Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > Istruzione e educazione nel Medioevo > VI, 3

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione VI – La scuola nelle città comunali italiane

3. Statuti comunali sulla scuola

Gli statuti comunali non sono di solito molto ricchi di disposizioni per quanto riguarda la scuola: si limitano in generale a concedere a maestri e scolari privilegi di carattere giuridico e fiscale, esenzioni da oneri personali, anche in considerazione ai servizi di utilità pubblica che possono prestare. Ecco i capitoli relativi alla scuola contenuti negli statuti di Parma del 1347. Parma ebbe durante il medioevo una buona tradizione per studi liberali e di medicina: fu sede, nell'età precomunale, di una fiorente scuola vescovile.

Fonte: Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII, in Monumento Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, Parma 1860, pp. 85-86, 91-92.


Immunità concessa ai giudici del collegio dei giudici della città di Parma e agli scolari che studiano diritto civile e canonico.


Tutti i giudici che sono e 'à suo tempo saranno iscritti nel Collegio dei giudici della città di Parma e tutti gli studenti di diritto civile e canonico non siano tenuti a partecipare a nessun esercito o cavalcata né a fare alcun turno di guardia di giorno o di notte, ma siano immuni da tutti gli oneri personali, questa immunità viene loro concessa affinché con bontà e misericordia, per amor di Dio e in spirito di pietà prestino e offrano gratis e senza ricompensa alcuna il loro patrocinio ai poveri, alle vedove, agli orfani e alle persone misere che ricorreranno a loro, e diano loro un buon consiglio circa le questioni sulle quali saranno consultati. Siano anche tenuti e obbligati, ogni qualvolta si alzeranno a parlare nell'arengo intorno a problemi relativi al comune, a dare sempre il parere che riterranno giusto, ragionevole ed equo; e, in tutti i consigli e assemblee ad attenersi sempre al partito che riterranno migliore, più equo, giusto e ragionevole.


Immunità concessa ai medici, ai fisici, ai chirurghi, e agli scolari che studiano le stesse arti.


I maestri in fisica e chirurgia e gli altri esperti e praticanti in queste arti, e gli scolari che studiano le stesse arti, o una di esse, non siano tenuti, per il presente e per il futuro, a partecipare o a mandare soldati in nessun esercito o cavalcata, a fare o far fare alcun turno di guardia di notte o di giorno, ma siano immuni da ogni onere personale; salvo restando che, organizzandosi un esercito o una cavalcata, il Signor Podestà in carica potrà obbligare i maestri e i medici di entrambe le arti, nel numero che gli parrà opportuno, ad andare e rimanere nei detti eserciti e cavalcate per la cura degli uomini con il salario che sarà loro decretato dal comune. Sulle persone dei medici da inviarsi, il loro numero e il salario, decideranno il suddetto Signor Podestà, e gli anziani, a scrutinio segreto.

I medici abbiano dunque concessa l'immunità. Essa s'intende data con l'impegno che detti medici curino con bontà e misericordia e gratis tutti i poveri infermi e le persone misere che si rivolgeranno a loro nella città di Parma e diano un buon consiglio a chi glielo richieda.


Immunità concessa ai maestri, ai ripetitori e agli scolari di grammatica.


Affinché i maestri di grammatica, i ripetitori e gli scolari meglio e con più fervore insegnino, studino e possano studiare, si stabilisce che tutti e ciascuno di coloro che insegnino o studino detta arte, non siano tenuti a partecipare a nessun esercito o cavalcata, né a fare o a far fare turni di guardia diurni o notturni e siano immuni da tutti gli oneri personali.

Sia lecito a chiunque insegnare, far lezione e studiare nelle sette arti liberali, nel diritto canonico e civile, nella medicina.

Se qualcuno vorrà insegnare, far lezione e studiare in una delle sette arti liberali, nel diritto civile o canonico o nella medicina, nella fisica e nella chirurgia, non ne sia in alcun modo impedito, anche se non è ufficialmente abilitato all'insegnamento di quell'arte.

Numero degli scolari di grammatica che possono essere affidati a un singolo ripetitore.

Nessun ripetitore, che presti la sua opera nelle scuole alle dipendenze di un maestro di grammatica, non possa aver affidati più di cinquanta scolari, sotto pena di 25 lire di Parma per ogni ripetitore e ogni viceripetitore. La stessa pena sarà comminata anche al maestro che avrà contravvenuto o avrà permesso che si contravvenisse a questa disposizione. L'infrazione potrà essere denunciata da chiunque, che avrà diritto alla metà della multa, e la cui identità sarà tenuta segreta qualora egli lo richieda.

Sia lecito a chiunque insegnare l'arte grammatica, anche se non sia maestro abilitato.

A vantaggio dei cittadini e dell'episcopato di Parma, che abbiano a far istruire figli o sottoposti nell'arte grammaticale si stabilisce quanto segue: qualunque cittadino di Parma, o anche di fuori, potrà lecitamente o impunemente far lezione e insegnare l'arte grammatica, anche se non è maestro abilitato, e nonostante qualsiasi statuto contrario dei maestri della suddetta arte grammatica. E così resti deciso.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/09/05