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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione III – La proprietà fondiaria nella prima età comunale

4. Una concessione enfiteutica dell’eremo di Fonte Avellana

Traduzione integrale dalle Carte di Fonte Avellana, 1 (975-1139), a c. di C. PIERUCCI e A. POLVERARI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1972 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, IX/1), p. 305, n. 140. Simili a questo sono i contratti editi alle pp. 235 n. 105, 244 n. 110, 295 n. 134, 303 n. 139, 318 n. 177.


In nome di nostro Signore Gesù Cristo. Nell’anno millesimo centesimo ventesimo primo dalla sua Incarnazione [1], in un giorno del mese di aprile, indizione tredicesima, in Cagli. Nel nome di Dio io, Signor Giovanni, per grazia di Dio preposto nella chiesa di S. Croce dell’eremo di Fonte Avellana, nel giorno presente, di mia spontanea volontà e con il consenso del Signor Ranieri, per grazia di Dio priore e rettore dell’eremo, do e concedo mediante carta di enfiteusi a te, Amizo del fu Adamo, per metà, e per l’altra metà a te, Guido del fu Uberto, e ai vostri figli e nipoti maschi tutti i beni che avevate dato in proprietà alla chiesa suddetta, a beneficio dell’anima vostra e dell’anima dei vostri parenti, e che attualmente avete e detenete entro il contado di Cagli e la pieve di S. Fabiano, in località Castratoni: e cioè la terra coltivata e messa a vigna e quella non coltivata, con tutti gli alberi che vi stanno sopra; così che per questa carta voi l’abbiate, la teniate, la possediate, la rendiate migliore, la sfruttiate e ne facciate tutto ciò che parrà opportuno a voi, che di questa terra avete fatto richiesta, e ai vostri figli e nipoti maschi, ferma restando la proprietà della chiesa suddetta. Se uno di voi sarà morto senza eredi maschi, la sua parte di questa terra andrà al sopravvissuto.

Ogni anno dovrete versare un canone di tre denari di Pavia e la decima dei prodotti, nella festività di S. Angelo di settembre [2], alla chiesa suddetta che è proprietaria della terra; dovrete inoltre un pezzo di carne e due focacce, a Natale, ed ogni anno, fino alla terza generazione, un’opera per la mietitura, una per i lavori della vigna e due opere con un paio di bovi [3].

A voi, che ne avete fatto richiesta, e ai vostri figli e nipoti maschi promettiamo che noi, i concedenti di cui sopra, e i nostri successori terremo fermi, garantiremo e difenderemo in giudizio contro chiunque tutti i beni qui indicati. Se così non faremo, se cercheremo di contravvenire alle disposizioni di questa carta o di invalidarla o di non osservarne tutti i punti, noi concedenti e i nostri successori saremo obbligati a dare a voi, suddetti richiedenti, e ai vostri figli e nipoti maschi 2 lire d’argento: dopo il versamento della penale questa carta, con ciò che in essa si legge, dovrà rimanere valida e immutata.

Fatto nel mese e nell’indizione indicati sopra, a Cagli.

Segno di mano del Signor priore Ranieri.

Segno di mano del Signor preposto Giovanni, che per conto del suddetto priore richiese la stesura di questa carta.

Segno di mano di Martino di Raino e di suo figlio Atto e di Custulo di Raino: questi tre furono chiamati a testimoniare.

Io, Giovanni notaio, scrissi questa carta e le diedi compimento.

[1] In realtà 1120.

[2] S. Michele Arcangelo, 29 settembre (termine consueto di versamento dei canoni fondiari).

[3] Un’opera vuol dire una giornata di lavoro, ovviamente non sulla terra condotta in enfiteusi ma su altri campi del padrone.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05