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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione I – Il potere signorile nelle campagne

11. I diritti signorili nello Statuto del Comune di Treviso

I capitoli statutari che ora traduciamo presentano un duplice motivo di interesse: da un lato confermano e arricchiscono il quadro dei diritti signorili delineato attraverso le fonti precedenti, dall’altro forniscono un primo esempio della limitazione di tali diritti nella legislazione dei Comuni cittadini e rappresentano così un’utile premessa alle fonti statutarie che presentiamo nella Sezione seguente. La linea direttiva di questi capitoli, che appartengono alla redazione statutaria promossa nel 1231 dal podestà Giacomo Caccianemico, consiste nell’autorizzare l’esercizio del potere signorile soltanto nei confronti di coloro che dipendano personalmente dal signore (i suoi propri rustici e schiavi) e quindi nel negare il carattere territoriale della signoria, qualunque ne fosse l’origine. Disposizioni simili si trovano nella più antica compilazione statutaria di Treviso: Gli Statuti del Comune di Treviso, a c. di G. LIBERALI, I: Statuti degli Anni 1207-1218, Venezia, 1950 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie, n.s., IV), pp. 110 (c. 153), 113 (c. 166), 123 (c. 205). Ma soltanto nella redazione del 1231 tali disposizioni vennero ampliate, articolate e riunite in un insieme organico di undici capitoli, che il lettore desideroso di approfondire la questione leggerà nella loro integrità: Gli Statuti…, II: Statuti degli anni 1231-33 – 1260-63, Venezia, 1951 (Monumenti c.s., V/1), pp. 140-145 (cc. 376-386; i tre capitoli della redazione precedente sopra citati corrispondono rispettivamente ai capitoli 380, 381 e 376 della redazione del 1231). Sarà utile anche istituire un confronto tra le norme statutarie di Treviso e quelle, coeve, del secondo libro degli Statuti padovani, dove in maniera più organica e radicale si affermava la sovranità cittadina sul territorio: Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, (ed. A. GLORIA), Padova, 1873, pp. 155-158 (qui il capitolo 171 è sostanzialmente identico al capitolo 382 dello Statuto di Treviso).


376. Le collette e i dazi, che vengano imposte da una persona ai rustici altrui o ad altre persone, non devono essere pagati: e se qualcuno avrà arrecato molestie o turbative di questo genere, dovrà pagare un banno di 50 lire […]


378. Se qualcuno […] costringerà una persona, che non sia un proprio rustico o un proprio schiavo, a prestare servizio di guardia o servizio militare in un luogo diverso dal castello dove, per consuetudine, la persona presta gli obblighi di castellanza, dovrà pagare al Comune un banno di 100 lire, nel caso che abbia esercitato tale coercizione sopra le comunità di uno o più villaggi; nel caso che l’abbia esercitata sopra singole persone, dovrà pagare un banno di 25 lire a persona […] E se qualcuno costringerà altri a tenere o a comprare armi, dovrà pagare al Comune un banno di 25 lire per ogni persona che avrà costretto. E se uno avrà subito un pignoramento o una qualunque sottrazione a motivo delle imposizioni di cui sopra, ciò che gli è stato preso dovrà essergli restituito […]

380. Se qualcuno sottrarrà beni, senza una giusta causa, ai rustici di altre persone, (dovrà pagare) un banno di 100 soldi al Comune e 100 soldi al rustico e dovrà inoltre risarcire il danno nella misura del doppio.


382. Nessuno impedisca con divieti o minacce a persone di Treviso o del districtus di Treviso di presentarsi a rendere o ad ottenere ragione di fronte al podestà, ai suoi ufficiali o ai consoli ordinari. I contravventori dovranno pagare al Comune 25 lire ove siano conti o cattanei o altri che esercitino direttamente poteri giudiziari, 25 lire ove siano loro villici, o comunque loro agenti, 10 lire ove siano altre persone; salvo penalità maggiori a discrezione del podestà.

383. Sarà soggetto alla stessa pena chi avrà scacciato il rustico di un’altra persona dalla sua terra o gliene avrà interdetto l’accesso o avrà impedito a chiunque, con minacce, di lavorare il manso e la terra altrui; egli sarà tenuto inoltre al risarcimento del danno e al versamento del fitto […] [1]

384. Stabiliamo che se alcuno del districtus di Treviso, il quale eserciti in un determinato territorio diritti comitali o di avvocazia [2] o un qualunque altro tipo di giurisdizione, prenderà o esigerà qualcosa […] da un rustico o da altra persona che dimori in quel territorio e che non sia un proprio rustico o schiavo, oppure le recherà danno, il podestà o i consoli siano tenuti, a querela di chi abbia subito la sottrazione o l’esazione o il danno, a far restituire ciò che è stato preso e a far risarcire il danno, senza bisogno di inchiesta o notifica scritta né di qualsiasi altra formalità [3]; e se fosse stato effettuato un pignoramento, siano tenuti a far restituire il pegno. Nel caso poi che un rustico non intenda sporgere querela per simili fatti, podestà e consoli siano tenuti, su richiesta del signore di tale rustico, ad agire e a procedere nella stessa maniera […]

385. Nessuno, in ragione di diritti comitali o signorili o a titolo di erbatico, prenda ai pastori di pecore, quando essi si trattengono sui mansi di altre persone, uno o più agnelli. Il contravventore dovrà versare un banno di 40 soldi al Comune e 20 soldi al pastore, e restituire ciò che ha preso.

[1] Nei confronti, ovviamente, del proprietario della terra di cui è stata impedita la coltivazione.

[2] Le funzioni degli avvocati ecclesiastici (cfr. doc. n. 1, nota 1) finivano spesso per cristallizzarsi in un complesso di poteri giurisdizionali autonomi, concessi talora in beneficio feudale e trasmessi dal titolare della concessione ai propri eredi.

[3] Con procedura sommaria, dunque, non ordinaria e formale.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05