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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

8. I prestiti su pegno negli Statuti di Como

Nel 1272 e nel 1281 le autorità di Como dovettero definire in dettaglio tutti i periodi di guerra, esterna o interna, che la città aveva attraversato dal 1239 in poi, perché di tali periodi non si tenesse conto ai fini delle prescrizioni (per un principio analogo cfr. Sez. II, doc. n. 7): il lettore potrà leggere questi provvedimenti nel capitolo CCXCVI del Liber Statutorum Consulum Cumanorum iustitiae et negotiatorum, ed. A. CERUTI in Historiae Patriae Monumenta, XVI/1, Torino, Bocca, 1876, col. 109. Il problema si poneva in modo particolare per le vendite con patto di riscatto, dove una volta scaduto il termine per la restituzione del capitale e degli interessi (che assumevano qui, rispettivamente, la forma di “prezzo” e di “affitti”), il compratore-creditore acquistava la proprietà definitiva del pegno: così, già prima dei provvedimenti citati, era stato necessario emanare un capitolo statutario che prorogasse le scadenze nelle vendite pignoratizie. È questo il primo dei due capitoli che qui traduciamo; nel secondo, del 1276, la forma di proroga è più ampia, e sono fissate inoltre alcune modalità fondamentali per il computo degli interessi. Ambedue i capitoli sono tratti dall’edizione citata, col. 71.


173. Nell’anno millesimo duecentesimo cinquantesimo ottavo, nel mese di ottobre, è stato stabilito che tutte le vendite, fatte con il patto di venire rescisse entro un periodo determinato, e il cui termine non fosse ancora scaduto alla data di martedì, tredicesimo giorno prima della fine di giugno (18 giugno), ultimo scorso, vengano prorogate. Il termine di ognuna di tali vendite venga cioè prorogato e si ritenga prorogato in futuro per tanto tempo, quanto è durato lo stato di guerra nella città di Como. Così che all’entrata in carica degli attuali podestà tutti questi contratti di vendita si intendano ricondotti nella medesima situazione in cui erano alla data suddetta di martedì, tredicesimo giorno prima della fine di giugno, ultimo. scorso, e per esse si intenda sospesa la prescrizione per tutta la durata della guerra.

174. Nell’anno millesimo duecentesimo settantesimo sesto, nel , giorno di domenica, ventesimo dopo l’inizio di dicembre, è stato stabilito per tutte le vendite fatte negli ultimi ventinove anni con patto di rescissione […], quanto segue. Il debitore, i suoi eredi o aventi causa abbiano la facoltà di esigere e riscattare i beni venduti, dietro versamento del prezzo e degli affitti arretrati – i quali non dovranno eccedere i 2 soldi per lira [1] – nonostante che sia scaduto il termine per il riscatto. Nel valutare i frutti percepiti dal compratore, se ne deve scontare il valore prima dagli affitti, poi dal prezzo; man mano che viene rimborsato il prezzo, devono essere diminuiti in proporzione anche gli affitti. E una volta che siano stati versati loro prezzo e affitti, al modo che si è detto, i compratori sono tenuti a compiere l’atto di retrocessione e retrovendita, come indicato nel patto. In tale materia si proceda in forma sommaria.

[1] Il tasso annuale di interesse (percepito dal creditore in forma di canone d’affitto dei beni da lui tenuti in pegno) non avrebbe dunque dovuto superare il 10%.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05