Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
5. Cessione di terre in pegno nella Valle del Serchio e presso Cagli
Il testo di (a) si legge nelle Carte dell’Archivio Capitolare
di Pisa, 4, (1101-1120), a c. di M. TIRELLI CARLI, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 1969 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae,
VII/4), p. 143, n. 64. È un contratto del 16 aprile 1114, simile
ad altri due, rispettivamente del 1112 e del 1120, editi nel medesimo
volume (pp. 111 n. 50, 213 n. 96); rapporti più complessi, derivanti
da contratti di questo tipo, sono documentati a pp. 171 n. 17, 186 n.
84. Il testo di (b), del 1126 o 1127, è tratto dalle Carte
di Fonte Avellana, 1, cit., p. 332, n. 154. Più che la differenza
formale tra i due documenti (il primo è una tipica vendita con
clausola di riscatto annessa a guisa di codicillo, il secondo si manifesta
in modo più esplicito come una cessione di pegno) interessano le
differenze sostanziali quanto al termine di restituzione e al modo in
cui vengono percepiti gli interessi dai creditori. Le indicazioni di confine
in (b) attestano, come spesso accade, la tendenza del proprietario ad
arrotondare i propri fondi.
a/ Io, Bonimino del fu Ubaldo, rendo noto come
per mezzo della presente carta io venda e consegni a te, Andrea di Giovanni,
tutte le case, cascine, terre e beni che risultano di mia appartenenza
nella località di Limiti presso la chiesa di S. Giovanni […],
per le quali cose ho ricevuto in compenso da te un anello d’oro del valore
di 20 soldi […] Fatto in Pisa […]
La carta è stata stipulata in questi termini: se io, detto Bonimino,
i miei eredi o un mio rappresentante saremo in grado di dare e di versare
a te, detto Andrea, ai tuoi eredi oppure a un tuo rappresentante, in un
qualunque giorno da noi scelto, entro i tre anni prossimi venturi, 20
soldi d’argento in buoni denari di moneta di Lucca – computando 12 denari
per ogni soldo – e un interesse di 4 denari al mese per il periodo suddetto
e tutti i prodotti della terra in questione […], la presente carta
non avrà più alcun valore e tornerà in mano mia;
se invece non avrò rispettato tale impegno, tu avrai in proprietà
tutti i beni designati nella presente carta e potrai farne ciò
che vorrai, senza contestazione alcuna.
b/ In Cagli. Io, Ugolino del fu Ranieri, do, consegno
e trasferisco alla chiesa dell’eremo di S. Croce di Fonte Avellana
e a te, Signor priore Pietro, e ai tuoi successori la mia vigna dominicale
nel fondo Sanguineto del contado di Cagli […]; i confini: sul primo,
sul secondo e sul terzo lato sono possedimenti della chiesa suddetta,
sul quarto lato – che si ricongiunge al primo – possedimenti di Pezo di
Giovanni. Entro questi confini cedo quanto è detto sopra a titolo
di pegno per 20 soldi di denari rafforzati e per metà del primo
vino prodotto dalla vigna in questione. In futuro il pegno tornerà
in mano mia o dei miei eredi se vi avrò pagato il mio debito, cosa
che potrò fare in qualunque momento. Se non lo pagherò,
voi avrete e deterrete il pegno finché non sarete stati soddisfatti.
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