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Didattica > Strumenti > Tolleranza e guerra santa nell'Islam > Documentazione 1, 14

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Tolleranza e guerra santa nell'Islam

di Biancamaria Scarcia Amoretti

© 1974-2007 – Biancamaria Scarcia Amoretti


DOCUMENTAZIONE

1. L'Islam e l'Occidente
14. La legge: razionalità e rivelazione

I passi che seguono sono di un altro pensatore egiziano, Rashīd Ridā, allievo di ‘Abduh e sulle sue stesse posizioni politiche e religiose. Si tratta ancora dei concetti di legge e di bene sociale, nella loro dipendenza dalla rivelazione e nella necessità di essere resi operanti dall'intervento razionale dell'uomo. I due brani sono. stati scritti a una distanza di circa vent'anni l'uno dall'altro, ma ci sembrano estremamente complementari. Quello che vogliamo segnalare è il limite aggettivo implicito in una concezione del potere che ripeta, anche se riformati, gli schemi tradizionali dell'Islam. Non è il purismo propugnato dal modernismo islamico a permettere quel salto qualitativo che la società arabo-islamica sembra andare faticosamente cercando. Per il primo brano, vedi Manār, IV, pp. 858-859, e per il secondo cfr. Khilāfa’an al-Imāmat al-uzmà = «II Vicariato», Cairo, 1923, p. 156.


I. I precetti divini sono di due categorie. La prima è quella in cui la ragione non basta da sola a conoscere le fonti e le applicazioni della legge; ed è categoria puramente spirituale. La ragione può afferrarne nel suo complesso il valore e il beneficio in termini terreni, ma rimanda a Dio il problema del beneficio nell'aldilà, così come per quanto riguarda la fede nell'Oltre. Tutto ciò, infatti, ha a che fare con il mondo di là e con le forme di rituale e di culto… Questa categoria deve essere accettata dal Legislatore divino senza la pretesa, da parte della ragione, di aggiungere o sottrarre alcunché.

La seconda categoria è quella in cui la ragione può conoscere l'aspetto dell'utilità attraverso riflessione, speculazione, esame, procedimento analogico e simili, pur essendo soggetta a errori e a sviamenti: a volte per sua debolezza, a volte per sua inclinazione al capriccio. Perciò la legge ha stabilito principi generali, in modo che le norme che ne derivano possano essere chiarificate sulla base dei principi stessi. Questa è la categoria delle azioni umane fondate sul principio dell'opportunità di respingere il danno e assicurare il vantaggio, o di preferire il minore tra due mali nel caso che uno dei due sia inevitabile… È in questa categoria che la massa deve assolutamente seguire l'autorità che, a sua volta, deve essere versata nelle scienze religiose e nei problemi di questo mondo…


II. Affermiamo che Dio ha permesso di legiferare nell'Islam affidando tale compito alla comunità, all'interno della quale la decisione viene presa da coloro che posseggono conoscenza e giudizio. Nella sostanza, il potere appartiene alla comunità, cosicché, qualora si cerchi l'interpretazione di un dato fatto, e la comunità raggiunga un consenso unanime, la decisione che ne deriva diventa vincolante per tutti. Né il califfo né altre pubbliche autorità hanno il diritto di contraddire il consenso della comunità, né possono opporle i loro rappresentanti e delegati. L'accordo di questi ultimi, se sono in numero limitato, è chiamato consenso dei giuristi, qualora naturalmente essi abbiano le caratteristiche che li qualificano per un lavoro di interpretazione legale. Se non c'è accordo, i punti di riferimento sono le due fonti principali, il Corano e la Tradizione, adeguandocisi a una o a entrambe secondo lo spirito del versetto coranico che dice, dopo aver ordinato ubbidienza a Dio, al Profeta e all'autorità: «Se tra voi c'è disaccordo in qualche cosa, riportate la questione a Dio, al Profeta, se siete credenti in Dio e nel giudizio finale; che questa è la migliore interpretazione». Il che significa che tale procedura è più valida di altre, come seguire l'opinione della maggioranza dei delegati della nazione secondo che stabiliscono gli statuti dell'Europa e dei suoi imitatori: la nostra legge è opposta in questo punto. E uno dei vantaggi della nostra legge è che una disputa cessa nella comunità con un giudizio che si rifà al Corano e alla Tradizione, in modo che la comunità stessa e i suoi rappresentanti siano soddisfatti di ciò che appare come l'indicazione più consona, senza lasciar spazio a rancore e a discordia.

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Ultimo aggiornamento: 14/02/07