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Fonti

Istruzione e educazione nel Medioevo

a cura di Carla Frova

© 1973-2005 – Carla Frova


Sezione VII – L'Università

1. La bolla «Parens scientiarum» di Gregorio IX (1231)

Abbiamo già accennato nell'introduzione al significato di questo documento papale a favore dell'università di Parigi. Nel 1229, in seguito a una controversia con il vescovo e le autorità cittadine seguita ai disordini del Carnevale 1228/9 in cui avevano perso la vita alcuni studenti, i maestri di Parigi avevano prima interrotto le lezioni, poi abbandonato la città. Questa forma di protesta, che significava per la città un'incalcolabile perdita di prestigio e di vantaggi economici, diede i suoi frutti per i maestri. Il più evidente è questa celeberrima bolla papale, con la quale l'università acquista fondamentali privilegi, e il cancelliere vede notevolmente limitata la sua potenza.

Fonte: DENIFLE, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Parisiis 1889, pp. 136-139, n. 79.


Parigi, madre delle scienze, città delle lettere, splende di chiara luce. È grande, ma più grandi cose ancora lascia sperare ai docenti e ai discenti: qui, come in una fucina di sapienza, si origina una purissima vena d'argento e con ammirabile arte si fonde l'oro, metalli con i quali, come misticamente dice la Scrittura, uomini prudenti lavorano collane d'oro intarsiate d'argento e fabbricano monili ornati di pietre preziose di inestimabile valore, destinati a dare ornamento e onore alla sposa di Cristo. Qui si estrae dalla terra il ferro con il quale si munisce di fortezza la terrena fragilità, si preparano la corazza della fede, la spada dello spirito, tutta l'armatura della milizia cristiana, a difesa dalle potenze ultraterrene. E la pietra, fusa dal calore, si tramuta in bronzo, poiché i cuori di pietra, avvampati dal calore dello Spirito Santo, ardono, bruciano, e si fanno eloquenti banditori delle lodi di Cristo.

Senza dubbio quindi recherebbe grave offesa a Dio e agli uomini chi tentasse in qualche modo di disturbare l'attività che così beneficamente e felicemente si svolge nella suddetta città, o chi, a coloro che rechino disturbo, non si opponesse apertamente e con tutte le forze. Abbiamo ascoltato con ogni diligenza le relazioni che ci sono state fatte in merito ai dissensi che, per istigazione del diavolo, sono sorti nello studio, disturbandone enormemente la serenità. Ora noi riteniamo, dopo esserci consultati con i nostri confratelli, che essi vadano sopiti con un provvedimento che regoli la vita dello Studio piuttosto che con una sentenza giudiziaria.

Abbiamo pertanto stabilito le seguenti norme circa lo stato degli scolari e delle scuole.

Tutti coloro che d'ora in poi assumeranno la carica di cancelliere in Parigi dovranno giurare di fronte al vescovo o, per suo mandato, nel capitolo di Parigi, in presenza di due maestri quali rappresentanti dell'Università degli scolari, a tal fine convocati; il cancelliere si impegnerà a non concedere la licenza di dottore in teologia se non a coloro che ne siano degni, in buona fede, a luogo e tempo opportuni, secondo lo stato della città e ad onore e prestigio delle suddette facoltà, si impegnerà a non ammettere gli indegni, senza fare parzialità a favore di persone singole o di nazioni. Prima di licenziare qualcuno dovrà, entro tre mesi dalla data di richiesta della licenza, informarsi con ogni diligenza sulla vita, la scienza e l'eloquenza dell'aspirante, nonché sull'onesta dei suoi propositi e sulle garanzie che egli offre di fare buona riuscita, e su tutti gli altri aspetti che in tali circostanze devono esser tenuti presenti; interrogherà a tal fine tutti i maestri di teologia presenti in città così come gli altri uomini onesti ed esperti nelle lettere, che possono fornire qualche informazione. Compiuta questa indagine e resosi conto di che cosa sia più opportuno, concederà o negherà all'aspirante la licenza richiesta, in buona fede, secondo la propria coscienza.

I maestri in teologia per parte loro, quando incominceranno a far lezione, si impegneranno con pubblico giuramento a testimoniare fedelmente sui punti suddetti. Anche il cancelliere giurerà di non rivelare a loro danno i pareri che gli daranno i maestri, fermi restando anzitutto i diritti e le libertà dei canonici di Parigi.

Per quanto riguarda i maestri in medicina e nelle arti e gli altri, il cancelliere prometterà di esaminarli in buona fede, di non ammettere se non i degni, respingendo gli indegni.

Inoltre, poiché là dove non c'è una regola facilmente si insinua il disordine, vi concediamo la facoltà di stabilire statuti e ordinamenti opportuni sui modi e gli orari delle lezioni e delle discussioni, sulle esequie dei defunti, sui baccellieri (stabilirete chi, in che ore e su che argomenti debba far lezione), sulla tassazione e l'interdetto degli alloggiamenti. Coloro che contravverranno a questi statuti e ordinamenti potranno essere debitamente puniti con l'allontanamento. E se per caso vi sia sottratta la tassa sugli alloggiamenti o, Dio non voglia, a voi o a qualcuno dei vostri siano recati offesa o oltraggio gravi, come la morte o una mutilazione, se, datone debito avviso, non vi sarà data soddisfazione nello spazio di quindici giorni, avrete la facoltà di sospendere le lezioni fino a che non avrete ottenuto soddisfazione completa. E se accadrà che qualcuno di voi sia indebitamente imprigionato, e dopo vostro avviso non sarà rilasciato potrete, se lo riterrete opportuno, sospendere immediatamente le lezioni.

Il vescovo di Parigi dovrà punire questi eccessi, provvedere a che gli scolari si mantengano onesti e i delitti non restino impuniti. Ma a causa dei criminali non dovranno in alcun modo essere colpiti gli innocenti, e anzi chi sia indiziato di qualche delitto con buona probabilità e perciò a buon diritto detenuto potrà essere rilasciato dietro versamento di una conveniente cauzione. Se poi avrà commesso un crimine tale da rendere indispensabile la detenzione, dovrà provvedere a ciò il vescovo, e si fa tassativo divieto al cancelliere di avere un carcere proprio.

Proibiamo inoltre di imprigionare uno scolaro per debiti essendo ciò vietato dalle leggi canoniche. Né il vescovo, né un suo funzionario, né il cancelliere potranno richiedere denaro per rimettere la scomunica, o qualsiasi altra censura; il cancelliere non potrà esigere dai maestri che aspirano alla licenza, salvo il giuramento di cui abbiamo detto sopra, né giuramento, né atto di obbedienza, né alcuna altra cauzione, e neppure emolumenti o promesse di alcun genere.

Le vacanze estive non supereranno la durata di un mese, durante il quale i baccellieri, se lo vorranno, potranno continuare le loro lezioni. Proibiamo inoltre espressamente che gli scolari vadano armati per la città: l'Università dovrà preoccuparsi di allontanare coloro che turbano la pace e la serenità dello studio. Coloro che si fanno passare per scolari, ma che non frequentano le scuole e non seguono nessun maestro, non dovranno in alcun modo godere delle libertà concesse agli scolari. I maestri nelle arti terranno una lezione su Prisciano e faranno sempre lezione uno dopo l'altro, secondo l'ordine stabilito. I libri di scienze naturali proibiti per un motivo accertato in un concilio provinciale non saranno usati a Parigi, finché non siano stati esaminati e liberati da ogni sospetto d'errore.

I maestri e gli scolari di teologia procurino di occuparsi lodevolmente nella facoltà che frequentano, non facciano i filosofi, ma si preoccupino di diventare dotti in teologia; non parlino in lingua volgare e non confondano l'ebreo parlato dal popolo con l'Azotico; discutano nelle scuole soltanto di quelle questioni che possono esser definite sulla base dei libri sacri e dei Padri.

Circa i beni degli scolari che muoiono senza far testamento e senza disporre che altri si prendano cura delle loro cose, ordiniamo quanto segue. Il vescovo e un maestro a ciò deputato dall'Università raccoglieranno tutti i beni del defunto in luogo sicuro ed idoneo e stabiliranno un giorno nel quale, data notizia del suo decesso in patria, coloro ai quali spetta la successione possano venire a Parigi o inviarvi un rappresentante. Se verranno di persona o manderanno un rappresentante, saranno loro restituiti i beni del defunto con ogni cautela che si riterrà opportuno prendere. Se non comparirà nessuno, il vescovo e il maestro destineranno i beni stessi a suffragio dell'anima del defunto secondo le modalità che riterranno convenienti. Ciò dovrà essere differito per un tempo ragionevole, se i successori saranno stati impediti a presentarsi per un giusto motivo.

I maestri e gli scolari che, fatti oggetto di danni e di offese, dopo essersi scambiato giuramento reciproco hanno abbandonato e disperso lo studio e si sono allontanati da Parigi, hanno evidentemente agito non per l'interesse proprio ma per quello comune; noi, tenendo ben presenti i bisogni e il vantaggio della Chiesa universale, stabiliamo e ordiniamo quanto segue. Essendo stati dal carissimo figlio nostro in Cristo l'illustre re di Francia decretati i privilegi per i maestri e gli scolari e le pene per i loro offensori, essi potranno con ogni diritto studiare a Parigi, e non dovranno essere colpiti da nota di infamia o di biasimo per la loro assenza o il loro ritorno.

Nessuno osi distruggere questo documento o abbia la temerarietà di contravvenire alle disposizioni in esso contenute. Chi lo farà sappia che attirerà su di sé l'ira dell'onnipotente Iddio e dei beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Laterano, il primo aprile, nel quinto anno del nostro pontificato.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05