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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 11

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

11. Lega monetaria fra tre città (945)

Questo diploma di re Lotario II (I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, a cura di L. SCHIAPARELLI, F.I.S.I., n. 38, Roma, 1924, doc. n. 1, p. 252) concesso alla Chiesa di Mantova segna un momento molto importante dell'evolversi dei poteri delle classi cittadine più elevate nell'ambito della vita municipale.

Nel 945 alla Chiesa mantovana viene confermato il diritto di battere moneta, già concesso in precedenza, ma di cui non è rimasta traccia, e nel concedere la conferma viene precisato che tale moneta doveva avere libero corso anche a Verona e a Brescia e si affidò ai cittadini delle tre città il delicato compito di decidere sulla lega dell'argento e sul peso delle monete. Questo implicava l'esistenza di un organismo intercittadino tecnicamente capace e giuridicamente riconosciuto come interprete della volontà delle categorie interessate delle tre città.

Per la storia di Mantova nel Medioevo cf. Mantova, la storia, a cura di G. CONIGLIO, Fondazione D'Arco per la storia di Mantova, Mantova, 1958; V. COLORNI, Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero, Milano, 1959.

Sulla Zecca di Mantova cf. C. G. MOR, Moneta publica civitatis Mantuae, in «Studi in onore di Gino Luzzatto», Milano, 1950, vol. I, pp. 78-85.


In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius divina favente clemencia rex… Quocirca omnium sanctae Dei Aecclesiae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum devotio noverit, qualiter consultu ac peticione Berengarii marchionis sumique regni nostri consiliarii et Mainfredi comitis per hoc nostrae confirmationis preceptum, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus, concedimus et restauramus sanctae Mantuane ecclesie, ubi Petrus venerabilis pontifex preesse videtur, publicam ipsius civitatis monetam a prescessoribus nostris iam dicte sedi concessam, statuentes ut in his tribus civitatibus, Mantua videlicet, Verona atque Brixia, firmum et inviolabilem habeat roborem, et absque alicuius interdictu firmiter discurrat. Volumus tamen, ut secundum libitum et conventum civium predictarum urbium constet atque permaneat mixtio argenti et ponderis quantitas. Precipimus itaque et regia auctoritate iubemus, ut quod a nobis prefate sanctae Mantuane ecclesiae sicut et a nostris precessoribus concessum est, a nullo interdicatur aut refutetur, sed perpetuo observetur et custodiatur…


[In nome della santa e individua Trinità, Lotario per grazia di Dio re… Sappiano tutti i fedeli della santa Chiesa di Dio e nostri che per consiglio e preghiera del marchese Berengario nostro sommo consigliere, e del conte Manfredo, con questo nostro precetto confermiamo, secondo quanto giustamente e legalmente possiamo, alla santa Chiesa di Mantova, a capo della quale si trova il venerabile vescovo Pietro, il diritto di battere moneta già concesso alla sede episcopale dai nostri predecessori, stabilendo che in queste tre città, Mantova, Verona e Brescia, abbia fermo e inviolabile corso senza opposizione alcuna. Vogliamo tuttavia che la lega dell'argento e il peso sia quello che piacerà e sarà convenuto dai cittadini delle predette città. E ordiniamo anche, con la nostra regale autorità che, quanto noi e i nostri predecessori abbiamo concesso alla santa Chiesa mantovana, sia osservato e conservato in perpetuo…].

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08