione II – La scuola cristiana

6. Scuola ecclesiastica nel secolo IX

Ad un anno dal capitolare Olonese di Lotario, mentre i canoni dei concili francesi testimoniano il momento di difficoltà attraversato dall'alleanza tra sovrano ed autorità ecclesiastiche in materia scolastica, il papa Eugenio II dà inizio alla legislazione scolastica pontificia con i canoni del concilio romano del novembre 826 (gli stessi saranno di nuovo promulgati nel dicembre 853 da Leone IV). Essi stabiliscono le prime norme, che in seguito saranno variamente riprese e completate, per l'istruzione degli ecclesiastici. Trascorreranno secoli prima che scuola ecclesiastica e scuola laica definiscano i propri diversi compiti e caratteristiche, ma certo proprio da questo periodo incominciano a differenziarsi con una certa chiarezza le iniziative dell'autorità laica da quelle dell'autorità ecclesiastica.

Fonte: Concilium Romanum, canoni IV e XXXIV, in Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio III: Concilia, tomo II, parte II, pp. 568, 581, 556-557.


Dei sacerdoti indotti.


Benché le ammonizioni dei dottori e le prescrizioni dei padri della Chiesa proibiscano di consacrare sacerdoti indotti, nei tempi e nei modi opportuni, se un vescovo si riveli indotto, sia ammonito dal proprio metropolita, così che possa istruirsi; e così a sua volta si comporti il vescovo nei confronti dei propri sacerdoti, cioè preti, diaconi e anche suddiaconi. Frattanto i sacerdoti a lui sottoposti, e così i chierici, siano sospesi temporaneamente dalla celebrazione del mistero divino e dagli uffici, affinché possano giungere al ministero debitamente istruiti. Se poi non potranno essere istruiti, siano giudicati dal vescovo secondo le leggi canoniche.


Della restaurazione delle scuole per lo studio delle lettere.


Da più parti ci si riferisce che non si trovano maestri e che non ci si adopera con la dovuta diligenza per lo studio delle lettere. In tutti i vescovadi, nelle parrocchie dipendenti e negli altri luoghi, nei quali si presenti la necessità, si abbia pertanto ogni cura e diligenza, che si stabiliscano maestri e dottori, che, istruiti nelle lettere e nelle arti liberali e nei sacri dogmi, assiduamente li insegnino, perché in questi soprattutto sono manifestati ed esposti i divini mandati.


Ammonizione di Eugenio II.


Pertanto i sacerdoti e ministri di Cristo, che sono distribuiti secondo i diversi ordini nella gerarchia dei chierici, come è loro compito trattino di ogni cosa secondo Dio e la dottrina dei Padri, dimostrandosi istruiti nei libri divini, e sappiano giudicarsi e ammaestrare gli altri con la correzione, affinché coloro ai quali è affidato il compito di trattare i misteri divini siano in grado di adempiere decorosamente il loro ministero nel timor di Dio, così che possano piacere in tutto a Dio, al cui servizio essi sono. Bisogna badare dunque che non accedano al ministero senza istruzione e senza conoscenza delle lettere, cosa quanto mai sconveniente; che non accada, Dio ne scampi, come dice il Signore: «Se un cieco fa da guida ad un altro cieco, cadono ambedue nel fosso». Non è bene infatti che essi si occupino di cure secolari e addirittura che si intrattengano sconvenientemente in case altrui, ma piuttosto che abitino nelle chiese e si studino di adempiere i dovuti uffici.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05