Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
10. Il divieto di alienazione dei servi nello Statuto del Capitano
del Popolo di Firenze
Il documento va letto tenendo presente quanto si è detto
nell’Introduzione a proposito dell’atto del 6 agosto 1289,
con il quale le autorità comunali fiorentine vietarono ogni atto
di compravendita, o comunque ogni alienazione, che avesse per oggetto
coloni e in genere diritti sulle persone. Quell’atto venne riportato
quasi integralmente nel libro I, rubrica LVI, dello Statuto del Capitano
del Popolo redatto nel 1322, revisionato nel 1325 e pubblicato da R. CAGGESE, Statuti della Repubblica Fiorentina, I: Statuto
del Capitano del Popolo degli anni 1322-25, Firenze, Galileiana,
1910, pp. 59-61. Nel riprodurre la rubrica in questione raccomandiamo
la lettura complessiva dei documenti del 1289-1290 che furono all’origine
di essa e che si trovano riprodotti in VACCARI, Le affrancazioni
collettive cit., pp. 58-76.
Affinché le giurisdizioni, le prerogative e i diritti del Comune
di Firenze si conservino illesi e non soffrano diminuzioni, ma vengano
anzi ad accrescersi, e affinché gli impotenti e i deboli non
siano indebitamente oppressi dai magnati e dai potenti, è stabilito
e sancito che nessuna persona o ente, di qualunque rango o condizione,
ardisca o presuma di vendere, donare, alienare o comunque trasferire
sotto un qualche titolo a terzi – si tratti di persone, enti, collettività
collegi o capitoli, di qualunque condizione o stato giuridico – coloni, censiti o ascrittizi, fedeli, inquilini, commendati,
manenti o servi oppure diritti, angarìe, parangarìe od
altre prestazioni, personali o reali, o qualunque altro diritto connesso
ad affitti o a livelli o alcuna giurisdizione sopra una collettività,
una villa o un castello o sopra singole persone del contado
e del districtus di Firenze; e che nessuno possa costituirsi
fedele o legarsi con vincolo di fedeltà […].
Il divieto e la nullità di tutti questi atti sono sanciti a partire
dall’anno millesimo duecentesimo ottantesimo ottavo, indizione seconda [1]. E nessuna persona, ente o collettività di qualunque stato
o condizione giuridica, compri o acquisti gli oggetti di cui sopra […]
né assuma alcuno come fedele o lo leghi a sé con vincolo
di fedeltà; ciò a decorrere dal termine indicato sopra.
Che se qualcuno contravverrà a queste disposizioni […],
sarà condannato dall’Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia
a una penalità di 1000 fiorini piccoli […], e l’alienazione
o il contratto saranno nulli ipso iure [2]. E da questo momento
si devono considerare abrogati, nulli e privi di valore contratti, alienazioni
e concessioni del tipo indicato. Né alcun diritto, derivante
da simili alienazioni e concessioni, potrà essere attribuito
alla persona; collettività od ente che le abbiano ricevute o
potrà essere da queste rivendicato; e chi avesse venduto, alienato,
concesso o donato uno dei diritti di cui sopra o qualche giurisdizione,
perderà ipso iure ogni proprio diritto: e coloro che
avessero costituito oggetto dell’alienazione o concessione, siano liberi
e svincolati e abbiano la condizione e lo stato giuridico di libertà.
Si intende tuttavia che, nonostante queste disposizioni, ogni laico
della città, contado e districtus di Firenze abbia facoltà
e licenza di acquistare e di comprare da qualunque chiesa, ecclesiastico,
convento di religiosi o dai rappresentanti di chiese e conventi, insieme
ai beni e ai diritti di tali chiese e conventi, anche i fedeli, i diritti
connessi ad affitti e tutti gli altri diritti descritti qui sopra, purché,
una volta comprati o acquisiti tali fedeli, li liberi dal vincolo di
fedeltà che potrebbe rivendicare su di loro in forza di tale
vendita od acquisto [3].
È stabilito ancora che ove una persona, ente o collettività
non soggetta alla giurisdizione del Comune di Firenze o esente dalle
imposte o dagli oneri fiscali del Comune acquisti i diritti e le giurisdizioni
di cui sopra, sia condannata a una penalità di 1000 lire di fiorini
piccoli […] e costretta ad abrogare simile contratto o acquisto
e a rinunziarvi completamente; e anche il padre, i figli, i fratelli
o altri congiunti del compratore o acquirente siano costretti a fargli
compiere tale atto di abrogazione e rinunzia […]. E l’insieme
di queste disposizioni e ciascuna di esse abbiano luogo e vengano osservate
a partire dall’anno millesimo duecentesimo ottantesimo ottavo […].
Ma si intende e si dispone espressamente che le vendite, le alienazioni
e le concessioni compiute o da compiersi in futuro nei confronti del
Comune di Firenze, e aventi come oggetto le cose di cui sopra o parte
di esse, possano aver luogo lecitamente e senza penalità e siano
ritenute definitive e valide.
[1] Corrisponde all’anno 1289, secondo il computo moderno.
[2] Automaticamente, cioè, senza bisogno di sentenza giudiziaria
di nullità.
[3] Questo periodo (da: “Si intende tuttavia” in poi) mancava
nel testo del 1322 e venne aggiunto nel 1325.
|