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Didattica > Strumenti > Bisanzio. Società e stato > Documenti, 9

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Bisanzio. Società e stato

di Jadran Ferluga

© 1974 – Jadran Ferluga


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9. Novella a difesa della piccola proprietà contadina
 

Una delle prime nuove leggi, novelle, in difesa della piccola proprietà fu emanata nel settembre del 936 dall'imperatore Romano Lacapeno. La situazione era divenuta ancora più acuta nelle campagne in seguito alla grande carestia dell'anno 927-928 e aveva facilitato l'aumento della pressione esercitata dai «potenti», qui descritta.

Il brano tradotto (Jus graecoromanum, a cura di J. ZEPOS e P. ZEPOS, vol. I, Atene, 1931, pp. 208-209) presenta un particolare interesse non solo perché permette di conoscere i metodi usati dai «potenti» nell' appropriarsi di terre della comunità del villaggio e le misure dello stato, ma anche perché contiene una lista in cui sono definiti con una certa precisione i «potenti» stessi.

 

Ordiniamo che coloro che vivono in ogni regione o provincia che è sottoposta all'autorità divina e alla nostra, godano liberi e indisturbati della piccola proprietà che è loro toccata in sorte. E se non avverranno cambiamenti, il nuovo possesso rimanga dei figli o dei parenti, per eredità o per decisione del possessore che ha fatto il testamento. Ma se, come avviene nella vita umana o nel vortice del tempo, per necessità o bisogno oppure perché qualcuno abbia così deciso, ha luogo la vendita parziale o completa delle proprie terre, l'acquisto di esse sia offerto ai loro possessori o a quelli dei campi vicini, o dei villaggi vicini.

Ordiniamo ciò non per odio e invidia verso i potenti ma decidiamo ciò per il bene e la difesa dei poveri e il bene comune. Bisogna infatti che coloro che hanno avuto in sorte da Dio di governare e si sono sollevati sulla massa per fama e ricchezza, in gran misura si curino dei poveri; essi invece li considerano come qualcosa da inghiottire e fanno difficoltà se non hanno più presto queste cose [cioè i loro campi]. E anche se non si può ascrivere a tutti questa impudenza, tuttavia abbiamo tutti in comune [come compito] la salvaguardia della legge affinché la zizzania non rimanga nascosta nel grano.

Nessuno dunque, non già degli illustri magistri o patrizi, né di quelli che hanno cariche governative o provinciali, cittadine o militari, o di quelli che si contano come appartenenti al senato, né degli alti funzionari dei «temi» o ex-funzionari, né dei devotissimi metropoliti o arcivescovi, vescovi o abati o appartenenti all'alto clero, o di quelli che si trovano a capo e amministrano fondazioni pie e imperiali o per la propria persona o per proprietà imperiale o ecclesiastica, né da se stessi né per interposta persona abbia l'ardire giammai, sotto pretesto di compiere o donazione o eredità o con qualche altra scusa, di entrare in parte o del tutto nel villaggio o nel campo poiché questo acquisto sarà considerato non valevole essendo ordinato a quelli che hanno preso possesso di restituire senza indennizzo assieme con i miglioramenti avvenuti ai possessori [di prima], e se questi o i loro parenti non si trovano, ai possessori dei villaggi o dei campi. Infatti il potere di queste persone ha di molto aumentato la miseria dei poveri, venendo essi accompagnati da numerosi servi, mercenari e altrimenti e ha portato con sé sollevamenti, persecuzioni, angherie, e altri malanni conseguenti e penuria, ed era preparata, per quelli che potevano vedere, non piccola rovina per la comunità [1] se non fosse prima uscita questa legge. Infatti la piccola proprietà porta grandi benefici con il pagamento dei tributi statali e con la prestazione del servizio militare; questi vantaggi andranno completamente perduti se il numero dei piccoli proprietari diminuisce.

[1] Cioè lo stato.

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UpUltimo aggiornamento: 26/07/08