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L'Europa orientale nei secoli XIV e XV

di Josef Macek

© 1974-2006 – Josef Macek


Documenti

8. Fondazione di un nuovo villaggio sulle proprietà di un monastero

(Fonte: Codex diplomaticus Maioris Poloniae, III, Poznań 1879, pp. 250-251).

I rapporti di questo villaggio situato presso Poznań nella Polonia occidentale, sono regolati secondo il diritto tedesco.


Nel Nome di Dio, amen.

Le cose mondane sogliono svanire nel tempo: questo ci è indicato chiaramente dal fatto che i decreti degli antichi spesso sfuggono alla memoria dei moderni, se non vengono sostenuti da un documento scritto che li fa rivivere con la sua testimonianza.

Per questo motivo noi, fratello Gnewon, dalla divina pazienza posto a capo del monastero di Tremesn, assieme a tutti coloro che vi hanno sede, dichiariamo e affermiamo nel presente documento che venendo alla presenza nostra e dei predetti confratelli l’eccellente uomo Michele, allora nostro scoltleto a Popilewo, vendette la scoltlecia predetta, che si trova nei nostri possedimenti, e che fino ad allora deteneva secondo il diritto di Sred, al nobile e discreto uomo Martino e ai suoi successori legittimi, e davanti a noi sottoscrisse pubblicamente e concesse loro di possederla per sempre, per la somma di 26 marchi di grossi.

Noi, dunque, assistendo alla vendita compiuta dal predetto Michele, e l’annessa attestazione, affidammo e investimmo il predetto Martino della medesima scoltlecia, e gli affidiamo gli stessi privilegi che già erano di Michele, a lui e ai suoi successori: quattro mansi liberi, e un terzo delle cauzioni versate per le cause, giudicate sia in diritto polacco che in quello tedesco, riservando al monastero gli altri due terzi, con questa sola eccezione, che se lo stesso scoltleto, o qualcuno della sua casa commetterà qualche reato e sarà condannato a una multa, di questa multa non ricaverà niente, ma riserveremo tutto al nostro monastero.

Diamo inoltre a lui e ai suoi figli due campi liberi e riserviamo gli altri al monastero, e dei proventi delle taverne che potranno esservi, un terzo lo concediamo a lui e due terzi li riserviamo al monastero.

Concediamo inoltre a lui e ai suoi figli di pescare nel nostro lago con le reti, e questo esclusivamente per la sua mensa.

Assegnamo inoltre a lui e ai suoi discendenti un terzo dei proventi che potranno derivare dalle ghiande, dai legni e dagli alberi.

Assegnamo inoltre a lui e ai suoi discendenti un terzo dei proventi dei forni, macelli, fabbriche e ogni altro opificio, riservando a noi i due terzi.

Vogliamo inoltre che sia noto a tutti che il più volte nominato scoltleto sarà tenuto a destinare a se stesso e ai suoi figli quattro mansi su trenta, come sopra si è detto, mentre gli altri ventisei e tutto ciò che avanzerà sarà di spettanza del convento.

Come decima, lo stesso scoltleto e i suoi successori saranno tenuti a versare tre scoti grossi ogni anno per ogni manso libero, e in più, per il terzo pranzo del Grande Giudizio, una volta all’anno, sei scoti grossi, e sarà inoltre tenuto a prestarci gli stessi servizi che ci hanno prestato gli altri scoltleti.

Concediamo poi a tutti i coloni un’esenzione dalle decime di dieci anni, a partire da oggi; spirato il decimo anno, i predetti coloni saranno tenuti a versarci, il giorno di San Martino, sei scoti di grossi per il proprio manso.

Daranno poi la decima dei loro campi uno per uno, e la porteranno ai nostri granai sui loro carri.

Saranno tenuti ad arare nei nostri campi quattro volte all’anno, e inoltre, per ogni pranzo del Grande Giudizio, due volte all’anno, tutti i predetti cmeton saranno egualmente tenuti a versarci sei scoti di grossi.

Inoltre, in occasione della Pasqua, ognuno di loro dovrà portarci delle uova dal proprio pollaio e nel giorno dell’Assunzione di Santa Maria ognuno ci porterà, dal proprio manso, due polli.

Perché questa vendita, assegnazione, donazione e le disposizioni che derivano dai nostri diritti rimangano intatte, facemmo aggiungere al presente scritto il sigillo nostro e quello del nostro capitolo…

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06