Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
6. Il monastero di S. Cipriano di Murano compra terreni per poi cederli
in Iivello ai venditori
Concessioni livellarie si trovano in grande quantità nel
Codice diplomatico padovano dall’anno 1101 cit., e meritano uno studio
comparativo approfondito. Quella che traduciamo sotto la lettera (b),
edita nel vol. I, p. 194, n. 246, presenta motivi particolari di interesse:
è riconosciuto espressamente ai livellari il diritto di vendere
i beni concessi loro; tra gli oneri dei livellari sono prestazioni d’opera
e albergarie; si fissa per le vigne un canone parziario differenziato,
a seconda che si tratti di vigne già impiantate o da piantarsi
(per questo aspetto si faccia un confronto con un livello del 1130: ibid.,
p. 170, n. 214); soprattutto, la concessione in livello ai coniugi ha
per oggetto terre delle quali essi erano stati proprietari: il 20 febbraio
del 1133 i due le vendettero al monastero di S. Cipriano – è il
documento che traduciamo sotto la lettera (a), edito nel volume citato;
p. 193, n. 245 – per riceverle indietro, il giorno stesso, a titolo livellario
(per un altro esempio cfr. ibid., pp. 196-197, nn. 249-250). Ordinarie
nei livelli del territorio padovano del secolo XII sono le altre clausole
di (b): perpetuità della concessione, canone misto di denaro e
di una determinata quota dei prodotti – con l’aggiunta di un amiscere
– e attribuzione ai livellari dell’onere di trasporto del canone.
a/ Risulta che noi, Enrico di Fosca e Antonia,
coniugi, che facciamo professione di vivere secondo la legge longobarda
[…], abbiamo ricevuto da te, Signor Rodolfo, priore di S. Cipriano
di Venezia, per conto del tuo monastero, argento e altri oggetti del valore
di 48 lire di denari Veronesi, prezzo definitivo e tra noi convenuto di
tutte le case e i beni immobili – vigne, campi, prati, selve, paludi,
zone di pesca e di caccia, con i diritti di godimento sulle acque e sulle
condotte d’acqua e con i diritti di raccolta e di pascolo e il godimento
delle terre incolte e con ogni diritto annesso al suolo di nostra proprietà
– nella villa di Campolongo e nella sua curtis e nel
suo territorio nonché in tutto il territorio della Saccisica. Si
tratta complessivamente di 40 campi a misura di pertica tra vigne, altre
terre a coltura e terreni boscosi da dissodare. Per il prezzo suddetto
si intendono comunque venduti tutti i beni che risultino di nostra proprietà
a Sacco e nel Regno Italico, eccezion fatta per un mulino a Campo di Cornio,
che manteniamo in nostra proprietà, e per i beni che abbiamo in
pegno.
b/ Per convenzione tra il Signor Rodolfo, per grazia di Dio priore nel
monastero di S. Cipriano di Venezia, e i coniugi Enrico di Fosca e Atonia
[…] furono dati a questi ultimi a titolo di livello e dietro versamento
di un fitto, in perpetuo, i terreni che costituivano il manso già
tenuto e coltivato dai coniugi, da questi ceduto ai monaci, sito nel territorio
della Saccisica, nella villa di Campolongo e nella sua curtis
e territorio […]. Se i conduttori vorranno alienare i beni qui concessi,
dovranno darli al monastero, ove esso voglia comprarli, e con uno sconto
di 10 soldi veronesi sul prezzo fatto ad altri; se poi il monastero non
vorrà comprare tali beni, i conduttori potranno venderli a chi
vorranno, tranne che a persone più potenti, e purché rimangano
validi i rapporti qui stabiliti […].
Ogni anno, nella festività di S. Stefano o il giorno precedente,
dovranno essere dati al monastero 10 soldi di denari veronesi nonché
una spalla di porco e due focacce di frumento – oppure una focaccia sola,
nel caso che questo amiscere venga consegnato in Campolongo –
e uno staio di grani ogni sei, un fastello di lino ogni sei, preparato
e legato per il monastero allo stesso modo con cui i conduttori preparano
e legano il proprio lino, e la metà del vino prodotto nelle vigne
già piantate: per le vigne che saranno eventualmente piantate dai
conduttori, essi daranno un’urna di vino su tre. Dovranno ancora le albergarie,
quando il priore o i suoi messi ne faranno legittima richiesta, senza
contestazioni. Ogni anno, inoltre, dovranno lavorare a proprie spese un
campo di terra [1], coltivandovi quei grani che il priore Tutti i canoni
di cui sopra, fatta eccezione per le albergarie, dovranno essere portati
dai coniugi e dai loro eredi, di persona o tramite loro messi, fino a
Conche o a S. Cipriano: quando poi sarà istituito nella curtis
e nel territorio di Rosara o di Lova un porto o un magazzino per il vino
e per gli altri prodotti che S. Cipriano ritrae dalle terre di Corte e
di Campolongo, allora i canoni potranno essere versati lì.
[1] Intendi: di proprietà del monastero e non compreso tra i terreni
concessi ai coniugi. Per il “campo” cfr. qui sopra doc. n.
2,
nota 2. Oggi il campo padovano misura circa mq. 3800.
|