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Didattica > Fonti > L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale > VI, 17

Fonti

L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale

a cura di Anna Maria Nada Patrone

© 1974 – Anna Maria Nada Patrone


Sezione VI – Momenti di vita familiare borghese

17. Il funerale

Le norme suntuarie che si trovano in parecchi statuti per eliminare gli inutili sfarzi e le dimostrazioni prezzolate di dolore in occasione della morte o dei funerali di persone abbienti, testimoniano non solo come la borghesia cogliesse ogni occasione per fare sfoggio e della propria ricchezza e del suo prestigio nell'ambiente cittadino, ma anche come ogni singolo momento della vita dell'individuo venisse nelle città-repubbliche italiane codificato, controllato e prestabilito dall'autorità pubblica.

Fonte: I. GIANFRANCESCHI, Gli statuti di Sarzana del 1330, in «Collana Storica della Liguria Orientale», III, Bordighera, 1965, p. 122.


Della pena di chi piange i morti e di altre cose attinenti alle sepolture

È deciso che nessuna persona osi o creda di piangere, gemere o gridare o percuotersi per la morte di qualche defunto o dietro il cadavere fuori della casa da cui il cadavere sarà uscito, sotto pena di cinque lire imperiali, da imporsi ogni qualvolta si sarà contravvenuto [ a questa disposizione].

Ugualmente [si decide] che nessuno, a meno che sia parente del defunto sino al quarto grado secondo i canoni, si vesta di nero per la morte del defunto oltre un anno, ad eccezione della moglie del defunto, sotto pena di cento soldi imperiali.

Ugualmente [si decide] che la moglie del defunto o qualsiasi altra donna parente del defunto sino al quarto grado e la nuora e la cognata del defunto e qualsiasi altra donna del defunto o che sia della casa da cui venne fatto uscire il defunto o la defunta, né nella settima, né nella trigesima, né nell'anniversario, esca di casa sino all'ora terza, sotto pena di quaranta soldi imperiali da imporsi ogni qual volta si sarà contravvenuto [a questa disposizione].

Ugualmente [si decide] che dal primo giorno o dal giorno seguente la morte di qualcuno in poi non avvenga alcuna adunanza di persone presso la casa del defunto o in una casa vicina per commemorare il defunto; e chiunque partecipasse a queste adunanze debba pagare venti soldi imperiali; e la persona nella cui casa fosse fatta questa adunanza e l'erede del defunto debbano pagare cento soldi imperiali. Inoltre ogni persona che oltre il settimo giorno faccia o faccia fare qualche commemorazione per una persona defunta, nella qual occasione una folla si sia adunata in qualche luogo, eccetto che in chiesa, debba pagare cinque lire imperiali.

E se accadrà che il defunto sia minore di anni dieci, dietro questo o con questo non vadano alla chiesa se non quattro persone, sotto pena di venti soldi imperiali a chiunque abbia contravvenuto [a questa disposizione] e ogni qual volta l'abbia fatto; ed i soprascritti quattro siano scelti tra i più poveri e, se andassero in maggior numero, siano scelti dal rettore di Sarzana.

Ugualmente [si decide] che non sia fatta nessuna spesa fuori casa in occasione della morte di qualcuno, eccetto sei libbre di cera che possono essere portate come candele con il defunto e non si spenda in occasione della sua morte, eccettò che le spese per la chiesa e quello che si dà privatamente ai preti ed agli altri chierici; e ad eccezione dei ceri di qualche arte o collegio che possono essere impunemente portati dietro qualche defunto, sotto pena di cinque lire imperiali da imporre all'erede del defunto o a colui che l'ha fatto fare ogni qual volta si sia contravvenuto [a questa disposizione].

Ugualmente [si decide] che nessuna persona maggiore di sette anni sia trasportata in chiesa ad eccezione che nel feretro e nella bara, sotto pena di quaranta soldi imperiali da imporre a chiunque abbia trasportato il defunto e ogni qual volta ciò sia stato fatto.

Ugualmente [si decide] che nessun defunto sia posto su un letto in chiesa e neppure che per lui si faccia un letto in chiesa; ma solo un feretro o una bara, sotto la detta pena da imporre all'erede del defunto e a colui che ha fatto fare il letto, ogni qual volta si sarà contravvenuto a questa disposizione.

Ugualmente si decide che nessun defunto vestito sia portato alla chiesa, a meno che non sia un cavaliere, un giudice o un medico o un ecclesiastico o che il morto sia stato ucciso con quegli abiti addosso, sotto pena di cinque lire imperiali da imporre a chiunque lo abbia portato e anche all'erede del defunto.

Ugualmente [si decide] che per la morte di un defunto in sua commemorazione non si debbano suonare le campane il doppio, secondo l'uso dei morti, sotto pena di venti soldi imperiali da pagarsi tanto dall'erede del defunto quanto dal mandante, ogni qualvolta si sarà contravvenuto a questa disposizione. Ugualmente se accadrà che qualcuno muoia di notte, per lui non si suonino le campane di notte, ma soltanto di giorno, sotto pena di venti soldi imperiali da imporre all'erede del defunto e a colui che ordinò che venissero suonate.

Ugualmente nessuno osi mangiare o andare a mangiare nella casa di qualche defunto se non nel giorno della morte o nel giorno seguente o nell'ottava, sotto pena di dieci soldi imperiali da imporre al contravventore ogni qual volta abbia contravvenuto [a questa disposizione]

Infine nessuna donna osi nel territorio di Sarzana portare il capo o una parte del capo coperto con un velo, se non nei giorni di pioggia, sotto pena di venti soldi imperiali ogni qual volta vi avrà contravvenuto.

E qualunque rettore in futuro sarà in Sarzana sia tenuto a fare investigare intorno alle cose predette e chiunque possa divenire accusatore per qualcuna delle cose predette e gli sia creduto se porterà un testimonio del luogo e il nome dell'accusatore sia segreto in perpetuo e abbia l'accusatore la quarta parte della multa che toccherà al comune in conseguenza di questa accusa e l'altra quarta parte sia del rettore di Sarzana se esigerà tutto il banno e il resto sia del comune.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05