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Didattica |
FontiLa società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)a cura di Renato Bordone © 1984-2005 – Renato Bordone Sezione II – Le funzioni27. La protezione comunale dello «studio» di BolognaNelle città in cui si affermarono le istituzioni universitarie, attirando un ragguardevole numero di forestieri, l'autorità politica comunale, nonostante oscillazioni fra interferenza e riconoscimento dell'autonomia, finì per assumere un atteggiamento protettivo, come appare dai capitoli degli Statuti di Bologna dell'anno 1288 a ciò relativi. Fonte: FASOLI – SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288 cit., I, pp. 95-97. VII. Sulla protezione dello Studio degli scolari della città di Bologna. Stabiliamo che il podestà di Bologna, il suo seguito, il capitano e il suo seguito siano tenuti e debbano con tutta la loro autorità fare in modo che lo Studio degli scolari, tanto di diritto civile, quanto di diritto canonico, di grammatica, di dialettica, di fisica, di poetica e delle altre discipline insegnate sia e debba essere mantenuto in buono stato per sempre nella città di Bologna; che gli insegnanti di tali scienze e i rettori degli scolari e il complesso degli scolari e ciascuno di loro, con tutti i diritti e i beni connessi, vengano difesi tanto in giudizio quanto al di fuori di esso, ovunque e tutte le volte che si renderà necessario. Tutti e ciascuno degli statuti, delle norme, dei privilegi e delle riforme che sembrerà opportuno elaborare a favore degli insegnanti, dei rettori e degli studenti dell'università dovranno essere osservati e fatti osservare in buona fede per l'incremento dell'università e il buono stato degli scolari. E si dovrà incriminare e punire con le pene previste dallo statuto di Bologna chiunque, cittadino o forestiero, cercherà di far trasferire altrove l'università. |
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2005 |