Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > Istruzione e educazione nel Medioevo > V, 4

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione V – Libri e biblioteche

4. Un lascito di libri

Il testamento di un canonico vercellese ci permette di farci un'idea di quale potesse essere la consistenza della biblioteca di un ecclesiastico del sec. XIII, di seguire le varie vicende di questi libri dopo la sua morte, e di intravvedere l'uso che di essi poteva venir fatto.

Con l'atto che segue, datato al 4 aprile 1194, Alberto vescovo di Vercelli e il capitolo di Sant'Eusebio ratificano le disposizioni lasciate nel suo testamento olografo dal canonico Cotta, morto l'11 giugno 1193 nell'atto stesso, qui riportato parzialmente, viene trascritto il testamento e le deliberazioni in merito del capitolo [1].

Fonte: D. ARNALDI, F. GABOTTO, Le carte dell'Archivio Capitolare di Vercelli, vol. II, Pinerolo 1914, pp. 320-322.


In nome del Signore. Ad onore di Dio e del beato Eusebio e per l'utilità e il profitto comuni tanto dei presenti quanto dei futuri fratelli nonché degli altri, lascio ai canonici del beato Eusebio i miei libri del vecchio e del nuovo testamento i cui titoli saranno sotto elencati, salve le condizioni e le aggiunte infrascritte. In nessun caso sarà loro lecito alienarli o obbligarli in tutto o in parte né far sì che in qualche modo i canonici in carica siano privati della libera disponibilità e del libero uso dei medesimi. Non siano portati in alcun modo fuori dei confini del chiostro se non alle case dei canonici. Dispongo che per il dottore in teologia, che sarà istituito per disposizione di sua signoria il vescovo Alberto nell'ospizio e nelle scuole, sia eseguita copia dei libri prescritti soltanto per gli usi propri – non di tutti contemporaneamente, e soltanto di quelli che in quel tempo leggerà nelle scuole. Per il resto non siano concessi per la copia né al suddetto maestro e neppure ad alcuno dei canonici né a chiunque altro, se non dopo che sia stata ricevuta dal capitolo idonea e sufficiente cauzione. Concedo a sua signoria il vescovo Alberto l'uso dei medesimi, a titolo personale, così che nessun suo successore possa rivendicare su di essi alcun diritto, se non – Dio non voglia – a titolo di penalità come sarà detto in seguito. Affinché queste disposizioni siano più strettamente osservate, voglio e fermamente stabilisco che se il capitolo o la maggioranza del capitolo dovesse – Dio non voglia – contravvenire ad esse, i libri siano trasferiti in potere del vescovo come erano in potere del capitolo. Se il vescovo a sua volta non dovesse osservare queste clausole concedo ai miei nipoti, o in mancanza di questi ai miei parenti più prossimi il diritto di rivendicare i libri contro qualunque possessore.

Questi sono i titoli dei libri
Genesi e Esodo in un volume
Levitico e Numeri in un volume
Deuteronomio, Giosuè, Giudici e Ruth in un volume
Giobbe, Tobia e Regula Pastoralis di Gregorio in un volume
Salmi in due volumi
Parabole, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Libri della Sapienza ed Ecclesiastico in un volume
I dodici profeti, Isaia e Daniele in un volume
Geremia e Ezechiele in un volume
Il libro dei Maccabei, Esdra, Giuditta, Ester in un volume
Le Epistole di Paolo in un volume
Gli atti degli Apostoli, le epistole canoniche, l'Apocalisse in un volume.

I suddetti libri sono stati tutti corretti tre volte sui libri di Pietro Lombardo di buona memoria e del maestro Erberto e del maestro G. eccetto una metà di Ezechiele, Daniele, le Epistole di Paolo e gli Atti degli Apostoli, che sono stati corretti soltanto due volte. Lascio ai canonici gli scritti di Ugo di San Vittore alle stesse condizioni fissate per gli altri libri. Lascio altresì la Somma delle Sentenze del maestro Pietro Lombardo vercellese.

Del testamento, del quale questa è copia fedele, fu data lettura nel palazzo di sua signoria il vescovo suddetto alla presenza di lui e dei testi sopra ed infrascritti.

A questo punto sua signoria il vescovo e i canonici suddetti disposero che il cantore in carica sia tenuto una ed una sola volta all'anno ad assegnare e a mostrare tutti i suddetti libri contemporaneamente al vescovo di Vercelli e a uno dei nipoti del canonico Cotta, o, in mancanza di questi, al parente più prossimo. Ciò avverrà tuttavia soltanto a loro richiesta. Il suddetto signor Mandolo e il signor Ardizzone e il signor prete Giacomo per tutto il tempo della loro vita tutti o singolarmente dovranno raccogliere le cauzioni versate in pegno della restituzione dei libai e custodire i libri stessi.

[1] Su questo testamento v. L. Bollea, Il testamento del canonico Cotta, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XXVI (1924), pagg. 222-228.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/09/05