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Didattica > Fonti > Istruzione e educazione nel Medioevo > VI, 5

Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione VI – La scuola nelle città comunali italiane

5. Contratti di apprendistato

Nelle città comunali i giovani imparavano un mestiere collocandosi come apprendisti presso una bottega, alle dipendenze di un maestro d'arte. I contratti di apprendistato, registrati negli atti notarili, riportandoci gli impegni assunti dalle due parti, ci documentano sulle condizioni nelle quali si svolgeva il periodo di formazione del futuro artigiano. Riportiamo alcuni contratti conservati negli atti dei notai liguri.

Fonte dei tre brani: Notai liguri del sec. XII: Guglielmo Cassinese (1190-1192 ), a cura di M. W. Hall, H. C. Krueger, R. L. Reynolds, I, Lattes, Torino 1938, p. 303, n. 762; ibidem, p. 303, n. 763; G. FALCO – G. PISTARINO, Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII), Borgo San Dalmazzo 1955, in Biblioteca della Società Storica Subalpina, 177, pp. 110-111, n. CXXXI.


regesto: Belluco di Carrara, Bonvicino marmorario, Guido di Canizo, Durante figlio di Gordiano di Carrara affidano Ubertino figlio di Bonsignore di Miseja a Guidone Reja per stare con esso e servirlo. 21 giugno 1191.


Belluco di Carrara, Bonvicino marmorario, Guido di Canizo, Durante figlio di Gordiano di Carrara affidano Ubertino figlio di Bonsignore di Miseja a Guido Reja; egli dovrà stare con lui per sei anni per servirlo in tutte le mansioni che saprà e potrà svolgere, fedelmente, con l'impegno di conservare e custodire le sue cose e la sua persona e di ripagare eventuali danni. Promettono che Ubertino rispetterà e non contravverrà questo impegno. In caso contrario promettono al contraente la somma di lire 10 da pagarsi in solido, rimanendo valido il contratto ma con la rinuncia alla solidarietà e con l'obbligo di convenire per primo il debitore principale, e con la rinuncia ad ogni altro diritto. E quando ne avrà l'età, e Guido lo riterrà opportuno, Ubertino personalmente dovrà giurare di osservare quanto sopra e di conservare e custodire le cose e la persona di lui. Sotto il volto dei Fornai, stesso giorno [1].

Testi Armanno figlio di Ferrario di Moneglia, Oddeto figlio di Lorenzo di Sprain, Giordano de Mari.


regesto: Guidone Reja promette di insegnare la sua arte a Ubertino di cui al doc. precedente. 21 giugno 1191.

Guido a sua volta promette loro che terrà con sé il suddetto Ubertino per sei anni e che gli insegnerà in buona fede il suo mestiere, e gli darà vitto e vestito (il vestito non per il primo anno). Allo scadere del contratto gli darà:
1 martello
4 ferri
1 lima
1 cazzuola
2 raschietti
2 punteruoli

Promette altresì di osservare questi obblighi con la penale di 10 lire, rimanendo valido il contratto. Stesso giorno, località e testi.


regesto: Giovanni sarto, tutore testamentario del nipote Paganino, colloca quest'ultimo quale apprendista presso Giliolo calzolaio, abitatore di Portovenere, per il periodo di sei anni, con l'obbligo dei servizi domestici e dietro corresponsione di vitto e vestiario.

In nome del Signore, amen. Io Giovanni sarto, tutore testamentario, come confermo, del mio nipote Paganino, figlio del fu Guido sarto, mio fratello, prometto e convengo con te, Giliolo calzolaio, abitante a Portovenere, di far stare con te il suddetto Paganino per i prossimi sei anni perché impari la tua arte della calzoleria, promettendoti di far sì e di procurare che il suddetto Paganino serva a te e alla tua casa e svolga i servizi che ti occorrono in casa e fuori, come si deve e si conviene; che custodisca e conservi fedelmente e senza inganno tutte le cose tue e di altri che gli saranno affidate; che non ti sottragga più di 12 denari all'anno e anche questi non con malizia, che non ti lasci, che non fugga, che non esca contro la tua volontà di casa tua fino al suddetto termine: se per caso se ne andasse, ti prometto di farlo ritornare al tuo servizio come prima. Tutto quanto inoltre avrà guadagnato entro il suddetto termine, lo porrà e consegnerà nelle tue mani o in quelle di un tuo sicuro rappresentante. In caso contrario prometto a te contraente la somma dieci lire genovesi, restante valido il contratto, dandoti inoltre in pegno tutti i miei beni posseduti e da possedersi, rinunciando al beneficio della nuova costituzione [2] e a ogni diritto.

E io Gigliolo prometto a te Giovanni, contraente e accettante in nome del suddetto Paganino, di tenere con me il suddetto Paganino fino al termine suddetto, di dargli vitto e vestito conveniente, di ammaestrarlo e di istruirlo in buona fede nel mio mestiere o arte e di non imporgli incombenze che non debba o non possa svolgere. In caso contrario prometto a te stipulante e accettante in nome del suddetto Paganino, la somma di 10 lire genovesi. A garanzia dell'osservanza dei predetti obblighi ti dò in pegno tutti i miei beni posseduti e da possedersi. Testi Giovanni scriba di Astrico, Recupero figlio di Ottobone e Garafino sellaio. Rogato in Portovenere, nella casa di Melano, il 15 aprile 1260, indizione seconda.

6 giugno 1261. Cassato per volontà e ordine del suddetto Gigliolo e del suddetto Paganino. Gigliolo ordinò che fosse cassato. Testi Franceschino figlio di Englesio, Raimondo speziale, Stefano Vite e Giacomo Lombardo.

[1] Dell'atto precedente.

[2] Clausola comune nei documenti medievali, con la quale i fideiussori rinunciavano al beneficio della divisione del debito.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05