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L'Europa orientale nei secoli XIV e XV

di Josef Macek

© 1974-2006 – Josef Macek


Documenti

9. Casimiro, re di Polonia, fonda l’Università di Cracovia (1364)

(Fonte: St. Krzyzanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, «Rocznik Krakowski», IV, 1900, pp. 60-64).

Il documento istitutivo si rifà manifestamente agli esempi di Bologna.


Nel nome di Dio, amen.

Le disposizioni che provengono dalla regale benignità e munificenza, per l’eccellente devozione e purezza della fede, per il vantaggio dei sudditi e la salute del genere umano, per la loro mitezza e benevolenza, devono ottenere una completa osservanza e godere del sostegno di una perfetta saldezza, perché privi di valore sono i decreti cui non si accompagna una scrupolosa osservanza.

Perciò noi, Casimiro, per grazia di Dio re di Polonia e signore legittimo delle terre di Cracovia, Sandomierz, Sierad, Lańciez, Kujawi, Pomerania, Russia, desiderosi come siamo di aumentare la prosperità del genere umano, attenti a ciò che è meglio e convinti che questo tornerà di vantaggio ai chierici e ai sudditi del nostro regno, stabilimmo di fondare, organizzare e costituire nella nostra capitale Cracovia un’Università in cui fiorisca lo studio di ogni lecita Facoltà, ora e per il futuro: e vogliamo che ciò sia perpetuato in questo decreto.

Sbocci qui il fiore delle scienze, e produca uomini eccellenti per saggezza, ornati di virtù ed eruditi nei vari aspetti del sapere; scorra di qui una fonte perenne di dottrina, alla quale possano attingere tutti coloro che desiderano accostarsi allo studio.

A Cracovia potranno convenire non solo tutti gli abitanti del nostro regno e delle terre vicine, ma anche altri che, provenienti in piena libertà dalle diverse parti del mondo, intendano dirigersi verso questa città per cogliervi il nobile fiore del sapere.

A tutti costoro noi promettiamo e giuriamo sulla nostra fede di osservare assolutamente le norme sotto esposte nel presente documento: cioè ai rettori dell’Università, ai dottori, ai maestri, agli allievi, agli scrivani, agli stazionari [1], ai bidelli e ai loro familiari, e a chiunque si sia trasferito o soffermato nella predetta città per motivi riguardanti lo studio. Noi, quale benevolo sovrano, intendiamo che vigano le stesse norme, libertà, statuti, consuetudini e privilegi che vengono osservati in altre Università, cioè in quelle di Bologna e di Padova.

In primo luogo, chi si reca all’Università o ne ritorna, non pagherà alcun pedaggio, taglia o diritto di passaggio in tutti i passi, ponti, posti di guardia o fortilizi del nostro regno, ma viaggerà libero e sicuro per questi luoghi con i suoi cavalli, libri, vesti, suppellettili e denaro. E se a qualche studente i parenti o amici hanno voluto dare rifornimenti di cibo e vino, ne sarà libero il passaggio per la predetta città di Cracovia, senza alcuna taglia o requisizione.

Parimenti, se qualche studente ha fatto provvista, fuori del territorio di Cracovia, di grano, farina, granaglie, birra, vino o legna, tutto ciò avrà libero passaggio sia per via di terra che per via d’acqua, senza pagamento di alcuna taglia o della tassa sul legname.

I panettieri che impastano il pane per gli studenti e i mugnai che macinano il loro grano, non pretenderanno dagli studenti un prezzo maggiore di quello che sogliono richiedere agli abitanti della predetta città.

Inoltre – e possa ciò non avvenire mai! – se entro i confini del nostro regno qualche studente o un suo accompagnatore viene derubato dei suoi cavalli, del denaro o di qualche altro avere sia in pubblico che in privato da parte di un nostro suddito, quando lo studente ci avrà fatto presente il suo danno, noi saremo tenuti a rifonderglielo e a perseguire il colpevole e punirlo secondo le leggi.

Se lo studente o il suo accompagnatore sarà stato derubato entro i confini del nostro regno da parte di stranieri e non di nostri sudditi, noi non saremo tenuti a risarcire i danni, ma ci adopereremo presso i principi vicini, dove i ladri hanno sede, per ottenere la restituzione della refurtiva.

Inoltre stabiliamo ora e per il futuro le scuole per la lettura e lo studio del diritto canonico, e di quello civile, per la medicina e le altre arti liberali, e i relativi ospizi per i docenti, i maestri, gli scolari, gli scrivani, gli stazionari e i bidelli; questi ospizi saranno tassati nella proporzione di due studenti per due cittadini, e questa proporzione non sarà alterata col passare del tempo.

E se detti ospizi, col passare del tempo, si deterioreranno, i loro padroni saranno tenuti a restaurarli ogni anno a proprie spese; se uno studente o un altro dei predetti abitanti di un ospizio, dopo averne fatta denuncia al padrone che lo tiene a pensione, vorrà procedere a migliorie, potrà farlo, previa approvazione di ognuno.

Se poi avverrà che qualcuno abiti in una casa destinata a pensione per studenti, e uno studente vorrà entrarvi, subito il predetto inquilino sarà tenuto a pagare la pensione per il periodo rateato e poi ad andarsene e a lasciare libera la casa allo studente.

Egualmente vogliamo che gli studenti abbiano un rettore proprio che li giudichi nelle cause civili e abbia giurisdizione ordinaria su tutti coloro che si trovano nella città di Cracovia per ragioni di studio e tutte le predette persone giurino obbedienza al rettore e siano tenute a obbedirgli.

E nessuno osi mai intenta re qualsiasi causa civile con un dottore, maestro, studente, bidello, o stazionario davanti a un magistrato civile o ecclesiastico, sotto pena di una multa di 10 marchi di grossi praghesi da sborsare ipso facto. La sentenza del predetto rettore sia inappellabile, e nessuno osi richiedere la restituzione intera della multa.

Se poi vi è appello, questo non venga accolto, e chi si appella non trovi ascolto presso nessun giudice ecclesiastico o secolare, ma la sentenza del rettore venga applicata in ogni clausola.

Se poi l’appello riguarda la nullità o una palese ingiustizia, essa venga esaminata autonomamente dal Consiglio dell'Università.

Inoltre il predetto rettore giudicherà i suoi studenti nelle cause criminali lievi, come nel caso in cui uno studente colpisca qualcuno con un pugno o uno schiaffo provocandogli lesioni che lo facciano sanguinare.

Nel caso che – e possa non mai avvenire! – uno studente oppure un altro dei predetti sia colto nei crimini di furto, adulterio o stupro, omicidio o qualche altro crimine grave, il processo non sia più di pertinenza del rettore, ma, se si tratta di un chierico, del giudice ecclesiastico, se è un laico della nostra giurisdizione.

Se poi uno studente, un laico, un bidello, uno stazionario o qualcuno della loro famiglia sarà accusato del crimine di omicidio, adulterio, ferite gravi o mortali o di qualche altro grave atto criminoso, sarà giudicato non secondo le consuetudini o le leggi della sua patria, ma secondo le nostre e davanti a un magistrato nominato da noi, e sarà castigato a espiazione della sua colpa con la sentenza di una giuria di onesti uomini.

Egualmente, se uno scolaro oppure uno dei predetti sarà accusato di un crimine sia lieve che grave, nessuno potrà arrestarlo o tenerlo in detenzione se non per mezzo degli incaricati del rettore e con il suo permesso: e ciò perché, con il pretesto di un crimine, i beni di un innocente non vengano vergognosamente derubati.

Inoltre, se il rettore, procedendo con giustizia e nel rispetto delle dovute forme, emanerà una sentenza contro uno studente e lo priverà di tale qualifica, costui, divenuto cittadino privato, sarà espulso in conformità con la sentenza del rettore dalle città di Cracovia e Kazimierz per mezzo dei delegati o dei cittadini, e nessuno oserà accoglierlo come ospite o vendergli, donargli, fornirgli né cibo né bevanda, ma se lo studente o qualche altro non si conformerà alla sentenza o al giudizio del rettore e gli si ribellerà, i delegati di entrambe le città saranno tenuti, in conformità con la sentenza del rettore, a mandare loro incaricati a stroncare l’ostinazione del ribelle.

Stabiliamo ora i fondi da destinarsi alle cattedre sottoscritte [2] quella del Decreto 40 marchi d’argento ogni anno, a quella delle decretali altrettanto, a quella delle Clementine 20 marchi.

Destiniamo poi al lettore del Codice 40 marchi d’argento, al lettore dell’Inforziato altrettanto, e al lettore del Volume 20; per l’anno successivo, secondo le consuetudini degli studi di diritto, ai lettori del Digesto vecchio e nuovo 40 marchi ciascuno. Ai due lettori di fisica assegnamo un salario di 20 marchi all’anno, e al maestro d’arti diamo la scuola della Beata Vergine e inoltre un reddito di 10 marchi; al rettore, in cambio della sua attività, assegnamo un salario di 10 marchi, come è consuetudine nelle altre Università.

A coprire il pagamento di questi salari destiniamo fin da ora i proventi della salina di Wieliczca, e il nostro delegato del sale verserà gli stipendi ai predetti dottori e maestri in quattro rate.

Destiniamo inoltre ai predetti scolari un banchiere o giudeo della città di Cracovia che possieda denaro sufficiente per prestarne agli studenti in cambio di pegni sicuri, ed esiga per il prestito un interesse non superiore a un grosso per ogni marco al mese [3].

I dottori e i maestri saranno destinati alle sedi predette dagli studenti della facoltà in cui si richiederà tale nomina e se nell’elezione gli studenti non si troveranno d’accordo sul candidato, sarà eletto colui che sarà sostenuto dalla maggioranza, con la conferma nostra, se saremo presenti, altrimenti di un commissario da noi delegato a ciò.

Inoltre, nessuno che sia maestro o dottore potrà essere eletto rettore, e uno studente che sia eletto rettore non verrà ammesso a nessun esame privato di nessuna facoltà nel tempo del suo rettorato.

Stabiliamo inoltre che ogniqualvolta uno studente di qualsiasi facoltà si sottoporrà a un esame privato tramite i dottori o i maestri, secondo le consuetudini, il nostro cancelliere di Cracovia, che allora avrà questa carica, avrà la potestà suprema di approvare quest’esame.

Egualmente, per favorire l’esercizio degli studenti, l’arcivescovo di Cracovia collocherà in Cracovia, come già vi è, un delegato che si occuperà che le lezioni degli studenti passino dalla teoria alla pratica.

E perché tutto ciò che è stato detto sopra abbia la forza di una perpetua saldezza, ordinammo che il presente privilegio fosse scritto e confermato dal vincolo del nostro sigillo.

[1] Gli stazionari erano i funzionari dell’Università che dovevano preparare e vendere i testi giuridici.

[2] Le tre cattedre base per lo studio del diritto canonico erano appunto quelle del Decreto, compilato dal camaldolese Graziano verso il 1140, e alle due grandi raccolte di decretali compilate rispettivamente sotto Gregorio IX (1227-1241) e Clemente V (1305-1314). Il diritto civile era insegnato secondo le partizioni del Corpus iuris civilis di Giustiniano: i primi nove libri del Codice; il Digesto detto vecchio dal libro I al XXIV; inforziato dal XXV al XXXVIII, nuovo dal XXXIX al L; Volume, cioè il quinto volume del Corpus che comprendeva i libri X-XII del Codice, le Istituzioni e le Novelle.

Oltre alla Scuola di Diritto, l’Università di Cracovia dispone anche di una Scuola d’Arti ove si insegna filosofia, medicina, fisica ecc.

[3] Il marco praghese di conio polacco si compone di 48 grossi: l’interesse annuo è quindi del 25%; elevato ma non eccezionale nel mercato finanziario del XIV secolo.

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UpUltimo aggiornamento: 26/06/06