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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 33

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

33. La pace di Costanza (1183)

La pace di Costanza concluse a sette anni dalla battaglia di Legnano un trentennio di guerre e di attività diplomatiche fra le città e l’Impero. Durante questo periodo i comuni avevano messo a dura prova il loro sistema di governo che era stato collaudato dalle necessità della guerra.

Con la pace di Costanza i comuni acquisivano – dietro il pagamento di un canone annuo – il godimento delle regalìe, su cui si erano accese le dispute fin dalla seconda dieta di Roncaglia (1158) e che avevano dato origine alla guerra. Le regalìe – cioè i diritti regi – comprendevano anche la libertà di eleggere i propri magistrati per l’amministrazione della giustizia e per reggere gli organi comunali. Inoltre con la pace di Costanza le città potevano mantenere la Lega e concludere quelle altre alleanze che avessero ritenuto opportuno; potevano intervenire sulle opere di fortificazione della città e infine ottenevano anche il riconoscimento delle leggi locali che a poco a poco avevano cominciato a formulare, e venivano così inserite nelle strutture giuridiche dell’Impero.

L’Impero conseguiva anch’esso notevoli vantaggi dalla pace, poiché i comuni, con il pagamento del canone annuo e del fodro – cioè una tassa che veniva applicata ogni volta che l’imperatore veniva in Italia per il mantenimento suo e del suo seguito –, ne riconoscevano l'autorità e in tal modo veniva restaurata la legalità che la lunga lotta era stata sul punto di spezzare. (Il testo qui riportato è pubblicato in «Monumenta Germaniae Historica», Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, a cura di L. WEILAND, Hannover-Leipzig, 1893, n. 293.

La traduzione è quella data dal Vignati nella Storia diplomatica della Lega Lombarda, cit., pp. 375-381.

Oltre alla bibliografia citata nelle testimonianze 28 e 29, cf. W. LENEL, Der Konstanzer Friede von 1183 und die italienische Politik Friedrichs I, in «Historische Zeitschrift», vol. 128, 1923; M. KAUFMANN, Die Italienische Politik Friedrichs I nach dem Frieden von Konstanz, Greisfwald, 1936; P. BREZZI, Le relazioni tra i Comuni italiani e l'impero, in «Questioni di storia medievale», Milano, 1946.

 

In nomine sancte et individue Trinitatis, Fridericus divina favente clementia Romanorum imperator augustus et Henricus sextus filius eius Romanorum rex augustus… Ea propter cognoscat universitas fidelium imperii tam presentis etatis quam successure posteritatis, quod nos solita benignitatis nostre gratia ad fidem et devotionem Lombardorum, qui aliquando nos et imperium nostrum offenderant, viscera nobis innate pietatis aperientes, eos et societatem ac fautores eorum in plenitudinem gratie nostre recepimus, offensas omnes et culpas, quibus nos ad indignationem provocaverant, clementer eis remittentes eosque propter fidelia devotionis sue servitia, que nos ad eis credimus certissime recepturos, in numero dilectorum fìdelium nostrorum computandos censemus. Pacem itaque nostram, quam eis clementer indultam concessimus, presenti pagina iussimus subterscribi et auctoritatis nostre sigillo communiri. Cuius hic est tenor et series:

Nos Romanorum imperator Fridericus et fìlius noster Henricus Romanorum rex concedimus vobis civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam extra civitatem… in perpetuum, videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis; extra vero omnes consuetudines sine contradictione excerceatis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis: scilicet in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in pecuniariis, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem spectant civitatum…

In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt; alioquin unaqueque civitas a nobis consulatum recipiet. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur a nuntio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient, et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio unaqueque civitas mittat nuntium ad nostram presentiam pro recipienda investitura, et sic in posterum, videlicet ut finitis singulis quinquenniis a nobis recipiant et infra quinquennia a nuntio nostro, sicut dictum est, nisi in Lombardia fuerimus. Tunc enim e nobis recipient. Eadem observentur in successore nostro. Et omnes investiture gratis fìant…

Cum autem nos imperator divina vocatione decesserimus vel regnum filio nostro concesserimus, simili modo a filio nostro vel eius successore investituram recipietis.

In causis appellationum si quantitas XXV libras imperialium excesserit, appellatio ad nos fiat… sed nos habebimus proprium nuntium in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione cognoscat et iuret, quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum mores et leges illius civitatis infra duos menses a contestatione litis vel a tempore appellationibus recepte, nisi iusto impedimento vel consensu utriusque partis remanserit…

Moram superfluam in civitate vel episcopatu pro damno civitatis non faciemus.

Civitates munire et extra munitiones eis facere liceat.

Item societatem, quam nunc habent, tenere et, quotiens voluerint, renovare eis liceat…

Possessiones, quas quisquis de societate ante tempus guerre iuste tenebat, si per vim ablate sunt ab his qui non sunt de societate, sine fructibus et dampno restituantur; vel si eas recuperaverit, quiete possideat, nisi per electos arbitros ad cognitionem regalium nobis assignentur…

Omnes de societate, qui fidelitatem nobis iurabunt, in sacramento fidelitatis adicient, quod possessiones et iura, que nos in Lombardia habemus et possidemus extra societatem, iuvabunt nos bona fide manutenere, si opus fuerit et super hoc per nos vel certum nuntium nostrum requisiti fuerint, et si amiserimus, recuperare; ita videlicet quod finitime civitates obnoxie sint principaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, alie teneantur ad competens auxilium prestandum. Civitates de societate que sunt extra Lombardiam in suo confinio similiter teneantur facere.

Si qua vero civitatum ea, que in conventione pacis ex parte nostra statuta sunt, non observaverit, cetere civitates eam ad id observandum bona fide compellent, pace nichilominus in suo robore permanente.

Nobis intrantibus in Lombardiam fodrum consuetum et regale qui solent et debent et quando solent et debent prestabunt. Et vias et pontes bona fide et sine fraude et sufficienter reficient in eundo et redeundo. Mercatum sufficiens nobis et nostris euntibus et redeuntibus bona fide et sine fraude prestabunt.

In omni decimo anno fidelitates renovabunt in his qui nobis non fecerint, cum nos petierimus vel per nos pel nostrum nuntium…


[In nome della santa individua Trinità. Federico per divina clemenza Imperatore dei Romani Augusto e suo figlio Enrico Re dei Romani Augusto…

E però sappiano tutti i fedeli dell'Impero presenti e futuri, che noi per consueta benignità della nostra grazia, aprendo le viscere della nostra innata pietà alla fede ed all'ossequio dei Lombardi, i quali s'erano levati contro di noi e dell'Impero, li abbiamo ricevuti nella nostra grazia colla Società loro ed i loro fautori; che noi clementi condoniamo loro tutte le offese e le colpe colle quali avevano provocata la nostra indignazione, e che, avuto riguardo ai servigi di leale affetto che noi speriamo da loro, giudichiamo di annoverarli tra i nostri diletti e fedeli sudditi.

Per tanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di confermare col sigillo della nostra autorità la pace che nella presente pagina abbiamo loro benignamente accordata. Tale ne è il tenore e la serie.

Noi Federico imperatore dei Romani ed il nostro figlio Enrico re dei Romani concediamo a voi città, terre e persone della Lega le regalìe e le consuetudini vostre tanto in città che fuori… Che nella città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete, fuori poi esercitiate senza nostra contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad oggi esercitate. Ciò sul fodro, sui boschi, sui pascoli, sui ponti, sulle acque e molini come usaste ab antico o fate ora nel formare esercito, nelle fortificazioni delle città, nella giurisdizione, così nelle cause criminali come pecuniarie entro e fuori, ed in tutte l'altre cose che appartengono agli utili delle città…

In quella città dove il vescovo ha giurisdizione di conte per privilegio imperiale o reale, se i consoli sogliono ricevere l'investitura della loro carica dal vescovo, continuino quell'uso. In caso diverso ciascuna città riceverà da noi il consolato, ed ogni volta che in alcuna città siano costituiti i consoli riceveranno l'investitura dal nostro nunzio che sarà nella città o nella diocesi. Ciò vale per un quinquennio, finito il quale ciascuna città mandi un nunzio a ricevere l'investitura da noi, e così di seguito in modo che ogni quinquennio ricevano l'investitura da noi o dal nostro nunzio, se non fossimo noi in Lombardia, perché allora da noi la devono ricevere. Quest'ordine sia osservato col nostro successore, e tutte le investiture devono farsi gratuitamente… Dopo che fossimo morti od avessimo ceduto il regno a nostro figlio, da lui o dal suo successore riceverete le investiture.

Si faccia appello a noi nelle cause che sorpassano la somma di venticinque lire… pure nessuno deve essere costretto ad andare in Germania, ma noi avremo un nostro nunzio nella città o diocesi che conosca degli appelli e giuri che in buona fede esaminerà e definirà le cause secondo i costumi e le leggi di quella città, ed entro due mesi dalla contestazione della lite, cioè dal tempo che ricevette la causa, se non rimanga per giusto impedimento o per consenso delle parti… Non faremo dimora non necessaria nelle città e nelle diocesi a danno di nessuna città.

Sia lecito alle città di fortificarsi e fare fortilizii anche fuori.

E potranno conservare la Lega che ora hanno, e revocarla quando loro piaccia…

Quei possessi che qualsiasi della Lega teneva legittimamente prima del tempo della guerra, e che furono violentemente rapiti da quelli che non sono della Lega, siano restituiti senza compenso di frutti e danni, e se vennero ricuperati non ne sia inquietato il possessore, ad eccezione che gli arbitri eletti al riconoscimento delle regalìe non li assegnino a noi…

Tutti quelli della Lega che ci giureranno fedeltà aggiungeranno fedelmente nel giuramento, che ci aiuteranno a mantenere i possedimenti e diritti che abbiamo e teniamo in Lombardia fuori della Lega, ed a ricuperarli se li avessimo perduti, e ciò se sarà necessario, e saranno richiesti da noi per mezzo di un nostro messo sicuro. Con tale ordine, però, che le città più vicine al luogo dove occorre l'aiuto sieno le prime obbligate a prestarlo, le altre all'uopo mandino competente soccorso. Le città della Lega fuori di Lombardia abbiano il medesimo obbligo nei loro confini.

Se qualche città non osserverà quelle cose che nella convenzione di pace furono convenute a nostro favore, sarà costretta in buona fede all'osservanza dalle altre città, e, ciò non ostante, la pace resterà nel suo pieno vigore.

Quando noi entreremo in Lombardia quegli che sogliono e devono ci daranno nel tempo che sogliono e devono il consueto fodro reale, e ci riatteranno sufficientemente le vie, e ci appresteranno sufficiente vettovaglia in buona fede e senza frode per l'andata e il ritorno.

Richiedendolo noi o direttamente o per nostri nunzii ci rinnoveranno ogni dieci anni le fedeltà per quelle cose che non ci avessero fatte…].

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08