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L'Europa orientale nei secoli XIV e XV

di Josef Macek

© 1974-2006 – Josef Macek


Documenti

7. Editto di Casimiro, re di Polonia, sulla giurisdizione dei capitani regionali (1350 circa)

(Fonte: Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Z. Helcel, Warszawa, 1856, p. 226).

L’editto del re Casimiro documenta il consolidamento del governo monarchico in Polonia.


Stabiliamo parimenti, per mandato del re, che nessun capitano o procuratore nelle regioni di Cracovia, Sandomierz, Sierad, Lańciez, Kujawi, Dobrinia, Russia e di tutte le altre, deve vivere nei possedimenti regali se non esclusivamente con la coltivazione dei campi, gli allodi, le multe, i mulini, le decime sul legname, sotto pena della vita e della confisca di tutti i beni.

Dovrà anche versare interamente al tesoro del re tutte le entrate provenienti da esazioni o tassazioni.

Stabiliamo inoltre, per mandato del re e di tutto il Consiglio, sotto pena della vita e della confisca di tutti i beni, che, tra gli ecclesiastici, nessuno degli arcivescovi, vescovi, canonici, prelati, presbiteri e, tra i laici, nessuno dei capitani, baroni, nobili e ignobili richieda dai suoi sudditi, per la riscossione di tasse e decime, denaro di altre nazioni, ma soltanto la moneta che ha corso legale nei domini del re: il motivo di questo è che se avvenisse altrimenti la moneta del re si deprezzerebbe continuamente.

Egualmente, stabiliamo tassativamente che i capitani e i procuratori di tutte le tenute devono destinare al tesoro del re tutti i proventi che si ricavano nel regno di Polonia e che in lingua volgare vengono chiamati berne, sotto pena della vita e della confisca di tutti i beni. I predetti capitani, procuratori e gli altri ufficiali dovranno vivere nelle tenute reali solo con le multe, la coltivazione dei campi, la tassa sul macinato, non toccando le entrate e i proventi destinati al re.

Se poi accadrà che il re si rechi in visita dai suoi capitani e procuratori, allora essi saranno tenuti a fornire al re l’allodio e tutto il necessario a loro spese.

Stabiliamo poi che quando in Cracovia giunge il tempo di eleggere i consoli attraverso il nostro procuratore di palazzo, metà dei consoli sia eletta fra gli esercenti arti meccaniche, l’altra metà fra i benestanti e i mercanti, e questa sia una norma inviolabile.

Questo perché a ognuno sia attribuita la sua parte di giustizia.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06