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Didattica > Strumenti > Agricoltura e società nel Medioevo > Documenti, 25

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Agricoltura e società nel Medioevo

di Giovanni Cherubini

© 1972-2006 – Giovanni Cherubini


Documenti

25. Una «carta di regola» della regione tridentina

«Le carte di regola, o statuti comunali, sono un'emanazione diretta dell'amministrazione del comune per proteggere gli interessi della popolazione nei riguardi dei comuni limitrofi, e specialmente dei forestieri, non ‘vicini’. Ogni comune, con la propria fisionomia tanto per i prodotti del suolo, quanto per la maniera di sfruttamento dei pascoli e dei boschi, aveva stabilito delle norme tradizionali sull'uso dei beni comuni e sul regolamento della campagna. Queste disposizioni, trasmesse oralmente, erano prese dalla comun generale per l'ambito del suo territorio e per tutte le ville che vi si dovevano uniformare». Più tardi, scindendosi i grandi comuni in nuclei minori, ogni villaggio o gruppo di villaggi mise per scritto le sue consuetudini. «Le ‘carte di regola’ scritte si incontrano raramente dal finire del secolo XIII in poi; si vennero facendo più frequenti dopo il 1400; e col formarsi delle giurisdizioni vescovili e di quelle tirolesi dovettero attenersi, nelle prescrizioni generali, ai concetti dello Statuto di Trento, rispettivamente a quelli della Tirolische Landsordnung, che avevano valore per tutta la regione, a seconda della dipendenza dei comuni dal principe-vescovo di Trento o dal conte del Tirolo». La seguente è la abbastanza antica carta del comune di Folgaria contenente disposizioni contro i danneggiatori. (Da Testi e documenti, cit., Regione Tridentina, a cura di A. Zieger, pp. 17-18).


Folgaria, 1315, 30 marzo

Nella piazza comune, in convicinia generale degli uomini di Folgaria, si sono stabiliti questi ordinamenti da osservarsi da chiunque.

1. Se qualche persona sarà trovata dai saltati del comune a danneggiare con qualche sua bestia, e di notte, i prati o i campi non suoi paghi un'ammenda di 60 soldi v. p.; se invece sarà trovato di giorno pagherà 12 soldi per ogni animale.

2. Se qualcuno sarà trovato nei vigneti con un gruppo di capre o di pecore pagherà 20 soldi per ogni gruppo, se in altri luoghi 5 soldi per gruppo.

3. Se qualcuno sarà trovato a passare, fuori della strada pubblica, attraverso il prato di un altro con i buoi o con le vacche aggiogate al baroccio pagherà 5 soldi per ogni coppia di animali.

4. Se i saltari troveranno qualcuno che pascolerà dei bovini nei vigneti altrui, gli imporranno la multa di 5 soldi per ogni bestia.

5. Se qualcuno sarà trovato a danneggiare o a tagliar legna in qualche maso perderà 5 soldi per ogni ceppo.

6. Se qualche cavallo verrà trovato a danneggiare il campo o il prato altrui già seminato, il proprietario pagherà 5 soldi e rifonderà il danno.

7. Se qualcuno sarà sorpreso a tagliar legna sul monte «a le Galiene» fino al sentiero di quelli di Costa, che conduce al monte, dalla cima dei cengi fino al piano del paese, pagherà 5 soldi per ogni ceppo.

8. Che nessuno ardisca tagliare fusti di larice per farne legna da fuoco su questo monte, sotto pena di 5 soldi per ogni tronco.

9. Che nessuno ardisca tagliar legna dal Xomo fino alle rupi del Clamer e dalla cima dei monti verso Xomo se non per la costruzione di case o per abbruciare sotto pena di 5 soldi per ogni legno.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06