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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 21

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

21. Diploma di Enrico V ai Bolognesi (1116)

A Bologna, dove nel corso del X e XI secolo si era stabilita una famiglia comitale che detenne il potere per due secoli, Matilde esercitò la sua autorità con notevole rigore, ma anche qui la lotta per le investiture aveva favorito la presa di coscienza autonomistica della popolazione cittadina.

All'indomani della morte di Matilde (1115), i Bolognesi avevano distrutto la rocca dove aveva sede l'amministrazione della contessa. Enrico V venuto in Italia con un esercito non troppo numeroso non poteva imporre sanzioni molto gravose ai Bolognesi e preferì concedere il perdono al populo bononiensi – intendendo con questo termine le masse popolari a cui i maggiorenti cittadini addossavano la responsabilità della rivolta – e privilegi ai concives, cioè a coloro che appartenevano ai ceti più elevati.

Il diploma imperiale – qui riprodotto da L. SIMEONI, Bologna e la politica di Enrico V, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», n. s., II, 1916-17, pp. 147-149 – favoriva nettamente la classe mercantile poiché c'erano esenzioni dai tributi per la navigazione sul Po e limitazioni alla penetrazione di mercanti toscani nel bolognese. Inoltre anche i coloni e i proprietari terrieri erano favoriti da una riduzione dei tributi.

Sul diploma di Enrico V cf., oltre all'articolo citato di L. SIMEONI, anche dello stesso La lotta per le investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo studio, in «Memoria dell'Accademia delle Scienze di Bologna», IV, 1939, G. FASOLI, Dalla «civitas» al comune nell'Italia settentrionale, Bologna, 1969, pp. 161-169. Per la storia di Bologna nel Medioevo cf. A. SORBELLI, Storia di Bologna, Bologna, 1938; A. HESSEL, Geschichte der Stadt Bologna, Berlin, 1910.

 

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Anno domini millesimo centesimo sextodecimo idus madij indictione nona. Henricus dei gratia romanus imperator… Imperialis proprium est clementie fidelium nostrorum precibus pro merito sue deuotionis in benefitiis largiendis annuere. Proinde cunctorum ciuium personas, bononiensium set et res eorum mobiles uel immobiles tam acquisitas quam acquirendas in nostra speciali tuitione seu defensione recipimus ubicumque contingat eos degere uel conuersari ita ut nequis hominum presumat eos iniuste molestare uel eorum personas seu res aliquibus iniuriis afficere. Omnes publicas uias tam in terris quam in aquis et nominatim nauigium Padi et deorsum in Venetiam et sursum in Longobardiam ita libere concedimus eis, ut nequis omnium prorsus audeat eos in hisdem uiis et itineribus aliquatenus impedire uel quibusdam molestiis implicare. Nemo eos usquam constringat, nullam prestationem quisquam ab eis exigat occasione banni uel ripatici uel alicuius talis cause nomine; hoc nominatim in Ferraria eiusque territorio vetamus; exceptis nostris legatis qui per loca solent ea que iuris et consuetudinis sunt facere et exigere. Antiquas etiam eorum consuetudines intactas et illesas perpetuo precipimus observari, et pabulum silve a plebe Buida usque ad palludes et usque ad Centum; in toto Reni alveo nichil fiat operis quo peius nauigetur; negotiatores de Tussia subter stratam negotiandi causa non transeant nisi duabus per annum uicibus, idest ad mercatum oliuarum et sacti Martini. Pro parata seu fodero ultra centum libras denariorum ueronensium non exigantur; et ut nullus comes eorum colonos seu inquilinos pro albergariis quod mansionaticum dicitur molestare audeat. Quo tempore in nostro erunt expeditione nulla de re iuditium eis pati uolumus nisi quid ibidem commiserint... Si quis uero contra prephatum nostre clementie benefitium uenerit uel hoc in aliquo uiolauerit centum librarum auri purissimi pene subiaceat; cuius dimidium nostriis scriniis, dimidium iamdictis persoluat conciuibus…

 

[In nome della santa e individua Trinità. Nell'anno del Signore 1116 alle idi di maggio dell'indizione IX, Enrico per grazia di Dio imperatore romano … È proprio della clemenza imperiale accogliere le preghiere dei nostri fedeli, concedendo benefici quale ricompensa della loro devozione. Perciò prendiamo sotto la nostra speciale protezione e difesa le persone e le cose mobili e immobili acquisite e acquirende di tutti i cittadini bolognesi, dovunque si trovino o si trasferiscano, così che nessuno presuma di poterli molestare e di poter recare ingiuria alle loro persone o alle loro cose. Concediamo a loro il libero transito su tutte le strade terrestri e fluviali e in particolare la libera navigazione del Po, scendendo verso Venezia e risalendo verso la Lombardia, di modo che nessuno osi in avvenire porre loro qualche impedimento e molestia in queste strade durante i loro viaggi. Nessuno li costringa, nessuno chieda loro qualche prestazione per qualsiasi ragione, per il ripatico o per qualsiasi altro motivo, e ciò specialmente lo vietiamo in Ferrara o nel suo territorio, salvo quello che è dovuto ai nostri legati, secondo il diritto e le consuetudini nei vari luoghi. Ordiniamo che le loro consuetudini antiche rimangano in perpetuo intatte e illese e godano i pascoli delle selve dalla Pieve di Buida e fino alle paludi e fino a Cento. In tutto il Reno non sia fatto alcun lavoro che ne peggiori la navigabilità; i mercanti di Toscana non passino al di là della strada (via Emilia) per i loro commerci se non due volte all'anno, cioè per le fiere della domenica delle Palme e di San Martino. Per il fodro non vengano richieste più di 100 lire di denari veronesi e nessun conte osi molestare i loro coloni o affittuari per averne l'albergaria, detta mansionatico. Per tutto il tempo in cui saranno in una spedizione militare con noi, per nessuna ragione siano sottoposti a giudizio se non per quello che colà avranno commesso… Se qualcuno contravverrà a questo privilegio che abbiamo concesso, soggiaccia alla multa di 100 libbre di oro purissimo, da pagarsi metà alle nostre casse e metà ai sopradetti concittadini…].

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08