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Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione VI – La scuola nelle città comunali italiane

1. Contratto per una scuola privata

Con questo atto registrato da un notaio, un abitante di Portovenere, Giovanni di Filippo Nasi, assume un maestro affinché tenga scuola nella città, sia per gli scolari che vengono dal litorale del golfo della Spezia, sia per quelli che vengono dai territori situati oltre il Golfo. Dei primi non si dice che dovessero pagare, per cui si può anche pensare che frequentassero la scuola gratuitamente; i secondi, che vengono da molto lontano e quindi stanno probabilmente a pensione o dal maestro o da Giovanni, devono pagare a Giovanni se vengono da tre determinati paesi o dal territorio sottoposto alla giurisdizione di Nicolò Fieschi: altrimenti pagheranno al maestro.

Fonte: G. FALCO – G. PISTARINO, Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII), nr. CXXXIII, Borgo San Dalmazzo 1935, Biblioteca della Società Storica Subalpina, 177, pp. 113-115; n. CXXXIV, p. 115; nr. CCXV, p. 189.


Regesto: 1260 aprile 16. Giovanni di Filippo Nasi di Portovenere sì obbliga a corrispondere la somma di 20 libre di genovini a maestro Deteguarde de Sarçano, contro impegno da parte di quest'ultimo, di tenere scuola per un anno in Portovenere.

In nome del Signore, amen. Questo fatto e convenzione stabiliscono tra di loro reciprocamente il maestro Deteguarde di Sarzana, da una parte, e Giovanni, figlio di Filippo Nasi da Portovenere, dall'altra nei seguenti termini:
Il suddetto Giovanni, figlio di Filippo Nasi, promise e convenne solennemente di dare e pagare al suddetto maestro Deteguarde 20 lire genovesi a patto che egli tenga scuola di grammatica in Porto venere dal primo maggio prossimo venturo per la durata di un anno. Il suddetto Giovanni promise di dargli e pagare le 20 lire genovesi alle seguenti scadenze: una metà nel mese di maggio prossimo venturo e l'altra metà alla fine della quaresima prossima o ad altra scadenza che sia di gradimento del suddetto maestro. E se rimanderà o farà rimandare una scadenza o le scadenze sarà sempre tenuto al pagamento integrale di tutta la somma dovuta. A sua volta il suddetto maestro Deteguarde promise e convenne con il predetto Giovanni di fare scuola continuatamente in Portovenere dal primo maggio prossimo venturo per un anno intero, come detto sopra, e di spiegare agli scolari la grammatica e i testi relativi alla grammatica in buona fede e senza inganno secondo le sue capacità. Si convenne inoltre tra le parti che se qualche scolaro di Vezzano o di Follo o di Valleranno o di qualunque altro paese al di là del golfo della Spezia verrà o entrerà nella scuola del detto maestro, il salario spetti e sia dovuto al maestro medesimo; mentre per gli scolari di Carpena, di Vesina, di Isola o della giurisdizione del signor Nicolò Fieschi, il salario ricavato spetterà al suddetto Giovanni.

Inoltre il detto maestro Deteguarde promise al suddetto Giovanni di non accogliere né tenere alla sua scuola nessuno scolaro contro la volontà di Giovanni medesimo, eccettuati quelli delle località sopra elencate, cioè di Vezzano, di Follo, di Vallerano o di qualsiasi altro paese al di là del Golfo della Spezia, esclusi quelli di Carpena, di Vesina, di Isola o della giurisdizione del signor Nicolò Fieschi. Tutte queste condizioni le due parti promisero reciprocamente di rispettare, adempiere ed osservare in buona fede e senza inganno sotto pena di dieci lire genovesi, multa che la parte contravvenente dovrà pagare alla controparte; essa dovrà essere pagata e potrà essere richiesta ogni qual volta si contravvenga al contratto, dopo di che il contratto resterà valido alle sopradescritte condizioni. A garanzia della penale e dell'osservanza delle predette clausole le due parti impegnano tutti i beni da loro posseduti e da possedersi, con la rinuncia al privilegio scolastico, all'eccezione del foro e a ogni diritto [1], stabilendo che ciascuno dei due potrà convenire in giudizio l'altro dove vorrà. Inoltre il suddetto maestro Deteguarde promise e convenne di dare al suddetto Giovanni garanzia in Sarzana dell'osservanza delle predette condizioni nel termine di giorni 8 da quando Giovanni ne avrà fatto richiesta, sotto pena di 10 lire e obbligazione di tutti i suoi beni. Inoltre Pensabene del fu Sigembaldo e Peregrino del fu Gallo di Portovenere, e ciascuno di loro in solido, si costituirono fideiussori al medesimo maestro Deteguarde per il suddetto Giovanni a garanzia del pagamento delle suddette 20 lire genovesi e dell'osservanza di tutte le altre condizioni, promettendo di fare e di adoprarsi in modo che il suddetto Giovanni osservi e rispetti in tutto e per tutto i fatti. In caso contrario promisero di pagare a Deteguarde la penale di 10 lire, salvo restando il contratto, dando in pegno tutti i loro beni posseduti e da possedersi, rinunciando al beneficio della nuova costituzione, al privilegio di Adriano [2] e ad ogni diritto.

Testimoni: maestro Giacomino medico, Bonalbergo notaio di Sarzana, Sabatino medico e Graziolo figlio di Aldovrando di Portovenere. Rogato in Portovenere, nella casa di proprietà di Viviano di Gallico abitata da Raimondo speziale, 1260, indizione seconda, 16 aprile, ora nona.

egesto: 1260 aprile 16. Giovanni di Filippo Nasi di Portovenere dichiara che Pensabene del fu Sigembaldo e Peregrino del fu Gallo si sono resi fideiussori per lui verso Deteguarde de Sarçano, e si impegna a serbarli indenni dalla malleveria prestata.

In nome del Signore, amen. Io Giovanni, figlio di Filippo Nasi di Portovenere dichiaro che voi, Pensabene del fu Sigembaldo e Peregrino del fu Gallo, su mia richiesta e mandato, vi obbligaste e rendeste garanti per me verso il maestro Deteguarde di Sarzana dei fatti e convenzioni che ho stabilito con lui, e cioè della promessa che gli ho fatto di dargli 20 lire genovesi a condizione che tenga scuola di grammatica in Portovenere, come si legge nell'atto rogato oggi per mano di Giovanni di Giona notaio. A mia volta io prometto a voi che, se dovrete subire un qualche danno a causa della suddetta fideiussione, vi restituirò e vi reintegrerò la somma per intero e vi serberò indenni entro 15 giorni da che la somma vi sarà stata richiesta. Altrimenti vi ripagherò il doppio del danno e della lesione subita, salvo restando il patto. A garanzia dell'osservanza di quanto sopra ti dò in pegno tutti i miei beni posseduti o da possedersi.

Testimoni: come nell'atto precedente. Stesso luogo, data e ora.

Regesto: 1260 giugno 24. Maestro Deteguarde de Sarvano rilascia quietanza a Giovanni di Filippo Nasi di Portovenere per 10 libre di genovini sulla somma di 20 lire pattuitagli come retribuzione per l'incarico di tenere scuola in Portovenere.

In nome del Signore, amen. Io maestro Deteguarde di Sarzana dichiaro di aver avuto e ricevuto da te Giovanni, figlio di Filippo Nasi di Portovenere, 10 lire genovesi come parte della somma che mi hai promesso nella convenzione che abbiamo di comune accordo stabilita, con l'impegno da parte mia di tenere scuola in Portovenere e di insegnare agli scolari la grammatica come si legge nell'atto rogato a suo tempo da me notaio. Delle suddette 10 lire dò quietanza e mi dichiaro soddisfatto, promettendo che non farò più richiesta delle suddette 10 lire. Altrimenti mi impegno a pagare una penale del doppio dell'importo della richiesta, salvo restante il fatto. A garanzia dell'osservanza di quanto sopra ti dò in pegno tutti i miei beni posseduti e da possedersi, rinunciando al privilegio del foro e a ogni diritto, accettando che tu possa chiamarmi in giudizio dappertutto.

Testimoni: Gerardetto Alcarini, Giliolo calzolaio e Giacomo del fu Tebaldo. Rogato in Portovenere, nella casa di Alessandrino, 1260, indizione seconda, 24 giugno.

[1] Sull'interpretazione di questa clausola v. G. Falco, Una scuola privata di grammatica in Portovenere verso la metà del Duecento, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XIV (1910), pagg. 307-312.

[2] Privilegi che consentono di sottrarsi all'obbligo della solidarietà: in questo caso i fideiussori si impegnano cioè a rispondere in solido.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05