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Didattica > Strumenti > La predicazione nell'età comunale > Testi, 5

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La predicazione nell'età comunale

di Carlo Delcorno

© 1974-2005 – Carlo Delcorno


Testi

5. Il capitolo IX della «Regula Bullata»

La Regula Secunda o Bullata, così detta perché fu approvata con bolla papale nel 1223, fissa con molta precisione i temi penitenziali e morali che saranno caratteristici della predicazione francescana. Traduco dall'ed. degli Opuscula Sancti Patris Francisci dei Padri di Quaracchi (Ad Claras Aquas, 1949, p. 62).


Fratres non praedicent in episcopatu alicuius episcopi, cum ab eo illi fuerit contradictum. Et nullus fratrum populo penitus audeat praedicare nisi a ministro generali huius fraternitatis fuerit examinatus et approbatus, et ab eo officium sibi praedicationis concessum. Moneo quoque, et exhortor eosdem fratres ut in praedicatione, quam faciunt, sint examinata et casta eorum eloquia, ad utilitatem et aedificationem populi, annuntiando eis vitia et virtutes, poenam et gloriam cum brevitate sermonis: quia Verbum abbreviatum fecit Dominus super terram [1].


[I frati non devono predicare nella diocesi di un vescovo, se gli sarà stato proibito. Nessuno dei frati osi predicare al popolo se non sarà prima stato esaminato e abilitato a questo officio dal Ministro Generale dell'Ordine, e se non gli sarà stato affidato il compito della predicazione. Ammonisco pure ed esorto i frati che nella loro predicazione usino un linguaggio casto e sobrio per l'utilità e l'edificazione del popolo, parlando del vizi e delle virtù, delle pene dell'inferno e della gloria del paradiso. Il loro discorso sia breve, perché Dio esegue con prontezza la sua parola sulla terra].

[1] Lettera ai Romani 9, 28.

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UpUltimo aggiornamento: 02/07/2005