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Didattica > Fonti > L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale > VI, 8

Fonti

L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale

a cura di Anna Maria Nada Patrone

© 1974 – Anna Maria Nada Patrone


Sezione VI – Momenti di vita familiare borghese

8. La servitù domestica

Fra le lavoratrici che prestavano la propria opera a domicilio vi erano le domestiche, anche se non molto numerose in quanto erano assunte soltanto nelle famiglie nobili e della grassa borghesia e, spesso, erano sostituite dalla manodopera degli schiavi, ricercata ancora nel secolo XV.

I rapporti di lavoro venivano fissati tra padroni e personale assunto mediante una stipulazione di un contratto di lavoro, che stabiliva anche un salario in rapporto all'orario del lavoro giornaliero. Le norme riguardanti le punizioni corporali del personale domestico sono spesso fissate dagli statuti comunali che – in genere – accomunano in questo caso mogli, figli e servitù obbligandoli ad una piena sottomissione al capo di casa.

Fonte: I. GIANFRANCESCHI, Gli statuti di Sarzana del 1330, in «Collana Storica della Liguria Orientale», III, Bordighera, 1965, p. 115.


Della pena per coloro che percuotono i servitori e la moglie

Ai padroni ed alle padrone sia lecito percuotere impunemente i propri famigli ed i servitori ed i figli, maschi e femmine, e percuotere e castigare le mogli al fine di correggerli, purché non li percuotano in modo tale da causare un'effusione di sangue: nel qual caso, se provocarono loro del sangue, siano puniti secondo gli statuti di Sarzana e come richiede l'ordine delle leggi. Invece per percosse fatte contro i soprascritti o contro qualcuno di loro senza effusione di sangue non si possa fare alcun processo, e se fosse stato fatto o iniziato non abbia alcun valore legale; delle altre azioni colpevoli commesse contro i soprascritti con effusione di sangue non si possa procedere in seguito ad accusa fatta da colui che è direttamente interessato. E se avverrà in altro modo, non abbia alcun valore legale.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05