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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 25

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

25. Breve dei consoli di Genova (1143)

Il breve dei consoli di Genova, cioè il giuramento che i consoli prestavano entrando in carica, insieme con il breve della compagna, cioè il giuramento che facevano tutti gli aderenti al sistema comunale, sono documenti basilari per la storia del comune di Genova.

Appare evidente da questi due brevi – qui riprodotti dal Codice diplomatico della repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, F.I.S.I., n. 77, Roma, 1936, vol. I, docc. nn. 128, 285, pp. 154-166; 351-359 – che, mentre il comune è l'entità «statale» che, privatamente o meno, legalmente o meno, è andata affermandosi con particolari modalità, la compagna è la «base» di uomini liberi che sostengono politicamente il comune.

Gli attributi necessari per essere ammessi alla compagna erano l'utilitas e l’idoneitas. Chi era utile alla comunità era invitato a entrarci e se era contrario gli erano riservate vessazioni e ostruzionismi, mentre chi domandava d'entrarci doveva essere ritenuto idoneo dagli altri e avrebbe poi goduto della protezione di tutti.

Mentre nei primi tempi la compagna era costituita da pochi elementi dell'élite cittadina che con un giuramento si associavano per assicurare alla città un'amministrazione solida, con l'allargarsi della «base» perdette la sua funzionalità originaria e divenne causa di esclusivismi con il pericolo che sorgessero associazioni giurate fra coloro che ne erano esclusi, come in effetti accadde (cf. testimonianza 37).

Per la bibliografia sulla storia di Genova cf. la testimonianza 20 e inoltre F. NICCOLAI, Contributo allo studio dei più antichi Brevi della Compagnia genovese, Milano, 1939; A. R. SCARSELLA, Il Comune dei consoli, vol. III della Storia di Genova dalle origini al tempo nostro, Milano, 1942.

 

In nomine Domini amen. A proxima ventura die purificationis sancte Marie usque ad annum unum, nosconsules electi pro Communi laudabimus et operabimur honorem nostri archiepiscopatus et nostre matris Ecclesie et nostre civitatis de mobile et immobile…

Nos non minuemus honorem nostre civitatis, neque proficuum nec honorem nostre matris Ecclesie nobis scientibus.

Nos non minuemus iusticiam alicuius nostri concivis pro Communi, neque iusticiam Communis pro aliquo nostro concive, sed equaliter eam observabimus et tenebimus, prout melius rationabiliter bona fide esse cognoverimus… Et de discordiis que fuerint inter unam plebem et alteram nostri archiepiscopatus [1] de communibus rebus plebium, vel que pertineant ad commune nostre civitatis, unde lamentatio ante nos venerit, sive de hominibus nostre Compagne, qui habuerint aliquam contentionem cum communi nostre civitatis, unde lamentatio ante nos venerit, non dimittemus pro aliqua causa…

Et in ante ibimus ad faciendam vindictam et retinendam iusticiam et honorem nostri archiepiscopatus, et nostre matris Ecclesie, et aliarum nostrarum ecclesiarum, et clericorum, et hominum nostre Compagne et senum, et orphanorum, et viduarum, et pupillorum, et mulierum nostre civitatis…

Si aliquis homo vel femina specialiter et meditative in homine nostre Compagne homicidium fecerit, vel in illis qui non fuerint vocati, vel quos cognoverimus non esse utiles intrare in nostram Compagnam, vel in clerico sive in minore qui habitant in nostra Compagna, homicidam illum exiliabimus bona fide et omnia bona illius que invenire poterimus diripiemus et devastabimus, et patri et matri vel filiis vel filiabus aut fratribus sive sororibus aut propinquioribus parentibus illius qui fuerit occisus, qui se voluerint intromittere, laudabimus et affirmabimus omnes proprietates illius qui homicidium fecerit. Et si noluerint se intromittere illis laudabimus ad ecclesiam Sancti Laurentii, et laudabimus et operabimur si homicida ille habuerit filios vel filias ut non sint eius hereditarii…

Si quis Ianuensis ab aliquo ex nobis specialiter et nominatim vocatus, vel a pluribus publice vocatus vel appellatus fuerit intrare in nostram Compagnam, et infra XL dies postquam fuerit vocatus non introierit, non illi debiti erimus et personam eius et lamentationes eius per hos III annos non recipiemus… et consulem eum vel clavarium non eligemus et legatum in aliquam partem mandabimus nec advocatorem in placito eum quod iudicare debeamus suscipiemus, neque aliquod officium de Communi illi dabimus…

Si de aliqua turri causa preliandi aliquid eiectum fuerit sine licentia consulum, et in veritate cognoverimus quod pro illa iactatione aliquis mortuus fuerit, nos aut turrim destruemus aut illis vel illi, cuius turris fuerit, mille solidos auferemus…

Si quis homo nostre civitatis habitator a XIIII annis in sursum cultellum vel lesnonem, quem cognoscamus non esse portandum, vel spatam vel lanceam sine licentia nostra, nisi causa exeundi foras, portaverit, tollemus ei sol. XX…

 

[In nome di Dio amen. Dalla prossima festa della Purificaziane di Maria per un anno, noi consoli eletti per il Comune riconosceremo o opereremo secondo l'onore del nostro arcivescovato e della nostra santa madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose mobili e immobili…

Non diminuiremo volontariamente l'onore della nostra città, né il vantaggio e l'onore della nostra santa madre Chiesa.

Non faremo torto a nessuno dei nostri concittadini a vantaggio del Comune, né al Comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma procederemo con equità, come riconosceremo in buona fede e ragionevolmente essere giusto…

E per nessuna ragione trascureremo di occuparci delle discordie che ci saranno tra le pievi della nostra arcidiocesi per cose di interesse comune o relative al nostro comune, per le quali si sia fatto ricorso a noi…

E prima di tutto andremo a far vendetta e a ristabilire la giustizia e l'onore del nostro arciepiscopato e della nostra santa madre Chiesa e di tutte le altre chiese, dei sacerdoti, dei vecchi, degli orfani, delle vedove, dei minorenni, delle donne della nostra città…

Se qualcuno, uomo o donna, intenzionalmente commetterà un omicidio contro un uomo della nostra compagna o contro qualcuno di quelli che non furono chiamati a far parte della nostra compagna, o che noi non abbiamo ritenuto essere utile che vi entrassero, o contro un sacerdote, o contro un minorenne, che facciano parte della nostra compagna, quell'omicida lo manderemo in esilio e distruggeremo tutti i suoi beni e li devasteremo e assegneremo le proprietà di colui che ha commesso omicidio al padre, alla madre o ai figli o alle figlie, ai fratelli o alle sorelle dell'ucciso se vorranno averli e se non vorranno averli li assegneremo alla chiesa di San Lorenzo e sentenzieremo che se l'omicida avrà figli e figlie non ereditino i suoi beni, e seguiremo tale sentenza…

Se un genovese sarà stato personalmente invitato da uno di noi o pubblicamente chiamato a entrare nella nostra compagna e entro 40 giorni dopo essere stato invitato non vorrà entrare, non avremo il dovere di proteggerlo e per tre anni non accoglieremo le sue istanze davanti al nostro tribunale… e non lo nomineremo console, né custode delle chiavi della città, non lo manderemo in nessun luogo come ambasciatore, non lo accetteremo come avvocato davanti al nostro tribunale, né gli daremo un ufficio comunale…

Se da qualche torre sarà gettata qualche cosa durante un combattimento cittadino, senza ordine dei consoli, e qualcuno per quel lancio sarà ucciso, distruggeremo la torre o imporremo al proprietario 1.000 soldi di multa…

Se qualcuno abitante della nostra città, avente dai 14 anni in su, porterà un coltello o una spada o una lancia senza il nostro permesso, salvo il caso che esca dalla città, gli toglieremo 20 soldi di multa…].

[1] Cioè per i centri minori compresi nei confini dell'arcidiocesi.

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08