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L'Europa orientale nei secoli XIV e XV

di Josef Macek

© 1974-2006 – Josef Macek


Documenti

3. Casimiro, re di Polonia, fonda la città di Lublino (1342)

(Fonte: Kodeks dyplomatyczny Malopolski, III, ed. F. Piekosinski, Monumenta medi aevii historica, t. X, Krakow, 1887, pp. 46-48).


Nel nome di Dio, amen.

Le decisioni prese per la comune utilità dai principi dopo matura riflessione e saggio consiglio devono essere provvidamente corroborate da un documento scritto che ne attesti chiaramente la veridicità, a causa del loro lungo commercio con gli uomini, la cui memoria è labile.

Sia perciò noto a tutti coloro che lo vorranno sapere, sia contemporanei che posteri, che noi, Casimiro, per grazia di Dio re di Polonia, Cracovia, Sandomierz, Sierad, Lanciez, Kujawi e signore ed erede di Pomerania, per alcune necessità nostre e del nostro regno, vendemmo la giurisdizioni [1] sulla città di Lublino all’uomo saggio e discreto Franczon, cittadino di Magonza, per la cifra di 140 grossi marchi praghesi (computandosi 48 grossi per marco) – a lui e ai suoi discendenti, perché la possiedano, la donino, ne facciano scambio, la vendano, convertendola secondo la volontà sua e dei suoi discendenti, senza che nessuno lo possa impedire.

A loro spetteranno tutti gli usufrutti, i proventi, i redditi, le entrate e tutti i diritti che già dai tempi antichi riguardano la predetta giurisdizione, assieme ai borghi chiamati in lingua volgare Brunoviczi e Conopnicza, e tutti i proventi che li riguardano nei termini circoscritti dai loro confini.

Tutto ciò sarà di legale pertinenza della città, e i suoi giurisdicenti potranno raccogliervi un sesto dei tributi, assieme ai proventi di tutti i mulini e delle macine che ora vi sono o che in futuro saranno costruite da Franczon o dai suoi successori.

Farà eccezione soltanto il mulino già costruito sotto la rocca di Lublino, che riserviamo al nostro dominio, e il serbatoio ad esso adiacente, con sei mansi liberi, a misura di Franconia [2], e con un'area libera nella quale chi vorrà potrà edificare la sua casa. Inoltre assegnamo allo stesso Franczon e ai suoi successori il bagno pubblico che ora vi è e quelli che essi vorranno edificare in futuro in seguito all’aumento della popolazione, alla condizione che, se noi e la nostra corte vorremo recarci a questo bagno che ora vi è e a quelli che verranno costruiti, potremo usufruirne senza alcun pagamento, mentre quando noi o i nostri successori ci allontaneremo da questa città, nessun altro potrà bagnarvisi senza pagare.

Decretiamo inoltre che lo stesso Franczon e i suoi successori siano proprietari di tre macelli di carne, i cui gestori, sia attuali che futuri, saranno tenuti a presentare a Franczon e ai suoi successori, a metà quaresima, le chiavi dei macelli.

Inoltre, il predetto giurisdicente e i suoi successori disporranno di tutti i magazzini dei panni, dei banchi di vendita e delle botteghe, dei fondaci del sale, dei pani, dei pesci e di tutti gli orti inclusi nella giurisdizione, col diritto di pesca, di pascolo, di trasportar legname entro i confini ab antiquo tracciati alla città; e possano infine godere di tutti i proventi che, sempre che sia rispettato il diritto di Magdeburgo, vorranno introdurre.

Abbiamo inoltre ceduto al giurisdicente e ai suoi successori il macello che in volgare è detto cutlow e che potranno stabilire nel luogo che piacerà loro.

Tutto ciò sarà esente da ogni pagamento, tributo, esazione, tassa, dazio, servizio dovuto ai militari – che in lingua volgare è chiamato przewod – o altro peso fiscale.

Vogliamo anche che nessun palatino o altro giudice del nostro regno giudichi i cittadini della predetta città per qualsiasi causa, sia piccola che grande, come ad esempio furto, delitto di sangue, omicidio o altre; il giudizio spetterà esclusivamente al predetto giurisdicente e ai suoi successori, e il diritto vigente sarà esclusivamente quello teutonico o di Magdeburgo.

Inoltre il predetto giurisdicente e i suoi successori non risponderanno a nessuno dei nostri palatini, castellani o giudici, ma a noi personalmente, se verranno convocati da nostre lettere munite di sigillo; in tal caso, si recheranno alla nostra presenza e risponderanno delle accuse che verranno loro rivolte, in base alle norme del diritto teutonico o di Magdeburgo.

Concediamo inoltre allo stesso giurisdicente e ai suoi eredi il sesto del manso, cioè un sesto delle rendite della predetta città.

Egli giudicherà tutte le cause, sia piccole che grandi, come richiede la potestà giudiziaria della predetta città, ricavando da esse un terzo delle cauzioni e riservando a noi gli altri due terzi.

Vogliamo poi che il giudice provinciale, che in lingua volgare viene chiamato Landwoyt, presieda il tribunale nella predetta città non più di tre volte all’anno, com’è sancito dall’antico diritto.

Inoltre il citato giurisdicente e i suoi successori possederanno per sempre la predetta giurisdizione con tutti gli utili qui citati e non citati, se ve n’è qualcun altro che nel diritto di Magdeburgo attenga loro.

Inoltre promettiamo e assicuriamo ai presenti di non voler costruire nessun altro mulino di nostra proprietà, se non quello sopra citato. Stabiliamo inoltre che i cittadini della predetta città non macinino il farro nel mulino del giurisdicente, ma soltanto nel nostro: per quanto invece riguarda le altre granaglie, le macinino dove loro piacerà.

Per confermare e rendere stabile la nostra vendita e donazione facemmo consegnare al predetto Franczon e ai suoi successori la presente lettera, corroborata dal nostro sigillo, a testimonianza delle promesse tanto presenti quanto future.

Dato a Cracovia, nel giorno della conversione di San Paolo, nell’anno del Signore 1342, alla presenza dei seguenti testimoni: il castellano Specimiro, il palatino Imramm, il subcamerario Giovanni Iura di Cracovia; i cancellieri Sbigneo di Cracovia e Ottone di Polonia, l’arcidiacono di Lańciez Ermanno, nostro procuratore generale, e molti altri testimoni degni di fede.
Scritto per mano del soprascritto cancelliere Sbigneo.

[1] Si traducono i termini advocacia e advocatus con giurisdizione e giurisdicente.

[2] Il manso di Franconia corrisponde al lán polacco, di ha 16,8.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06