Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI –
metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
8. I consoli di giustizia di Asti sentenziano in favore dei canonici
nella causa di cui al documento precedente La sentenza qui riprodotta (che si può leggere in F.
GABOTTO e N. GABIANI, op. Cit., p. 90, n. XCVII) non concerne
tutte le persone contro cui si erano querelati i canonici di Asti e non
risolve tutte le questioni di cui si trattava nel documento precedente.
Essa mette in luce tuttavia il punto centrale della controversia: alcuni
uomini del territorio di Quarto sostenevano di essere dipendenti dal
capitolo soltanto in misura limitata, cioè nella misura in cui avevano in
concessione terre di proprietà del capitolo. Quest’ultimo affermava invece
il carattere territoriale del proprio dominio e quindi la sua estensione a
tutte le terre comprese nella circoscrizione della curtis di
Quarto, indipendentemente da chi ne avesse la proprietà. I magistrati
comunali accettarono la tesi del capitolo, preoccupandosi tuttavia di
riservare all’autorità cittadina tre fondamentali prestazioni di carattere
pubblico.
Nell’anno del Signore millesimo centesimo ottantesimo quinto, indizione
terza, il mercoledì, undicesimo giorno dopo l’inizio del mese di settembre.
In merito alla lite e alla controversia che verteva tra Maestro Elimosina
preposto della chiesa di Asti, rappresentante della chiesa, e dall’altra
parte Ottone Rosso da Quarto e suo fratello Enrico. Affermava il preposto
che costoro sono uomini della chiesa e rientrano nella potestà e nel
districtus della chiesa per tutto ciò che detengono e possiedono
nel territorio di Quarto. Di contro i suddetti Ottone Rosso ed Enrico
suo fratello asserivano di non essere uomini della chiesa se non limitatamente
ai beni che detengono in nome di essa.
Noi Pietro Ciza, Oberto della Curia, Giacomo Pali, consoli di giustizia
di Asti, dopo aver preso visione e conoscenza delle allegazioni e delle
dichiarazioni di ambo le parti e dopo aver interrogato accuratamente
i testimoni, presa visione anche di alcuni atti e udito il parere di
diversi sapienti, ci pronunziamo contro i suddetti Ottone ed Enrico.
Tale è la nostra sentenza: Ottone e il fratello Enrico siano d’ora in
avanti uomini della chiesa suddetta e appartengano alla sua potestà
e al suo districtus per tutto ciò che detengono e possiedono
nel territorio di Quarto, fatta eccezione per gli obblighi del fodro,
delle ambascerie e delle spedizioni militari.
Dato in Asti, sotto il portico della chiesa di S. Ilario.
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