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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 27 | |||||||||
FontiLa società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)a cura di Renato Bordone © 1984-2005 – Renato Bordone Sezione IV – La struttura politico-sociale27. Restrizioni nell'appartenenza al popoloPer quanto l'avvento del popolo significhi per il governo cittadino un oggettivo allargamento della base che partecipa alla gestione pubblica, non bisogna tuttavia pensare a forme di «democrazia» che mal si concilierebbero con la complessa e articolata società comunale: larghe fasce di popolazione residente in città ma con mansioni professionali umili o, in ogni caso, senza una base economica rilevante sono escluse dall'elezione degli Anziani. Il popolo che si afferma raccoglie dunque i ceti superiori ed economicamente abbienti, «non nobili» ma dotati di prestigio sociale e di crescente potere politico. Fonte: A. GLORIA (a cura di), Statuti del comune di Padova dal sec. XII all'anno 1285, Padova, 1873, I, p. 133. Al tempo del podestà Guido de Robertis nell'anno 1277 fu così corretto e aggiunto: Coloro che contro i predetti modi e forme saranno venuti all'elezione degli Anziani [del popolo] siano condannati a 25 lire ciascuno ogni volta e chiunque potrà accusarli abbia la metà della multa, multa che il podestà è tenuto a incassare entro tre giorni dalla sua elezione. Se non lo avrà fatto, perderà 100 lire del suo stipendio e per questo dovrà sottostare all'inchiesta. |
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