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Bisanzio. Società e stato

di Jadran Ferluga

© 1974 – Jadran Ferluga


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1. Vincolo dei lavoratori al loro mestiere e dei coloni alla terra

La legislazione dell'epoca tardo-romana rivela sovente come i produttori fossero legati al loro mestiere, o come certe cariche fossero riservate a determinati gruppi sociali, o come alcuni nascondessero, per proprio interesse o meno, operai di altri mestieri. Qui sono stati scelti, dal Codice di Giustiniano, solo tre rescritti brevi.


I

L'imperatore Costantino al prefetto della Bitinia.

I monetari (= operai addetti alla fabbricazione delle monete) devono sempre rimanere nella loro condizione e non possono essere liberati con alcun privilegio dalla loro condizione.

Dato nelle XII calende d'agosto, nel consolato di Gallieno e Basso (anno 317). (C.J., XI, 8, l).

II

Gli imperatori Valentiniano e Valente a Filematio, conte delle sacre largizioni.

Colui che si trova aver nascosto appartenenti ai ginecei (fabbriche di tessili) sia punito col pagamento di cinque libbre d'oro.

Dato nelle XII calende di settembre, in Cilicia, nel consolato di Modesto e Arinteo (anno 372). (C.J., XI, 8, 5).

III

L'imperatore Giustiniano al prefetto del pretorio Giovanni.

L'imperatore Anastasio [1] pubblicò una legge in base alla quale chi era stato per trent'anni nella condizione di colono rimaneva libero ma non aveva il diritto di abbandonare la terra [sulla quale viveva] e andarsene in altro luogo … ordiniamo che i figli di coloni liberi rimangano liberi in base a questa legge e la loro posizione non deve peggiorare né aggravarsi, ma essi non possono abbandonare il campo e andarsene in altro luogo e rimangano per sempre sulla terra che i loro padri hanno ricevuto per coltivare… (C.J., XI, 48, n. 23, § 1).

[1] Regnò dal 491 al 518.

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UpUltimo aggiornamento: 26/07/08