Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
1. Donazione di terre all’abbazia umbra di Val di Ponte
Le fonti di gran lunga più numerose per la storia della proprietà
fondiaria nel secolo XI sono gli aridi contratti di donazione stipulati
da laici in favore di chiese e monasteri. Questo è tratto da Le più
antiche carte di S. Maria Val di ponte (Montelabbate), I, (969-1170),
a c. di V. DE DONATO, Roma, Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo, 1962 (Regesta Chartarum Italiae, XXXV), p. 25, n. 12. L’autore
della donazione è ricordato in un altro documento della raccolta: p. 42,
n. 20; è andato invece perduto un altro atto di donazione, del quale si
fa parola nel testo che traduciamo qui.
In nome di nostro Signore Gesù Cristo. Nell’anno millesimo cinquantesimo
ottavo dalla sua Incarnazione, indizione undicesima, nel mese di aprile,
in Perugia. Io Ranieri di Adamo, nel nome di Dio, insieme a Tederada mia
moglie, dono al Signor Giovanni abate del monastero di S. Maria, sito
in località Corpiniano, a titolo di oblazione e affinché
abbiamo luce ed eterna ricompensa […], in perpetuo […], il
manso detenuto da Pietro Rucio a Lupaccione o in località altrimenti
designata, con tutte le sue pertinenze. Se l’insieme dei beni che compongono
detto manso risulterà inferiore a sedici moggia, daremo un’integrazione
attingendo alle terre di cui siamo proprietari nella pianura e nei colli
tra il fiume Tevere e i Greppi. Diamo inoltre quattro pezzetti di terra
situati in prossimità del manso e di quel terreno recintato, che
demmo a suo tempo al suddetto monastero, in modo che si raggiungano in
tutto, e cioè insieme al terreno recintato, sette moggia, in conformità
con la misurazione e la designazione che ho fatto con il monaco Ranieri.
Sono dunque complessivamente ventitré moggia, che diamo con le
case, le vigne, gli orti, i prati, i pascoli, le selve, i saliceti, i
seminativi ed inoltre le acque e i mulini, i confini, gli arbusti, gli
alberi da frutto e quelli non fruttiferi o d’altro genere, gli accessi
e le uscite e tutte le pertinenze e tutto ciò che vi sta al di
sopra o al di sotto [1] […], con un atto di cessione materiale e
conforme alla legge, che compimmo col porre nelle mani del giudice Pietro
un ramo di una pianta d’olivo, che cresce davanti alla casa [2].
[1] Anziché usare un’espressione sintetica ed astratta come
il nostro: “con tutti gli annessi e connessi”, i notai medievali
inserivano negli atti di alienazione clausole lunghe e dettagliate (dette
“delle pertinenze”), di cui si offre qui un esempio. Esse
mantengono tuttavia un valore ipotetico e formulare, non attuale e concreto:
non è affatto sicuro, ad esempio, che le terre donate da Ranieri
comprendessero saliceti, pascoli ecc. Nondimeno, lo studio comparato di
queste clausole nelle varie regioni e in diverse epoche può fornire
qualche utile idea sui paesaggi agrari e sulle singole colture.
[2] Le alienazioni fondiarie erano accompagnate generalmente da un atto
formale e solenne, che sanciva il trasferimento effettivo del possesso:
il donatore; venditore ecc. consegnava nelle mani del donatario, compratore
o di un rappresentante di quest’ultimo – così nel nostro
documento – una zolla di terra, la scheggia di una capanna o il rametto
di un albero del fondo ceduto, od altri oggetti ancora.
|