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Didattica > Fonti > Istruzione e educazione nel Medioevo > II, 8

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione II – La scuola cristiana

8. Scuole nelle parrocchie rurali

Due carte del Capitolo del canonici di Modena, datate al 796 circa e al 908, attestano come le scuole funzionanti presso le parrocchie rurali abbiano continuato ad essere, per parecchi secoli dopo il Concilio di Vaison che ne testimonia la presenza in Italia, centri fondamentali di istruzione elementare. E al tempo stesso rivelano le difficoltà in cui non di rado si dibattevano, facendo intravvedere le inevitabili conseguenze. I due documenti furono trascritti dal Muratori nelle «Antiquitates Italicae» e ripresi con evidenza da tutti coloro che dopo di lui si occuparono di storia della scuola in Italia.

Fonte: L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, III, coll. 811-812, 813-814.


a/ Consegna della pieve di san Pietro in Sicculo all'arciprete Vittore da parte di Gisone vescovo di Modena, intorno al 796.

Gisone, per misericordia di Dio vescovo di Modena, a tutti i figli della nostra chiesa. Vogliamo che vi sia noto quanto segue.

Sedendo noi sulla cattedra di San Geminiano in Modena, nell'anno 25° e 16° dell'impero dei nostri signori Carlo e Pipino in nome di Dio re gloriosissimi, nel giorno 14 del mese di ottobre indizione quattordicesima, ordinammo e concedemmo la nostra pieve di Sicculo, intitolata a San Pietro, con il consenso dei Sacerdoti e di tutto il clero, nonché del popolo della stessa Chiesa, al nostro arciprete Vittore: a questa condizione, che egli tenga il luogo di rettore e secondo la legge canonica non trascuri di adempiere in tutto ai doveri dell'archipresbiterato. Curi pertanto di riparare la copertura del tempio, di radunare i chierici, di tener scuola, di istruire i fanciulli. Gli affidiamo questa carica a titolo stabile, così che secondo la legge canonica non possa essere revocata da alcuno dei nostri successori, a meno che egli non commetta irregolarità tali da meritargli le censure ecclesiastiche. Stabiliamo inoltre che questa pieve debba a noi e ai nostri successori un tributo di trentacinque soldi annui, da pagarsi ogni anno in occasione della Pasqua: se trascurerà questo obbligo, sia tenuta al pagamento del doppio del tributo, come stabilito dalle leggi. Io Gisone, vescovo della chiesa modenese, ho sottoscritto di mia mano questo privilegio [1].

b/Conferimento della Pieve di Rubiano al prete Sileberto da parte di Goffredo vescovo di Modena, nell'anno 908.

Goffredo, vescovo della santa chiesa di Modena, a tutti i figli della nostra chiesa. Desideriamo che Vi sia noto quanto segue.

Sedendo noi nel Sinodo principale della nostra diocesi, per trattare secondo le nostre possibilità, gli affari che spettano all'autorità cattolica e regolare, secondo la volontà del Signore, si rivolsero alla clemenza della nostra umiltà i Sacerdoti della pieve di Santa Maria in Rubiano, dei quali questi sono i nomi: Giovanni, un altro Giovanni, Sigeberto con altri Sacerdoti della stessa pieve e con loro anche molti fedeli laici della stessa chiesa matrice; essi con lagnanze e pianti lamentavano che la suddetta pieve era andata in rovina e per mancanza di arciprete era quasi abbandonata. A questa lamentela abbiamo prestato attento orecchio e abbiamo incaricato alcuni sacerdoti della nostra chiesa madre di esaminare il caso in vece nostra e di riferirci: essi sono Giseverto priore e sacerdote, Natale prete, Garifuso prete, i quali ci riferiscono che le cose stavano così come ci era stato detto dai suddetti sacerdoti e parrocchiani della Pieve stessa. Ci informammo pertanto da loro, su chi volevano fosse eletto arciprete. Essi, con pieno accordo, chiesero alla nostra umiltà che fosse loro dato come arciprete il sacerdote Sileberto. Di buon grado abbiamo aderito alle loro richieste e preoccupandoci, com'è giusto, delle loro necessità, abbiamo dato loro come arciprete il suddetto sacerdote Sileberto con il consenso dei nostri Sacerdoti e di tutto il clero. Abbiamo tuttavia posto questa condizione, che in ogni giorno della sua vita, secondo il tempo e le possibilità che Dio gli concederà, si studi di servire a Cristo nella sua pieve con una vita religiosa: tenga scuola, educhi i fanciulli, ripari le coperture della chiesa, provveda all'illuminazione e faccia per quanto può e secondo la volontà del Signore tutte le altre cose che comporta la professione ecclesiastica. E questa pieve concediamo a lui con l'aiuto di Dio a titolo stabile, così che questa disposizione non possa essere revocata da nessuno dei nostri successori a meno che egli non commetta azioni tali da meritare il giudizio sacerdotale. In occasione della Pasqua del Signore sia tenuto a pagare il tributo annuale dovuto dalla pieve stessa a noi e ai nostri successori nella misura di trenta soldi annui.

E se si mostrerà tardo o trascurato nel versare questo tributo, sia tenuto al pagamento del doppio, secondo quanto è stabilito dalle leggi.


Dato in Modena, il 6 di giugno, indizione undecima.

Io Goffredo per grazia di Dio vescovo di Modena su questo decreto da me emanato ho apposto di mia mano la mia sottoscrizione [2].

[1] Seguono le altre sottoscrizioni e il sigillo del notaio.

[2] Seguono altre 20 sottoscrizioni di preti, canonici, diaconi e suddiaconi.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05