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Didattica > Strumenti > Agricoltura e società nel Medioevo > Documenti, 8

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Agricoltura e società nel Medioevo

di Giovanni Cherubini

© 1972-2006 – Giovanni Cherubini


Documenti

8. Iniziative di dissodamento organizzate da signori tedeschi

Nel primo di questi due documenti, del 1106 o 1107, scrive il Duby, «l'arcivescovo [di Amburgo], signore territoriale, vuol popolare la regione; egli accoglie dei coloni, di cui ha forse sollecitato la venuta, che metteranno a coltura queste terre paludose, ma praticheranno soprattutto l'allevamento. Gli uomini, che vengono dai Paesi Bassi, sono esperti nel drenaggio delle acque; condotti dai loro preti (ai quali si deve senza dubbio il reclutamento dei pionieri), daranno vita a delle comunità parrocchiali, ma i lotti uniformi ch'essi ricevono individualmente, di vaste dimensioni, impongono una certa dispersione dell'abitato. Quanto al regime signorile istituito con questo contratto, esso s'ispira alle pratiche in uso sui polders nel paese d'origine dei coloni. Molto liberale, impone a ogni famiglia unicamente una tassa in moneta, molto leggera, nient'altro che un segno di sottomissione politica. Il signore del banno abbandona ai contadini l'esercizio della giustizia; egli non interverrà, su loro domanda, che per le cause maggiori; inoltre non si approprierà che del terzo delle ammende. Molto indipendenti, queste comunità si autoamministreranno. Il solo profitto del signore consiste in un prelievo sul prodotto futuro, ma limitato ad un decimo.

Il secondo documento, del 1154, riguarda un'iniziativa di popolamento del vescovo di Meissen. Anche in questo caso i coloni vengono dai Paesi Bassi, ma questa volta la carta nomina uno Schultheiss, al quale si deve senza dubbio l'organizzazione della colonizzazione. Assicuratosi lo sfruttamento di una porzione di terra doppia di quella delle famiglie contadine, egli detiene anche la bassa giustizia e ne riceve il terzo dei profitti. In piccolo egli diventa il «padrone del villaggio» (G. DUBY, L'économie rurale, cit., vol. I, pp. 318-319, 321-322).


a) Federico, per grazia di Dio vescovo della chiesa di Amburgo, a tutti i fedeli in Cristo, presenti e futuri, benedizione perpetua. Vogliamo che sia conosciuto da tutti il contratto che degli uomini abitanti di qua dal Reno e chiamati olandesi hanno stretto con noi. Questi uomini dunque vennero a trovare la nostra maestà per chiederci insistentemente la concessione di una terra situata nella nostra diocesi, fino ad allora incolta e paludosa e inutile agli abitanti del paese, per metterla a coltura. Col consiglio dei nostri fedeli, giudicando che la cosa sarebbe stata utile per noi e per i nostri successori, non abbiamo respinto la loro domanda e abbiamo accordato il nostro consenso.

È stato stabilito un contratto secondo il quale, per ogni manso della terra suddetta, essi ci verseranno annualmente un denaro. Abbiamo pensato che fosse necessario scrivere qui le dimensioni del manso, affinché non nasca in futuro alcuna discordia in mezzo al popolo, dimensioni che sono di 720 verghe reali di lunghezza e 30 di larghezza, con i ruscelli che attraversano la terra, che noi ugualmente concediamo loro. Infine, essi hanno consentito, in conformità con la nostra volontà, di consegnarci la decima dei frutti della terra, vale a dire: l'undicesimo covone, il decimo degli agnelli, dei porci, delle capre, delle oche, la decima misura di miele e la stessa cosa per il lino; essi riscatterano per un denaro il puledro prelevato fino alla festa di San Martino, e il vitello per un obolo. Essi ci hanno promesso che si sottometteranno in ogni cosa alla giustizia sinodale secondo i decreti dei Padri, alla giustizia canonica e alle istituzioni della chiesa di Utrecht. Per l'amministrazione della legge secolare, al fine di non essere danneggiati da parte di estranei, si sono impegnati a pagare ogni anno due marchi ogni cento mansi, per poter regolare tra di loro tutte le controversie. Se essi non possono regolare da sé i processi importanti, rivolgano appello all'arcivescovo e, conducendolo presso di loro per sedere in giudizio, si incarichino del suo mantenimento durante il suo soggiorno; riceveranno allora i due terzi dei diritti di giustizia e lasceranno il terzo al vescovo. Abbiamo loro accordato di istituire chiese in questa terra, dove a loro parrà utile. Noi cediamo a queste chiese a favore del prete officiante la decima delle nostre decime di queste medesime chiese parrocchiali. I parrocchiani di ognuna di tali chiese si impegnino a dotare la loro chiesa con un manso per i bisogni del prete.

Nomi degli uomini che vennero presso di noi per la stesura e la conferma di questo contratto: il prete Enrico, al quale abbiamo concesso a vita le suddette chiese; i laici Helikinus, Arnold, Hiko, Fordolt, Referic, ai quali concediamo la detta terra secondo le leggi del secolo e la convenzione stabilita, e ai loro eredi dopo di loro. La redazione di questo accordo è stata fatta nell'anno 1106 dell'incarnazione del Signore, sesto dell'indizione, sotto il regno d'Enrico III, imperatore augusto dei romani.


b) Gerungus, per grazia di Dio vescovo della chiesa di Meissen, a tutti quelli tanto presenti che futuri che invocano il nome di Dio, grazia perpetua e pace nel Signore. Noi vogliamo che i nostri fedeli e quelli dei tempi futuri vengano a conoscenza come io ho riunito e stabilito in un luogo incolto e quasi vuoto d'abitanti degli uomini vigorosi provenienti dalla provincia di Fiandra, e come io ho donato in possesso stabile, eterno ed ereditario, a loro e a tutti i loro discendenti, il villaggio chiamato Këhren con il diritto seguente. Io ho donato a questi fiamminghi, in memoria e segno di pieno possesso, quattro marchi, questo villaggio e diciotto mansi, con tutti gli usi attualmente esistenti e che potranno esistere in avvenire, sui campi come sui boschi, i prati e i pascoli, sulle acque e i mulini come sui luoghi di caccia e di pesca. Di questi mansi ne ho concesso uno alla chiesa con tutta la decima ad esso relativa; ne ho lasciati due al maior dei contadini che essi chiamano Schultheiss, ma senza la decima. I rimanenti mansi, in numero di quindici, pagano ogni anno trenta soldi, e trenta denari per il diritto che si chiama Zip [1]. I predetti uomini versano la decima di tutti i loro beni eccettuate le api e il lino, e si sobbarcano le spese per l'avvocato tre volte l'anno, per i processi ch'egli deve tenere con loro e presso di loro insieme a una piccola scorta. Di ciò che l'avvocato o lo Schultheiss percepiscono nei giudizi, i due terzi saranno versati al vescovo, l'altro terzo allo Schultheiss. Che essi siano, sulle nostre terre, esenti da teloneo, eccettuato ciò che viene venduto ai mercanti. Essi potranno vendere fra di loro il pane, la birra e la carne, ma non possono stabilire un mercato pubblico nel villaggio. Per il rimanente, li affranchiamo da qualsiasi esazione proveniente dal vescovo, dall'avvocato, dal maior o da qualsiasi altra persona. E affinché questi statuti non siano violati in avvenire, noi li poniamo sotto il nostro banno e li confermiamo con il nostro sigillo alla presenza di testimoni. Fatto l'anno del Signore 1154, terzo dell'indizione, nel decimo giorno dalle calende di dicembre, nel primo anno di vescovado del signore Gerungus.

[1] La bassa giustizia.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06