Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
4. Obblighi e divieti imposti dal Comune di Bergamo ai Comuni del contado
In queste rubriche, appartenenti alla redazione statutaria bergamasca
degli anni 1237 e seguenti (Antiquae Collationes Statuti veteris
Civitatis Pergami, ed. G. B. ADRIANI,in Historiae Patriae Monumenta,
XVI/2, cit., Collazione XII, rr. 7, 9 e 10, coll. 1989-1990), sono contenuti
elementi tipici della legislazione dei Comuni dominanti dell’Italia
centro-settentrionale: frequenti, in particolar modo, sono le sanzioni
contro le minacce e gli attentati alla libertà di coltivazione (c)
e di commercio della terra (b), mentre il principio della
responsabilità collettiva delle comunità rurali (a, c)
costituì uno dei cardini del sistema di dominio cittadino nel contado.
Utile punto di partenza per un censimento delle norme statutarie di questo
tipo potrà essere il saggio di B. Rossi, La politica agraria dei
comuni dominanti negli statuti della bassa Lombardia, in AA.VV.,
Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli, II, Padova, C.E.D.A.M.,
1939,pp. 403-436.
a/ Il reggitore di Bergamo dovrà far giurare i consoli
[1] delle ville appartenenti alla giurisdizione
cittadina che essi provvederanno e si adopreranno affinché le terre
sterili e senza frutto, situate nel loro territorio, siano rese fruttifere
e fertili: e ciò mediante la piantagione di alberi domestici, o comunque
destinati a esser coltivati, o mediante la semina o negli altri modi
che sono più convenienti allo scopo indicato. E abbiamo stabilito che
il reggitore dovrà fare inserire, nel giuramento prestato dagli uomini
delle ville e delle località soggette a Bergamo, l’obbligo per il Comune
di ogni località a far sì che tutti i vicini aiutandosi l’un l’altro,
piantino, mantengano e facciano crescere nel loro territorio dodici
castagni per ciascuno, entro sei mesi dall’entrata in carica del podestà
locale. Ciò sarà fatto nelle località dove solitamente si piantano castagni,
nei mesi di febbraio e di marzo e nei periodi più adatti.
b/ Abbiamo stabilito e ordinato che nessun Comune rustico del contado possa emanare statuti né
ordinamenti che proibiscano ai vicini di vendere terre e beni fondiari ai nobili o ai cittadini
abitanti in quel Comune o comunque nel territorio soggetto a Bergamo, oppure proibiscano di
commerciare con essi. Ogni statuto del genere dovrà essere considerato, ipso iure, nullo.
Questa norma entrò in vigore nel secondo giorno dopo l’inizio del mese di luglio MCCXLIII.
c/ Abbiamo stabilito che ove per causa di qualche potente un cittadino,
un nobile o un rustico non riesca a far lavorare le sue terre e i suoi
poderi e a ritrarne la rendita e i prodotti, il reggitore o i reggitori
(del Comune di Bergamo) debbano costringere il Comune della località
o della villa, nel cui territorio sono comprese le terre in questione,
a farle lavorare e a dare al proprietario la metà dei prodotti. Se poi
tale Comune non farà lavorare la terra in questione, il reggitore o
i reggitori (del Comune di Bergamo) dovranno costringerlo a dare al
proprietario un valore corrispondente a quanto gli è dovuto.
[1] Cioè i membri del Comune
rurale.
|