Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
4. Il Comune di Vercelli dichiara liberi tutti gli uomini della sua
giurisdizione
Anche questo celebre ordinamento del 1243 fu pubblicato, come lo
Statuto vercellese del 1241, dall’ADRIANI, loc. cit., col.
1315, n. XXVII. Si leggano le note dell’editore per il problema
della datazione e per alcune aggiunte, apposte all’ordinamento nel decennio
seguente alla sua emanazione: noi riproduciamo qui la più interessante
ai fini del nostro discorso (col. 1320, nota B). Sull’argomento è ancora
di qualche utilità lo studio di A. PICCAROLO, Abolizione della
servitù della gleba nel Vercellese, Vercelli, Gallardi e Ugo, 1896.
In nome del Signore, amen. Dato che gli uomini e i rustici
abitanti nei castelli, nelle località e nelle ville del districtus
e della giurisdizione di Vercelli […] erano soggetti ai loro signori
– sui fondi e sulle aie dei quali sorgevano le loro abitazioni – così
da essere oppressi e tormentati, ad arbitrio di costoro, con fodri,
banni, maltollètte [1], angarìe, parangarìe
ed altre innumerevoli estorsioni, per cui venivano sempre di più a trovarsi
nell’impossibilità di accollarsi e di sostenere gli oneri pubblici imposti,
dalla città e dal Comune di Vercelli e questo motivo tratteneva inoltre
molti uomini di altre giurisdizioni e di altri districtus dal
venire ad abitare nel districtus di Vercelli, cosicché la città
non riceveva incremento [2]; dato che,
cosa ancor più grave, i detti signori esercitavano una potestà sulle
persone dei loro uomini, dato che lo Statuto del Comune di Vercelli
conteneva una norma per cui i podestà non avrebbero dovuto rendere giustizia
ai rustici per colpe commesse nei loro confronti dai signori
[3] […] e che gli uomini erano
soggetti all’autorità dei propri signori anche sul piano giudiziario,
per cui veniva ad essere ridotta la giurisdizione cittadina […],
(il podestà e le altre autorità comunali cittadine) stabilirono e ordinarono
quanto segue circa la libertà e l’affrancazione degli uomini nei confronti
dei signori.
D’ora in avanti nessuna persona, la quale abbia […] uomini nella
giurisdizione e nel districtus di Vercelli o abbia fondi e
terreni sui quali risiedano determinate persone, possa o debba esercitare
alcuna sovranità, giurisdizione, prerogativa o districtus su
tali uomini o persone né avere la loro successione né esigere da loro
il fodro, il banno o altre maltollètte né costringerli a prestare angarìe
e parangarìe né estorcere o esigere alcunché da loro: questi uomini
siano al contrario liberi e immuni sotto ogni riguardo nei confronti
dei rispettivi signori. Fermo restando tuttavia che per fondi, terreni
e beni fondiari di ogni sorta i signori abbiano, percepiscano dagli
uomini e dalle terre e possano esigere quanto deve essere versato loro
come corrispettivo dei fondi e delle terre, per reciproca convenzione
e per consuetudine […] (Vengono poi abrogati i capitoli 231,
232 e 181 dello Statuto del 1241).
Questo beneficio venga concesso ed esteso solo a quegli uomini che prestino
obbedienza ai reggitori e al Comune della città di Vercelli, non a coloro
che in alcun tempo si rendano avversari e ribelli ai reggitori e al
Comune di Vercelli […]
Aggiunta dell’ 11 febbraio 1252. È stabilito e ordinato che
se il Comune e gli uomini del borgo di Crescentino, il Comune e gli
uomini del borgo di Livorno [4], il
Comune e gli uomini di Masserano, il Comune e gli uomini di Rovasio
Nuovo, il Comune e gli uomini di Santhià e il Comune e gli uomini di
S. Germano non si presenteranno entro le Calende di maggio agli ordini
del podestà o del reggitore del Comune di Vercelli, verranno esclusi
in perpetuo da ogni libertà, affrancazione e immunità nei confronti
dei loro signori e nei confronti del Comune di Vercelli e verranno ricondotti
alla condizione in cui si trovavano quando non avevano ricevuto ancora
nessun atto di libertà dal Comune di Vercelli.
[1] Cfr. Sez. I, doc. n. 2.
[2] Sull’idea dell’incremento
di popolazione come fonte di potenza e di benessere cfr., nella Sezione
precedente, il preambolo del doc. n. 10.
[3] Cfr., nel documento precedente, il capitolo 231.
[4] Oggi Livorno Ferraris, circa 30 km a ovest di Vercelli.
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