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Didattica > Strumenti > La città medievale italiana > Testimonianze, 40

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La città medievale italiana

di Gina Fasoli e Francesca Bocchi

© 1973-2007 – Gina Fasoli e Francesca Bocchi


Testimonianze

40. Statuti urbanistici di Lucca (1342)

Già nella prima metà del XIV secolo era attiva, nel comune di Lucca, una curia viarum et publicorum , cioè un ufficio che si occupava della salvaguardia delle vie della città e dei luoghi pubblici e che comminava pene pecuniarie a coloro che, tenuti per legge, non provvedevano alla manutenzione delle strade.

Negli statuti lucchesi del 1342 è inserita tutta una serie di rubriche dedicate all'ufficio delle vie di cui si è detto. In esse sono previste pene per chi sporca la città e inquina le acque o per chi teneva maiali all'interno della città.

La rubrica qui riportata (D. DORSI, Statuti urbanistici medievali di Lucca, Venezia, 1960, pp. 50-52) proibisce a chiunque di danneggiare e di occupare le strade pubbliche della città, dei borghi e dei sobborghi di Lucca e di tutto il territorio, affinché si potesse liberamente e rapidamente passare a piedi e a cavallo. Sulla storia di Lucca cf. A. MANCINI, Storia di Lucca, Firenze, 1949.


DE NON OCCUPANDO VIAS PUBLICAS LUCANI COMUNIS


Statuimus et ordinamus quod nulla persona possit vel debeat scindere, vel cavare, aut destruere vel extreminare, deactare, vel occupare vias publicas lucane civitatis Burgorum et Subburgorum et totius lucani districtus, jta quod libere et expedite equites et pedites ire possint. Et qui contrafecerint, puniantur et condempnentur qualibet vice in libris decem denariorum lucanorum, et quarum medietas sit accusatoris, et credatur accusatorj cum uno teste bone fame, et teneatur ei credentia. Jdem intelligatur de jam occupatis, jta quod sit licitum communitati circhunstanti et alijs personis similiter ea recuperare et in statum pristinum reducere. Jntellectum est etiam in predictis quod nulla persona possit mutare vel elevare de… foveis cerchiarum novarum lucane civitatis… Et Officialis deputatus super vijs publicis teneatur, et debeat predicta facere osservarj et etiam jnquisictionem inde facere…


[SUL NON OCCUPARE LE STRADE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LUCCA.


Statuiamo e ordiniamo che nessuno possa o debba tagliare, scavare, distruggere, invadere, rendere impraticabili, occupare le strade pubbliche della città, dei borghi, dei sobborghi e di tutto il distretto di Lucca, così che cavalieri e pedoni possano liberamente transitare. E quelli che contraverranno siano puniti e condannati ogni volta con 10 lire di denari lucchesi, metà dei quali siano dati all'accusante, la cui accusa sia provata con un teste di buona fama, e rimanga segreta. Lo stesso valga per le strade già occupate, così che sia lecito alle comunità circostanti e alle persone ricuperarle e riportarle al pristino stato. In quanto si è detto fin qui, si intende che nessuno possa recar danno ai fossati della nuova cerchia… E l'ufficiale deputato alle vie pubbliche deve far osservare le disposizioni predette e fare delle ispezioni…].

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UpUltimo aggiornamento: 02/08/08