Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
2. Concessione della badessa di S. Maria di Aquileia agli abitanti del
territorio di Cervignano
II documento, dell’ottobre 1062, è pubblicato nell’importante
libro di P. S. LEICHT, Studi sulla proprietà fondiaria nel
medio evo, ristampa, Milano, Giuffrè,1964 (la prima edizione,
in 2 voll., risale agli anni 1903-1907), p. 151, n. I. Un riassunto e
un breve esame del documento, a cura di G. PERUSINI, si leggono
nel volume di AA.VV., Testi e documenti per la storia del diritto
agrario cit., p. 42, n. IV, e sono poi ripresi in PERUSINI, Vita
di popolo in Friuli. Patti agrari e consuetudini tradizionali, Firenze,
Olschki, 1961, p. 97, n. N.IV.
In nome di Cristo, amen. Patto e convenzione tra Friderunda, badessa
del monastero di S. Maria d’Aquileia e Martino, Uduverto, Domenico […]
(seguono una settantina di altri nomi), uomini liberi che abitano
nel luogo e fondo di Cervignano, a Mùscoli, a Terzo, nella località
detta S. Martino e nei relativi territori.
La badessa dovrà confermare la concessione dei poderi e dei mansi,
con le vigne, le terre arative, i campi, i prati, le selve, i pascoli
e i terreni del monastero, che sono situati nel luogo e fondo di Cervignano,
a Mùscoli, a Terzo e nella località di S. Martino e sono
attualmente detenuti dagli uomini suddetti, i quali li avevano ricevuti
dalla badessa in affitto e dietro corresponsione di un censo.
La concessione è fatta in questi termini. Gli uomini di cui sopra
e i loro eredi terranno i poderi per i prossimi ventinove anni e sosterranno
le spese necessarie alla loro conduzione, vi abiteranno e ne usufruiranno
e ne faranno ciò che sembrerà loro opportuno, senza contestazioni
da parte della badessa e di chi le succederà né da parte
del monastero di S. Maria, purché i poderi vengano migliorati e
non deteriorati, registrino un progresso e non vadano in rovina.
Ciascuno dei concessionari dovrà versare annualmente, a ogni vendemmia,
la terza parte del vino, da consegnare alla spina [1]. Chi possiede un
intero campo a vigna [2] dovrà a titolo di vendemmiatico due pani, vino per un valore di 2 denari, carne per un valore di 2 denari,
una prestazione d’opera nella vigna, una nel prato, una nell’aia. Ogni
massaro deve fare ogni anno sei trasporti col carro da Cervignano ad Aquileia.
I concessionari, godranno in comune del diritto di raccolta, di pascolo
e di aratura nei territori compresi tra il lago di Sommaselva e la terra
di Castiglione, tra Prato Frascario e Cavenzano, e dalla Casa Sualdana
– dove è la tenuta di Rovedula e di Anfora – sino al Corno – dove
è la tenuta di Zumello.
Non dovranno essere imposte altre prestazioni oltre a quelle indicate.
[1] Si intende dire, probabilmente, che il lavoro e le spese della vinificazione
toccano integralmente ai concessionari, i quali sono tenuti a consegnare
un terzo del vino già fermentato, buono e puro, mentre spetteranno
a loro le vinacce e il secondo vino.
[2] In Friuli, come in altri territori dell’Alta Italia, il “campo”
era un’unità locale di superficie agraria, con valori differenti
da zona a zona: il campo aquileiese corrispondeva a mq. 5117 (PERUSINI,
Vita di popolo cit., p. 246).
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