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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 34

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

34. Una consorteria nobiliare a Bologna (1196)

Come gli artigiani e i mercanti, che nel corso del secolo XII si riunirono in corporazioni per salvaguardare i loro interessi economici e per agire sulla politica del comune, così anche i nobili si riunirono in consorterie con scopi analoghi.

Con un atto notarile del 12 aprile 1196 – di cui riportiamo la parte iniziale (G. GOZZADINI, Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie a cui prima appartennero, ed. anast., Bologna, 1965, pp. 526-527) – otto membri della potente famiglia bolognese dei Carbonesi, avendo deciso di costruire una torre e una casa comune, giurarono di prestarsi reciproco aiuto e di obbedire a quei due di loro che sarebbero stati eletti a capo della consorteria. La torre fu poi realmente costruita di fronte alla cattedrale di San Pietro.

Sulle consorterie nobiliari cf. F. NICCOLAI, I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia, Bologna, 1940.

 

In nomine Domini. Anno ejusdem millesimo CXCVI pridie Id. Aprilis Indict. XIIII. Nos qui juramus huic brevi juramus bona fide sine fraude adjuvare… ad invicem cum turri et cum domo communi, et nullium contrarium facere per se vel per alium unus alteri. Sed si alicui jurantium pro suo ipso facto fuerit ei necessaria predicta turris… alii teneantur ei dare jam dictam turrim cum domo et cum ea adiuvare nec contrarium facere et de facto elevationis predicte turris stare arbitrio et precepto duorum qui ex his jurantibus fuerint electi et illi qui electi fuerint bona fide teneantur facere ea que magis spectabunt ad honorem parentele jurantium. Et predicti jurantes teneantur filios unum vel plures quot habuerint facere fieri simile sacramentum priusquam habuerint XV annos postquam requisiti fuerint infra unum mensem vel ad alium terminum quod dederint rectores sine fraude. Et si aliqua discordia inter jurantium acciderit illi qui pro tempore fuerint rectores bona fide sine fraude ad concordiam revocare intra XXX dies… Et nullum acquistum facere unum sine altero circa turrim… Et nullam parentelam nullamque amicitiam neque ullum sacramentum facere debeant cum filios Uberti de Armanno neque cum filios Rolandini Petri Henrici nisi fuisset cum consensu rectorum qui pro tempore fuissent et rectores cum consensu omnes alii vel majoris partis jurantium qui fecerint laborerium turris…

 

[In nome di Dio, anno 1196, 12 aprile, indizione XIV. Noi che giuriamo questo breve giuriamo in buona fede e senza frode di aiutarci… vicendevolmente con la torre e con la casa comune, e di non fare niente che sia contrario l'uno all'altro, personalmente o per mezzo di altri… E se a qualcuno di quelli che giurano sarà necessario l'uso di questa torre per un suo interesse, gli altri siano tenuti a dargliela con la casa e aiutarlo per mezzo di essa e non fare niente che gli sia di danno. E per quanto riguarda la costruzione di questa torre, staremo alle decisioni di due scelti tra coloro che giurano. Quelli che saranno eletti siano tenuti in buona fede a fare quelle cose che gioveranno all'onore della parentela di coloro che giurano. E coloro che giurano siano tenuti a far giurare un simile giuramento ai loro figli prima che compiano i 15 anni entro un mese dopo che ne saranno stati richiesti o entro il termine che sarà loro dato dai rettori. Se fra coloro che avranno giurato sorgerà qualche discordia i rettori in carica in buona fede e senza frode li richiameranno alla concordia entro 30 giorni … E (promettiamo) di non fare nessun acquisto presso la torre l'uno senza il consenso dell'altro… E giuriamo di non fare né parentela, né amicizia né società con i figli di Uberto di Armanno, né con i figli di Rolandino di Pietro di Enrico, se non con il consenso dei rettori in carica e di tutti gli altri o della maggior parte di coloro che hanno giurato e che fecero la costruzione della torre…].

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08