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Didattica > Fonti > La mercatura medievale > Letture, 5

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La mercatura medievale

di Armando Sapori

© 1972-2006 – Armando Sapori


LETTURE

5. Le compagnie mercantili
a) La compagnia di Giotto d'Arnoldo di Amideo dei Peruzzi [1]

A nome di Dio amen MCCCXXIIII

Io Giotto filiuolo che fue Arnoldo Amidei de' Peruzi feci conpagnia con Tomaso mio fratelo e filiuolo del detto Arnoldo, e con messere Guido e con messere Amideo di messere Filippo de' Peruzi, e chon Rinieri e con Filippo e con Silvestro e con Donato filiuoli che fuoro Pacino del detto Arnoldo de' Peruzi, e cho(n) messere Ridolfo filiuolo che fue Donato de' Peruzi, e con Tano e con Gherardo filiuoli che fuoro Michi Baroncieli, e con Chatelino filiuolo che fu Mangia de l'Infangati, e cho(n) Rugieri filiuolo che fue Lotieri Silimanni, e con Gherardo filiuolo che fue Gientile Bonacorsi, e con Filippo filiuolo Vilano Stoldi, e con Giovanni filiuolo che fue Riccho Raugi, e con Istefano filiuolo che fue Uguicione Bencivenni, ne la quale conpagnia misi per mia parte lbr. 5500 in fior., die in kalen novenbre anno 1324. Ponemo che 'detti Tomaso de' Peruzi e conpagni deono avere in questo libro nel CIIII. Tomaso de' Peruzi mise per sua parte lbr. 5500 in fior.; e messere Guido sopradetto mise per sua parte lbr. 4500 in fior.; e messere Amideo sopradeto mise per sua parte lbr. 4500 in fior.; e Rinieri di Pacino Peruzi mise per sua parte lbr. 3500 in fior.; e Filippo di Pacino Peruzi mise per sua parte lbr. 3500 in fior.; e Silvestro e Donato di Pacino Peruzi misero per loro parte lbr. 5000 in fior.; e messere Ridolfo Donati de' Peruzi misero per loro parte lbr. 2000 in fior.; e Tano filiuolo che fue Michi Baroncieli mise per sua parte lbr. 4250 in fior.; e Gherardo filiuolo che fue del detto Michi Baroncielli mise per sua parte lbr. 3000 in fior.; e Chatelino filiuolo che fue Mangia de l'Infangati mise per sua, parte lbr. 4000 in fior.; e Rugieri Lottieri Silimanni mise per sua parte lbr. 3000 in fior.; e Gherardo Gientile mise per sua parte lbr. 3000 in fior.; e Filippo Vilani mise per sua parte lbr. 3000 in fior.; e Giovanni de(l) Riccho Raugi mise per sua parte lbr. 2000 in fior.; e Stefano Uguicione mise per sua parte lbr. 2750 in fior.; e la detta conpagnia mise per la parte per fare limosina lbr. 1000 in fior. E monta per tutto che 'detti conpagni ànno messi lbr. 60.000 in fior., di s.29 il fiorino de l'oro, die in kalen novenbre anno 1324. E sono per tutti diciesette conpagni. E i detti conpagni sono in concordia che quando voranno fare ragione de la detta conpagnia che si facia e a quelo tenpo e a' sudetti conpagni, i quali saranno ne la città e nel contado di Firenze piacerà, o a le due parti di loro che di que' cota' conpagni si ritrovasero ne la città o nel contado di Firenze, e ciò che nne faranno valia e tengha sì come per tutta la conpagnia fosse fatto; e di ciò che nostro Segniore Idio ci conciederà di trovare guadagniato, netti di spese o danno che si ricievese o perdite o di ma' debiti o di salari di fattori e d'ogni altre spese che fatte fosero per la nostra conpagnia per quale che fose la cagione in qualunque parte fosse, quelo cotale guadagnio così netto si debia partire in tra' sopradetti conpagni e dame a catuno sua parte secondo la parte che ciascuno de' conpagni à ne la detta conpagnia; e se si trovase perduto, di che Dio guardi, ciascuno de' conpagni ne debia portare sua parte secondo la detta parte ch'à in questa conpagnia.


I sopradetti conpagni riconoscono d'essere partefici e d'essere tenuti di tutto quelo che la detta conpagnia dè ricievere e dè dare altrui in Firenze e fuori di Firenze in qualunque parte sia.


I sopradetti conpagni sono in concordia che a quale de' conpagni di questa conpagnia mancase danari per adenpiere quelo che dè dare per lo fornimento de la parte ch'à illeso nel corpo di questa conpagnia che ne doni a la conpagnia per buono e lecito guadagnio a ragione di sette per cientinaio l'anno benedetti da Dio. E ancora sono in concordia che quale de' conpagni di questa conpagnia tengono de' loro danari in questa conpagnia di fuori dal corpo de la conpagnia che la conpagnia ne doni a que' chotali a ragione di sette per cientinaio l'anno per buono e lecito guadagnio benedetti da Dio.


Ancora sono in concordia i detti conpagni che 'danari che 'detti conpagni ànno fuori dal corpo de la conpagnia che li debiano tenere in questa conpagnia iscritti i(n) su' libri nostri di Firenze e non altrove, e che la conpagnia ne doni a que' cotali c'avere li dovranno per buono e lecito guadagnio a ragione di sette per cientinaio l'anno benedetti da Dio. E se que' cotali ch'avere ne dovessero ne volesero trarre per conpere di posesioni o per maritare loro femene ch'eli 'l posano fare a la loro libera volontade.


La detta conpagnia si è fatta e ordinata e ferma a ognie buono e leale e veracie intendimento secondo buono uso di merchatanti e di canbiatori di Firenze, ed è scrita di mano di me Giotto Arnoldi de' Peruzi per volontade de' detti conpagni ch'alora ierano in Firenze, die 13 d'agosto anno 1325, ed è soscritta e fermata per li conpagni c'alora ierano in Firenze.


La detta conpagnia si è scritta a libro segreto quarto di mano di me Giotto Arnoldi de' Peruzi, e qui l'ò iscritta per averlo a memoria per questo mio libro segreto, il quale libro segreto quarto si è de' sopradetti conpagni.

b) Contratto di impiego di un fattore assunto dalla Compagnia dei Salimbeni di Siena [2]

XIII ottobre MCCLXXXII

Io Ugo del fu Ugolino di Gigo, stabilito con legittimo e solenne contratto la mia ricompensa e salario, prometto e convengo con questa scritta con voi Alessandro e d. Giovanni del fu Salimbene, che trattate per voi e per la società dei Salimbeni, di stare e dimorare per voi come fattore e gestore dei vostri negozi dalla prossima solennità di Ognissanti per quattro anni che verranno, e di andare a stare ovunque vorrete, sia che mi imponiate di recarmi in Toscana, in Lombardia, nel Regno di Francia, in quello di Inghilterra o di Sicilia, e dovunque crederete e vorrete negoziare e lucrare. Prometto di trattate bene e utilmente e legalmente i vostri affari, in buona fede e senza frode, per il vantaggio vostro e della vostra società; e in buona fede e senza frode di conservare e custodire il vostro avere, e i beni e le cose vostre che verranno alle mie mani e che avrò ricevuto da voi o da altri per voi, sia in oro che in argento, in strumenti notarili, libri e lettere e qualunque altra cosa; di rendere e consegnare a voi, o a chi per voi che mi comandiate per lettere, per scritture o a voce, retta e legale ragione di tutti gli affari che concluderò, e di tutti i vostri beni che verranno nelle mie mani: beni che integralmente vi restituirò e vi darò in qualsiasi luogo e tutte le volte che li domanderete e vorrete, senza nulla frodare o nascondere e ritenere, oltre al salario da voi concessomi. Ancora prometto che qualsiasi cosa mi sarà donata in danaro, oro e argento, o altro, da chiunque persona o Comunità o barone o prelato, fino a che sarò presso di voi come vostro fattore, tutto lo consegnerò a voi e alla vostra società senza nulla trattenere. Prometto a voi, fino a che starò per vostro fattore, come stabilito, che non giocherò ad alcun giòco di dadi per danaro o a pegno, né giacerò carnalmente con alcuna donna sposata o vergine o religiosa, né spenderò in queste cose alcun vostro danaro. Prometto ancora a voi di osservare ed eseguire ogni ordine, e tutti, che mi darete a voce, o con vostro messo o per lettera, in buona fede e senza frode, e rispetterò ogni segreto che mi confiderete e non lo parteciperò a nessuno senza il vostro permesso. Prometto inoltre a voi di non fare né contrarre con alcuno o con alcuni alcuna società senza vostra licenza e volontà. Asserisco e dichiaro che non ho e non ho messo nella vostra società, né in altre, alcuna quantità di danaro o alcun danaro, e presso di voi e la vostra società null'altro se non il mio salario da voi promesso, di cui deve esserci un altro atto notarile per mano di me sottoscritto Orlando notaio. Tutto quanto, punto per punto, che è detto sopra, promette di osservare e rispettare sotto pena di cento marchi d'argento, che a voi darò, come è detto, se non lo osserverò o contravverrò; e anche dopo fatto il pagamento rimarrà il mio obbligo della osservanza. Per tutto questo obbligo me e i miei eredi a voi e ai vostri eredi e dò in pegno i miei beni: che potrete vendere e pignorare, e prenderne la tenuta con la sola vostra volontà, senza rivolgervi a tribunali e giudici; e frattanto questi miei beni, fin da ora considero di tenerli a vostro nome. Questo faccio e vi prometto perché per mio compenso e salario per i detti quattro anni che starò al vostro servizio mi avete promesso e avete convenuto di darmi lbr. 450 di danari senesi, come deve risultare per un altro strumento di mano dell'infrascritto notaio Orlando: per il che rinuncio alla eccezione della non fatta promessa e obbligazione e del non stabilito e promesso salario, e, sotto il pretesto della cosa non fatta, al privilegio del fôro e all'ausilio di qualsiasi legge e diritto. Ponendo le mani sul libro dei Santi Vangeli, giuro di mia spontanea volontà di osservare tutte le cose sopradette, capitolo per capitolo, e di non fare nulla in contrario. Al predetto Ugo, che vuole e confessa le cose predette, il sottoscritto Orlando notaio impone, con la forza del sacramento e della guarentigia, di osservare, nei confronti dei detti dd. Alessandro e Giovanni sopranominati questo strumento in ogni sua parte. Fatto a Siena dinanzi a Iacopo del fu d. Uguccione di Lotteringo, di Ventura del fu Accorso, e di Giannino di Benino lombardo, richiesti come testimoni.

[Segno del notaio]. Io Orlando notaio figlio del fu Attaviano intervenni e, richiestone, scrissi e pubblicai questo atto (traduzione dal latino).

[1] I libri di commercio dei Peruzzi, a cura di A. SAPORI, Milano, Treves, 1934, pp. 440-441. Vedi «3. Il mercante all'opera: 3. Il mercante italiano» sgg. e «3. Il mercante all'opera: 4. Il mercante straniero». Le testimonianze della costituzione delle compagnie si hanno dal ricordo (come questo) fatto dai mercanti nei loro «libri», o da atti notarili; nel qual caso le clausole dei contratti sono più numerose e più ricche di particolari. Il contratto più completo che io conosca è quello della compagnia dei Tolomei di Siena del 1310, pubblicato da Giuliana Giannelli in «Studi senesi», a. LXV, 1958, fasc. II, pp. 374-383 (è in latino ma di non difficile lettura).

[2]. A. SAPORI, Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV), terza edizione accresciuta, Firenze, Sansoni, 1955, vol. II, pp. 762-763. La documentazione dell'assunzione del personale si ha negli atti notarili. Nei «Libri di commercio» si trovano invece schematicamente le notizie che riguardano la vita dei singoli elementi di quel personale: inizio e fine – per morte, licenziamento, ritiro volontario – del rapporto di impiego; «salari» modificati via via; premi di operosità; multe per infrazioni agli impegni presi; spostamenti dal centro alle succursali ecc. Dai libri di commercio ho ricostruito, con questi particolari, l'elenco e il curriculum vitae di 142 fattori della compagnia Peruzzi dal 1331 al 1343, e di 346 della compagnia dei Bardi dal 1310 al 1345.

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UpUltimo aggiornamento: 19/11/06