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Agricoltura e società nel Medioevo

di Giovanni Cherubini

© 1972-2006 – Giovanni Cherubini


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20. Una signoria dell'Italia meridionale: il castello di Cervaro nel 1273

Il castello di Cervaro, vicino all'abbazia di Montecassino, faceva parte del territorio sottoposto al monastero («terra di San Benedetto»). Gli stralci qui sotto riportati sono tratti da una «inquisizione» dell'abate Bernardo I Ayglerio (1263-1282), che dopo la conquista angioina del Meridione provvide a rivendicare e riordinare i diritti dell'abbazia gravemente compromessi in età sveva. (Da L. FABIANI, La terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico sull'abbazia di Montecassino dall'VIII al XIII secolo, Badia di Montecassino, 1968, vol. I, pp. 440-447).


Inquisizione fatta nel castello di Cervaro relativamente ai diritti, ai redditi, ai servizi dovuti da tale comunità, e dagli uomini della comunità al monastero cassinese, agli offici e ai membri di questo.

1. In primis si trovò che tutti gli abitatori del castello di Cervaro dai loro possessi, e tutti coloro che hanno terra nel predetto territorio, di quattro prodotti, cioè grano, miglio, orzo fave, sono tenuti a corrispondere al monastero e all'infermeria cassinese la settima parte a nome di terratico, degli altri prodotti solo la decima, a meno che alcuni non siano liberi e immuni da queste prestazioni per speciale privilegio.

2. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello e tutti coloro che hanno possessi nel suo territorio, del vino delle vigne e del vino delle viti, sia che le viti siano sostenute da alberi sia da passillis, sia da altro sostegno, sono tenuti a corrispondere per intero all'infermeria cassinese soltanto la settima parte a meno che alcuni non siano liberi e immuni dalla prestazione per speciale privilegio.

3. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello e tutti colore che hanno possessi nel suo territorio sono tenuti a corrispondere all'infermeria cassinese, per intero, la decima delle olive a meno che alcuni non siano liberi e immuni da tale prestazione per speciale privilegio.

4. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello e tutti coloro che hanno terra nel suo territorio,  che per speciale privilegio vengano trovati liberi e immuni, come figli spirituali e sottoposti, sono tenuti a versare al monastero cassinese, quale chiesa matrice, l'intera decima parte di tutti i prodotti raccolti, del vino e dell'olio.

6. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello e tutti coloro che hanno possessi nel suo territorio non devono rimuovere dalle aie i prodotti dopo la trebbiatura, né pestare le uve, né estrarle dai palmenti senza la presenza dei terratichieri o dei decimarii dell'infermeria cassinese, né portare in casa le olive, o porle nei frantoi (in montanis), senza la presenza dei nunzi (nuntii) della detta infermeria.

7. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello e tutti coloro che hanno possessi nel suo territorio, che sono tenuti alla corresponsione del terratico o della decima, devono recare il terratico o la decima al granaio della curia cassinese nel medesimo castello.

8. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello devono versare all'infermeria cassinese la quindicesima parte dei frutti e proventi ricavati dagli orti, sia che questi vengano irrigati, sia che vengano nutriti senza il sussidio delle acque…

10. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello sono tenuti a versare all'infermeria cassinese la trigesima, cioè la trentesima parte, della canapa e del lino, come diritto di acquatico, ovunque e in qualsivoglia acqua o fiume la stessa canapa o lino siano trattati. A meno che alcuni non risultino per caso esenti da tale prestazione per speciale privilegio.

11. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello devono prestare ogni anno all'infermeria cassinese le sottoscritte opere, a meno che alcuni non risultino per caso immuni da tale obbligo per speciale privilegio. Chi ha un paio di buoi deve prestare annualmente all'infermeria due opere con tali buoi, cioè una ad recallandum e l'altra per la semina, e due opere manuali, una per la mietitura e l'altra per la trebbiatura. Tuttavia nel tempo in cui il bue viene comprato o domato, il padrone del bue, o chi non ha bovi, è tenuto a prestare soltanto due opere manuali.

12. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello sono tenuti a corrispondere ogni anno all'infermeria cassinese le sottoscritte salutes, sia chi ha bovi, sia chi ne è privo, a meno che alcuni non risultino per caso liberi e immuni da tale prestazione per speciale privilegio: cioè una gallina, e due pani e un pastillum, al posto del pastillum una gallina, e dodici uova nella Natività del Signore, e due pani, e una casatam, o al posto di questa un pezzo di cacio recente, dieci uova nella Resurrezione del Signore.

13. Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello che hanno porci sono tenuti a corrispondere annualmente all'infermeria cassinese, di ghiandatico, per ogni scrofa grani quattro, a meno che alcuni non risultino liberi e immuni da tale prestazione per speciale privilegio.

Parimenti tutti gli abitanti del predetto castello che hanno pecore sono tenuti a corrispondere annualmente all'infermeria, di erbatico, la decima parte degli agnelli, a meno che alcuni non risultino liberi e immuni da tale prestazione per speciale privilegio.

15. Parimenti i monti, i piani, le selve, i pascoli, i fiumi, le acque e i corsi d'acqua del territorio del predetto castello sono dell'infermeria cassinese, eccetto il caso in cui qualcuno abbia possieda dalla detta infermeria qualcosa dei predetti monti, piani, selve, pascoli, fiumi e corsi d'acqua.

16. Parimenti la selva di cipressi del predetto castello e tutti gli alberi di cipresso ovunque nascano, e in qualsivoglia terra del detto territorio, appartengono al demanio (demanium) del monastero cassinese e non al possessore della terra in cui nascono, e nessuno può tagliarne senza mandato e licenza della curia cassinese, e chi trasgredisce sarà punito.

17. Parimenti nessuno del predetto castello osi andare a caccia nel territorio senza licenza dell'infermeria cassinese, e chi trasgredisce paga la pena (bandum) stabilita e imposta nel medesimo castello per ordine della predetta infermeria, a meno che non ci sia qualcuno che exinde pretenda di avere un qualche diritto o «libertà» dalla detta infermeria.

19. Parimenti i muri di pertinenza signorile (muri dompnici) e le vie pubbliche del predetto castello sono dell'infermeria cassinese, e sopra queste vie pubbliche e muri di pertinenza signorile a nessuno è lecito edificare, o occupare porzioni di luoghi pubblici, senza mandato e licenza dell'infermeria.

20. Parimenti a nessuno del predetto castello è lecito costruire un frantoio ad acqua o a secco per macinare olive, nel castello nel suo territorio, o un molino, o una gualchiera (balcatorium) o qualunque altro edificio nelle acque pubbliche o vicino ad esse, o derivare parte delle dette acque pubbliche per utilità e uso dei detti edifici, senza licenza della curia cassinese, poiché il diritto di edificare i predetti edifici spetta alla dignità del monastero cassinese. Costruiti i quali da qualsivoglia persona dietro licenza della detta curia, il diritto, o reddito dovuto o dovuti dai medesimi molini viene corrisposto al cellerario cassinese, mentre il diritto dovuto dai medesimi frantoi viene corrisposto alla curia cassinese.

21. Parimenti il diritto di plateatico del predetto castello spetta al cellerario cassinese, il qual cellerario nel medesimo castello ha il compito di segnare con il sigillo e con il marchio della curia le misure e i pesi con i quali vengono misurati e pesati i commestibili (victualia), il vino, l'olio, le carni ecc., che richiedono misure e peso.

25. Parimenti se accade che l'abate di Cassino sia chiamato presso il sommo pontefice o il re, gli uomini del detto castello sono tenuti a concorrere alle spese (subvenire in expensis) da lui fatte nel detto viaggio secondo ciò che potranno concordare con l'abate.

26. Parimenti se accada che l'abate o il monastero cassinese muova l'esercito, gli uomini del medesimo castello sono tenuti a servire per lui nel medesimo esercito a proprie spese per tre giorni, trascorsi i quali sono tenuti a servire a spese dell'abate.

30. Parimenti gli uomini del predetto castello e tutti coloro che tengono possessioni e terre nel territorio hanno facoltà e potestà dal monastero cassinese di donare, vendere, aggiudicare le loro terre, possessi e beni, e in qualsivoglia modo alienarli a chi vorranno, all'interno della «terra di San Benedetto», che corrisponda al monastero il diritto dovuto al monastero da tali terre. Ma se per i suddetti si trovasse qualcosa venduto, donato o alienato al di fuori della terra di San Benedetto, sarà lecito alla curia cassinese avocare ciò a sua proprietà e possesso.

36. Parimenti gli uomini del predetto castello e tutti gli altri che hanno terre e possessi nel suo territorio, sia che siano degli angarii, sia che per speciale privilegio siano liberi e immuni dalla prestazione di servizi, passati ventinove anni, per il «rinnovo» del territorio del castello, sono tenuti a pagare alla curia cassinese una certa quantità di denaro secondo quanto meglio potranno convenire con il monastero.

37. Parimenti, trascorsi i ventinove anni, tutte le libertà e franchigie che gli uomini del predetto castello hanno dal monastero cassinese, e anche tutti i contratti di livello relativi ai possessi che essi tengono nel territorio del medesimo, devono essere rinnovati, e se non risultano rinnovate e rinnovati alla detta scadenza, essi e i loro eredi e successori decadono per ciò stesso da tutte le libertà, franchigie, e predetti contratti di livello.

40. Parimenti se qualcuno del medesimo castello muore facendo testamento, può disporre, per ultima volontà, dei suoi beni immobili, e lasciare i suoi beni a chiunque vorrà all'interno della «terra di San Benedetto», che paghi per tali beni ereditati il dovuto diritto del monastero cassinese. Relativamente ai beni mobili, invece, egli può disporre e lasciare i suoi beni a chiunque vorrà, all'interno e fuori della terra di San Benedetto, a suo piacere.

41. Parimenti se qualcuno del medesimo castello muore senza aver fatto testamento, sopravvivendogli il padre o la madre, o anche figli, o il fratello, o fratelli carnali, a tale defunto ab intestato succedano nei beni suoi i detti genitori, o i figli o i fratelli. Non sopravvivendo invece i predetti o qualcuno dei predetti, gli altri consanguinei più lontani o più distanti nel grado di parentela vengono esclusi dalla successione dei beni del predetto defunto ab intestato, e i beni vengono devoluti alla curia cassinese.

42. Parimenti se avviene che qualche angarius del detto castello muore lasciando dei figli, se tutti i figli abitano insieme sono tenuti soltanto a prestare quel servizio e quel reddito a cui era tenuto il padre defunto. Ma se avviene che i detti figli abitano separatamente, in tal caso ognuno dei medesimi figli in solido deve prestare e rendere quei servizi e redditi alla cui prestazione era tenuto il padre.

44. Parimenti se dopo la morte di qualche angarius, i figli superstiti vengono a una spartizione e qualcuno dei detti figli rinuncia alla sua parte, non volendo una parte dei beni paterni, perché forse il tenimentum del padre è piccolo, o per altro motivo, colui che rinuncia non è obbligato a prestare il servizio che faceva il padre, ma alla prestazione sono tenuti solo quelli che dividono tra sé il tenimentum predetto.

45. Parimenti tutte le terre tenute e possedute dalle chiese del predetto castello sono libere ed esenti dalla prestazione del terratico e delle decime, e in nessun modo sono tenute a tale prestazione. Se però qualche terra delle dette chiese passa a persone private attraverso un qualsivoglia titolo di alienazione, allora esse non sono affatto esenti dalla prestazione del predetto terratico e delle decime, ma da esse viene corrisposto nello stesso modo che dalle altre terre appartenenti ai privati del castello.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06