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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > I, 8

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione I – Il potere signorile nelle campagne

8. I consoli di giustizia di Asti sentenziano in favore dei canonici nella causa di cui al documento precedente

La sentenza qui riprodotta (che si può leggere in F. GABOTTO e N. GABIANI, op. Cit., p. 90, n. XCVII) non concerne tutte le persone contro cui si erano querelati i canonici di Asti e non risolve tutte le questioni di cui si trattava nel documento precedente. Essa mette in luce tuttavia il punto centrale della controversia: alcuni uomini del territorio di Quarto sostenevano di essere dipendenti dal capitolo soltanto in misura limitata, cioè nella misura in cui avevano in concessione terre di proprietà del capitolo. Quest’ultimo affermava invece il carattere territoriale del proprio dominio e quindi la sua estensione a tutte le terre comprese nella circoscrizione della curtis di Quarto, indipendentemente da chi ne avesse la proprietà. I magistrati comunali accettarono la tesi del capitolo, preoccupandosi tuttavia di riservare all’autorità cittadina tre fondamentali prestazioni di carattere pubblico.


Nell’anno del Signore millesimo centesimo ottantesimo quinto, indizione terza, il mercoledì, undicesimo giorno dopo l’inizio del mese di settembre. In merito alla lite e alla controversia che verteva tra Maestro Elimosina preposto della chiesa di Asti, rappresentante della chiesa, e dall’altra parte Ottone Rosso da Quarto e suo fratello Enrico. Affermava il preposto che costoro sono uomini della chiesa e rientrano nella potestà e nel districtus della chiesa per tutto ciò che detengono e possiedono nel territorio di Quarto. Di contro i suddetti Ottone Rosso ed Enrico suo fratello asserivano di non essere uomini della chiesa se non limitatamente ai beni che detengono in nome di essa.

Noi Pietro Ciza, Oberto della Curia, Giacomo Pali, consoli di giustizia di Asti, dopo aver preso visione e conoscenza delle allegazioni e delle dichiarazioni di ambo le parti e dopo aver interrogato accuratamente i testimoni, presa visione anche di alcuni atti e udito il parere di diversi sapienti, ci pronunziamo contro i suddetti Ottone ed Enrico. Tale è la nostra sentenza: Ottone e il fratello Enrico siano d’ora in avanti uomini della chiesa suddetta e appartengano alla sua potestà e al suo districtus per tutto ciò che detengono e possiedono nel territorio di Quarto, fatta eccezione per gli obblighi del fodro, delle ambascerie e delle spedizioni militari.

Dato in Asti, sotto il portico della chiesa di S. Ilario.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05