Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
6. Ugolino del fu Ugo di Mandra libera un servo della gleba
A differenza dal documento precedente, questo del 1255 relativo al
territorio modenese (loc. cit., p. 217, n. XXII) non accenna alla riconsegna
del fondo al servo affrancato. Egli perde così, in cambio della libertà,
ogni diritto sulla terra. Gli vengono concessi invece i beni mobili (denaro,
derrate, attrezzi), indicati qui sia con il termine peculium (che designava
propriamente, nel diritto romano, i beni di cui gli schiavi potevano disporre,
entro certi limiti, come di cosa propria) sia con il termine medievale
conquistum (conquestum, conquisitum), che indicava il patrimonio
che un coltivatore – colono o libero – era riuscito a formarsi con il
proprio lavoro su terra altrui e che poteva quindi portare via con sé,
in tutto o in parte, quando lasciava il fondo.
In nome del Signore. Nell’anno millesimo duecentesimo cinquantesimo quinto,
indizione tredicesima, nel decimo giorno prima della fine del mese di
agosto (22 agosto). Il Signor Ugolino figlio del fu Signor Ugo
di Mandra, agendo per sé e per i propri eredi, liberò e sciolse Benasa
del fu Alberto da Calanco e i suoi eredi da ogni vincolo di manenza e
di servitù della gleba e da tutti gli obblighi personali, gli oneri e
le corresponsioni cui Benasa e i suoi ascendenti erano tenuti per consuetudine
[…] nei confronti del Signor Ugolino e dei suoi ascendenti, per
la terra che detenevano in suo nome a Calanco, nella curia di
Mandra, e in qualunque altra località pertinente al detto fondo di Calanco:
liberandoli in particolare dalla prestazione di montoni [1], dalle colte,
dalle albergarie, dalle prestazioni di denari e di opere e da ogni altro
obbligo personale, onere e corresponsione […]
Fu concesso a Benasa e ai suoi eredi tutto il peculio e il conquistum che egli possiede attualmente o che acquisirà in futuro per la grazia
di Dio. E così Martino e i suoi eredi, con tutte le proprie cose e il
peculio, siano liberi e svincolati da tutti gli obblighi personali indicati
sopra e, come persone indipendenti, abbiano la capacità di andare dove
vogliono e di compiere atti giuridici […]
E in cambio di quest’atto di liberazione e di scioglimento Benasa rinunziò
definitivamente, in favore del Signor Ugolino e dei suoi eredi, a tutto
ciò che possedeva in nome del Signor Ugolino a Calanco e in ogni località
pertinente al detto fondo di Calanco.
[1] Cfr. Sez. I, doc. n. 2.
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