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Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione VI – La scuola nelle città comunali italiane

4. Aspetti della scuola comunale

Riportiamo alcuni brani tratti da Ordinati dei comuni piemontesi: sono la registrazione dei patti stipulati fra il comune, rappresentato dalla Credenza o dal Consiglio dei Savi, e il maestro che assumeva l'incarico di tenere scuola nella città. Essi illustrano diversi aspetti della scuola comunale: i privilegi concessi a maestri e a scolari (doc. a); il costo della scuola (doc: b); gli argomenti di studio (doc. c); l'educazione nella scuola comunale (doc. d).

Fonte: Documento a: Archivio Comunale di Bra, Ordinati, vol. II, foglio 611V, in F. GABOTTO, Lo stato sabaudo da Amedeo VIII a Emanuele Filiberto, vol. III: La coltura e la vita in Piemonte nel Rinascimento (1496-1504), Roux, Torino 1895, p. 310; doc. b: ibidem , pp. 298-299 e 343-344; doc. c: ibidem, pp. 299-300; doc. d: ibidem, pp. 300-302.


a/ Privilegi concessi a maestri e scolari

Il Signor Ambrogio Pantalonio, podestà di Bra, chiede che sia convocato il Consiglio dei 13 Sapienti con il suono della campana e l'annuncio dei messi, com'è di uso, nel palazzo comunale, per prendere provvedimenti e deliberazioni circa le scuole da tenersi in Bra. Il consiglio dei tredici Sapienti decise a maggioranza che Giovanni Fantino di Bra tenga scuola in Bra per i prossimi sei mesi, e non più, se così gli piacerà, con i seguenti patti e convenzioni: Anzitutto il suddetto Giovanni Fantino dovrà essere esentato da tutte le imposizioni personali cui debbono sottostare i cittadini di Bra, finché sarà a capo delle scuole. Dovrà essergli procurata una casa per tenervi scuola e gli scolari dovranno pagargli il prezzo stabilito. Nessuno scolaro potrà frequentare scuole a Bra o fuori se non la sua, e nessun altro potrà tener scuola a Bra. Se uno scolaro forestiero vorrà frequentare la sua scuola, i suddetti scolari potranno entrare, soggiornare e ritornare a Bra in piena sicurezza e senza ricevere impedimento da nessun banno, fodro, ecc.; al contrario ne siano e rimangano immuni, e i suddetti scolari forestieri possano introdurre in Bra pane, vino carni e altri commestibili per il loro uso senza dover pagare alcuna penalità e danno né altro pedaggio o gabella. Ogni scolaro sia tenuto a pagare il proprio salario ogni mese, come segue: Quelli del grado superiore quattro soldi al mese; quelli del grado medio tre soldi al mese, quelli del grado inferiore due soldi ciascuno al mese. E se uno scolaro avrà frequentato la suddetta scuola per un minimo di otto giorni al mese, pagherà e dovrà pagare per l'intero mese.

b/ Il costo della scuola

Questi sono i patti stipulati con il maestro di scuola Guglielmo Bustone, il 9 marzo 1416, quattro giorni fa richiesti dal maestro Guglielmo e messi per iscritto. Anzitutto il suddetto maestro Guglielmo avrà e dovrà avere come salario annuale, dal primo del corrente mese di marzo all'ultimo giorno del febbraio prossimo, 40 fiorini della regina, somma per il cui pagamento un mercante si impegnerà per tutto il tempo necessario. Inoltre gli scolari cuneesi delle classi di latino saranno tenuti a titolo di salario annuale al pagamento di un fiorino, da pagarsi metà a Pasqua e metà a Natale in moneta corrente. Gli scolari cuneesi delle classi inferiori, eccetto quelli «de carta», saranno tenuti a pagare annualmente 8 grossi, da dividersi nelle classi e nelle epoche suddette. Se uno scolaro frequenterà la scuola del suddetto maestro per 15 giorni consecutivi sarà tenuto a pagare per tutto l'anno scolastico, a meno che non adduca un motivo giusto e ragionevole di scusa. Il suddetto maestro potrà impunemente pignorare gli scolari stessi e portar via loro i libri a titolo di pegno nelle suddette feste, nelle quali devono effettuarsi i pagamenti, e in qualsiasi altro momento se non avranno pagato. E nel caso che non avessero pegni sufficienti, potranno essere convenuti nel Tribunale di Cuneo da qualunque magistrato in carica, sia il signor vicario, sia un giudice o un milite, i quali ufficiali saranno tenuti a trattenere o arrestare immediatamente gli scolari stessi o i loro padri, che non saranno rilasciati senza permesso del suddetto maestro finché egli non sarà stato soddisfatto. Gli scolari forestieri saranno tenuti a pagare al suddetto maestro secondo quanto sarà stato pattuito tra di loro e il maestro stesso, e al maestro stesso sembrerà opportuno, e lo stesso maestro potrà pignorarli nella sua scuola. E se non pagheranno, similmente il suddetto tribunale e i suoi magistrati saranno tenuti ad arrestare o a far arrestare senza alcuna dilazione gli scolari stessi o i loro padri o i loro rappresentanti presenti in Cuneo, finché il maestro stesso non sia stato pienamente soddisfatto. Il comune di Cuneo sarà tenuto ad affittare una casa per lo stesso maestro di scuola a spese del comune stesso. Nessuno scolaro forestiero che venga alla scuola del suddetto maestro Guglielmo, e neppure suo padre o un servo che venga a causa del suddetto scolaro, potrà essere trattenuto nella città o nel distretto di Cuneo sotto pretesto di rappresaglie o a qualunque altro titolo che non sia il suo esclusivo interesse, a meno che fosse il principale debitore o fideiussore di qualcuno. Il suddetto maestro, gli scolari ed altri eventuali interessati saranno tenuti all'osservanza dell'autentica «Habita» [1]. Nessun altro potrà e dovrà tener scuola nella città di Cuneo, così che nessuno scolaro della città o forestiero possa osare di andare alla scuola di un altro maestro sotto pena di 10 lire.

Patti stipulati e confermati da una parte dai sapienti eletti dal Consiglio dei tredici Sapienti: Nicola Riccio, Manzano Bossacio, Antonio de Cellis, Pietrino Segleta, Francesco Fissore e Francesco Canario e dall'altra da Giacomo Testa di Bra, con l'approvazione e il consenso di tutto il Consiglio, per stabilire i salari dovuti dagli scolari, che frequentano e frequenteranno la scuola del suddetto Giacomo Testa. I patti sono i seguenti:
Anzitutto ogni scolaro che frequenti l'ultima classe di latino dovrà dare e pagare al suddetto maestro Giacomo la somma di 25 soldi astensi. Ogni scolaro della seconda classe di latino dovrà pagare al medesimo la somma di 20 soldi astensi. Ogni scolaro della prima classe di latino dovrà pagare al medesimo la somma di 16 soldi astensi. Gli altri scolari delle classi inferiori, non di latino, saranno tenuti a pagare 10 soldi astensi ciascuno, e saranno tenuti a pagare una metà dei suddetti salari al suddetto Giacomo nella festa di Natale e l'altra metà nella festa di Pasqua, in denaro contante. Resta stabilito che, se non avranno effettuato i suddetti pagamenti nei termini sopra descritti il signor podestà su richiesta del suddetto Giacomo sarà tenuto e dovrà costringere gli scolari stessi e i loro genitori a soddisfare pienamente il suddetto Giacomo, o in caso contrario pignorarli a discrezione del suddetto Giacomo. Il quale Giacomo potrà se lo vorrà, prendere i libri a chi rifiuti di pagarlo, e tenerli finché il suddetto scolaro lo abbia pienamente soddisfatto. Il suddetto Giacomo sia e debba essere esentato da tutte le prestazioni da effettuarsi nel comune di Bra sia di giorno sia di notte, salvo che dalla batagleria [2]: cioè dalla guardia ai fossati, dalla custodia diurna alla porta, e da ogni altra prestazione, salvo che dalla batagleria.

c/ Argomenti di studio

… Il suddetto maestro di scuola [3] dovrà lavorare alle dipendenze del comune per un anno, a cominciare dal primo di marzo prossimo, con un salario di 40 fio­rini di moneta corrente al tempo del pagamento e, oltre i suddetti 40 fiorini, con un salario di 40 fiorini per un ripetitore. Il maestro di scuola Guglielmo dovrà essere il ripetitore del suddetto maestro nuovo. E nel caso che il suddetto maestro Guglielmo non accettasse, il suddetto maestro nuovo sarà tenuto ad avere un altro ripetitore idoneo e sufficiente con il salario dei suddetti 40 fiorini, da pagarsi a rate. E il suddetto maestro nuovo dovrà tenere, a chi lo desidera, letture dalla «Rolandina»; agli altri scolari spiegare gli autori: Donato, Catone, la Somma, Prospero, Esopo, Boezio, il Dottrinale e la grammatica; ai più giovani dovrà insegnare la lettura, e la scrittura ovvero i sette salmi penitenziali…

d/ Educazione nella scuola comunale

Il maestro Bartolomeo promise, convenne, si impegnò e si obbligò a far scuola in questa località di Cuorgné, insegnando a scolari grandi e piccoli per un anno a partire da lunedì 9 di questo mese. Promise di istruire i suddetti scolari e di sollecitarli continuamente ad apprendere, impartendo loro le dovute lezioni, facendo sì che le ripetano ad uno a uno, e procurando che l'uno insegni all'altro. Promise di non assentarsi da Cuorgné per più di un giorno il mese, così che gli scolari non perdano tempo. Promise di educare i suddetti scolari nel timore e nell'amore di Dio, e nei buoni costumi, rispettosi, obbedienti, umili, onesti, che non dicano cose sconvenienti, male parole, menzogne, specialmente nei confronti dei genitori. Promise di esporre agli scolari, nei giorni festivi, dopo la messa e il vespro, passi di autori di scritti devoti e spirituali, di portarli in chiesa e di condurli in fila per due e di badare che in chiesa gli scolari stiano fermi, composti, devoti, pettinati e puliti. Promise di leggere e di esporre agli scolari i libri e gli autori secondo la capacità e la comprensione degli ascoltatori. Promise di non farli passare al grado superiore se non dopo che abbiano assimilato bene la materia del grado inferiore: a «Donato» se ignorano «quaderni»; al latino se ignorano «Donato» e di istruirli in ogni cosa gradualmente e partendo dalle basi. Promise, per il periodo in cui reggerà la scuola, di non assumersi altri incarichi o impegni che siano d'ostacolo alla assiduità degli scolari. Ottemperando a queste clausole potrà esigere dagli scolari ai quali insegnerà a leggere e a scrivere 4 grossi; da quelli ai quali spiegherà Donato le parti della grammatica 12 grossi; da quelli di latino 20 grossi; da pagarsi in quattro rate di tre mesi in tre mesi. Lo scolaro che abbia frequentato la scuola per un giorno dal primo trimestre sarà tenuto a pagare la rata di quel trimestre, anche se cesserà di frequentare; e così per il secondo, terzo e quarto trimestre. Non sarà tenuto a pagare per gli altri trimestri se non avrà incominciato a frequentare, ma soltanto per quel trimestre nel quale avrà incominciato a frequentare. Ciascun padre, madre o capofamiglia sarà tenuto a pagare il suddetto maestro per gli scolari della sua casa, a meno che non faccia opposizione fin da principio di fronte a notaio e testimoni, precisando che rifiuta l'insegnamento per i propri ragazzi: e ciò dovrà avvenire in presenza dello stesso maestro all'inizio dei trimestri. Il suddetto maestro sarà tenuto a partecipare con i propri scolari alle processioni che si svolgono e usano svolgersi. Sarà tenuto tre mesi prima della fine dell'anno a comunicare alla Credenza se intende rimettere o conservare l'incarico. E parimenti la Credenza sarà tenuta tre mesi prima, come sopra, a notificargli se lo vuole mantenere o no nell'incarico, così che egli possa prendere i suoi provvedimenti. In caso contrario il contratto e la ferma si intenderanno rinnovati per l'anno seguente alle condizioni sopra descritte. Il suddetto maestro non dovrà ritenersi impedito dal poter ricevere o esigere denaro da scolari forestieri né dallo stabilire patti con loro come vorrà. Sarà inviata una supplica ai Magnifici Signori di Valperga affinché ordinino che sia consentito il giudizio sommario per il pignoramento e l'arresto di persona in relazione al pagamento del salario del suddetto maestro. Il Comune e la Credenza saranno tenuti a provvedere al suddetto maestro una casa idonea dove possa abitare, studiare, fare scuola e riporre frutti, grano, vino, legna e tutte le sue suppellettili; e questo. a spese del suddetto Comune. Se il suddetto maestro non manterrà fede ai patti il comune potrà licenziarlo, e viceversa; nessun altro maestro potrà tener scuola nella città e nel comune di Cuorgné. Se nessun salario sarà dato al suddetto maestro dal Comune, tutti gli scolari soliti frequentare la sua scuola saranno tenuti a pagarne la metà: cioè gli scolari «de carta» e «de quaterno» un grosso, quelli «de donato et partibus» i grosso e mezzo; quelli «de latino» due grossi; e ciò al fine che il suddetto maestro possa procurarsi il necessario per vivere; egli sarà esentato dal pedaggio per la sua casa. Se si verificherà una malattia accertata o la morte di uno scolaro il pagamento non sarà effettuato se non per il periodo in cui avrà frequentato la scuola. Il maestro sarà tenuto ad ammonire gli scolari che non giochino né cantino per strada, non gettino pietre, non dicano male parole, non giurino, non bestemmino, non evochino il diavolo, non facciano altre cose sconvenienti.

[1] V. Prima Sez., doc 9.

[2] Prestazione personale cui erano obbligati i cittadini nel caso che il comune fosse impegnato in una guerra.

[3] Il nuovo maestro è assunto in sostituzione di Guglielmo Cadraco, che già più volte si era lamentato perché non gli veniva pagato lo stipendio.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05