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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > IV, 9

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

9. Due contratti di mezzadria nel Senese

Il volume di I. IMBERCIADORI, Mezzadria classica toscana, con documentazione inedita dal IX al XIV sec., Firenze, Vallecchi, 1951, è interessante soprattutto per la parte documentaria: si tratta di 41 atti, compresi quasi tutti tra la metà del secolo XII e la metà del XIV, che attendono ancora un’analisi storica dettagliata. In gran parte sono contratti del territorio senese, come i due che traduciamo qui (loc. cit., pp. 89 n. 13, 100 n. 22, rispettivamente del 14 giugno 1254 e del 4 aprile 1282). Sono di particolare interesse, nel primo documento, l’esplicito impegno del mezzadro a non lavorare altre terre se non quelle del padrone attuale, nel secondo l’impegno ad assumere stabilmente e a stipendiare un ragazzo di fatica.


a/ Io, Guglielmo del fu Ghiberto, agendo per me e per i miei fratelli […], loco e concedo a titolo di locazione a te, Dietaviva di Martino Lebdi, che ricevi in conduzione per te e per tuo fratello Ugolino, un podere con vigne sito a Lestina, con le sue pertinenze e con una casa e una capanna – eccettuata la terra in località Noceto, che era dei figli di Guglielmino, ed eccettuati quegli olivi che non erano stati concessi ai precedenti detentori del podere: Bonico e Bonagrazia – affinché tu vi lavori per tre anni interi a partire dalla festività di S. Michele di settembre prossima ventura. Prometto di darti la metà dei buoi nonché, ogni anno, la metà di tutte le sementi e di tutti gli attrezzi di ferro e delle altre cose che servono al lavoro, vale a dire delle masserizie […]. Ed io, il conduttore suddetto, ti prometto […] di lavorare il podere e le vigne bene e con diligenza, nei tempi opportuni e nel modo consueto per un buon lavoratore. E ti prometto di conferire la metà di tutte le sementi, la metà dei buoi, degli attrezzi di ferro e delle altre cose che servono al lavoro, vale a dire delle masserizie, e di portare a Siena nella tua casa, a mie proprie spese, la metà di tutti i prodotti del podere in questione; soltanto per il mosto non avrò l’obbligo del trasporto a Siena. Prometto inoltre di dar da mangiare e da bere adeguatamente, al tempo della mietitura, della trebbiatura e della vendemmia, a te o a uno dei tuoi fratelli oppure a un vostro agente. E di non lavorare altre terre e vigne oltre a quelle del podere suddetto. E prometto che per la durata del contratto io e la mia famiglia custodiremo e governeremo le bestie, secondo la tua volontà, e che al termine del periodo indicato sopra lasceremo nel podere tutta la paglia, la lolla e il letame che ci sarà allora, eccetera; e che riconsegneremo le vigne con i pali così come stanno adesso e la stessa estensione di terra a coltura che c’è adesso.


b/ Io, Vanni del fu Ildibrandino da Renaccio, dichiaro di avere ricevuto in conduzione mezzadrile da te, Cionino del fu Giovanni Uberti da Siena, tutto il tuo podere posto a Renaccio e cioè le terre, le vigne, la casa, le lame [1], i prati e i pascoli […], per lavorarlo, tenerlo, possederlo e usufruirne per cinque anni interi a partire dalla prossima festività di S. Maria di agosto. E ti prometto di stare e risiedere stabilmente nella casa del podere per tutto questo periodo, insieme alla mia famiglia; e ti prometto che terremo con noi un garzone, perché partecipi alla lavorazione del podere, al quale darò il necessario per vivere e un salario annuo di 8 lire di denari. Prometto inoltre di comprare con i miei soldi, al prezzo di 24 lire di denari minuti, un paio di buoi con i quali lavorerò le terre del podere e che non presterò ad alcuno senza un tuo speciale permesso e nemmeno userò per trasporti. Prometto di compiere tutti i lavori sul podere e sulle sue terre bene e proficuamente, nei tempi opportuni, nel modo usato da un buon lavoratore osservante della legge, e di mettere nel podere, nei luoghi dove ciò sarà necessario, tutto il letame che si trovi nella stalla della casa suddetta. E ti prometto di seminare […] ogni anno […] 8 staia d’orzo, 12 di spelta, 4 di fave, 4 di lino, 4 di vecce e tanto frumento quanto sarà necessario, e di dare a te ogni anno, senza diminuzione o sottrazione alcuna, la metà di tutti i prodotti che Dio ci manderà su questo podere, recandotela a casa al tempo del raccolto. Quanto alla vigna del podere, prometto di compiervi ogni anno, per tutto il periodo indicato, tutti i lavori in maniera buona e proficua: prometto cioè di potare, di piantare i pali, di legare le viti e di propagginarle, di fare le operazioni di scavo e di rincalzatura e tutte le altre cose utili, nel modo consueto; e di dare a te ogni anno la metà di ogni prodotto della vigna, consegnandolo nella tua casa di Renaccio e riponendo e governando il vino nei tuoi tini. Al tempo della raccolta delle messi e al tempo della vendemmia terrò a mie spese un garzone che conservi e custodisca la parte che ti spetta. Prometto inoltre di tenere in sòccida, per tutto il periodo indicato, ventiquattro pecore con i loro nati, delle quali io metterò e conferirò un terzo, tu gli altri due terzi; a te darò la metà di ogni prodotto e provento che Dio mi farà ricavare da queste pecore, cioè della lana e del formaggio, senza diminuzione alcuna e per tutto il periodo indicato. E prometto di tenere in sòccida nel detto podere, per tutto il periodo indicato, sei arnie con le api, un terzo delle quali sarà conferito da me, due terzi da te; a te darò la metà di ogni prodotto, che Dio ci avrà concesso, di queste api, cioè la metà della cera e del miele […], e al termine del periodo indicato dividerò arnie e api in due parti: una per te, l’altra per me. Prometto inoltre di governare e riporre ogni anno tutta la paglia, il fieno e le altre cose e di consegnarti annualmente […], recandole nella tua casa di Siena, 5 salme tra fieno e paglia, per le quali pagherò io la gabella [2]. Io potrò disporre dello strame che dovesse avanzare in seguito a morte delle bestie mantenute da me nel podere. E prometto che per tutto il periodo indicato ti darò ogni anno, recandole nella tua casa di Siena, quattrocento uova e quattro paia di capponi per la festa di Ognissanti: a questo fine mi sarà consentito di tenere nel podere tutto il pollame che vorrò. E ti prometto di tenere e fare ingrassare a mie spese due porci all’anno, che tu dovrai procurare […] comprandoli con i tuoi soldi al prezzo di 50 soldi di denari senesi; dopo averli ingrassati ne farò divisione a metà, ogni anno a Pasqua di Resurrezione: una metà per te, l’altra per me a compenso dell’ingrasso. Prometto che al termine del periodo indicato ti lascerò 24 staia di terra messa bene a coltura, con due solcature: se avrò messo a coltura più di 24 staia del podere, faremo apprezzare tale lavoro da due amici del paese. Prometto, sotto pena di 25 lire di denari senesi, di non tagliare né divellere con dolo viti e alberi del podere, di non svellere i pali della vigna, di riconsegnare il podere libero e disponibile al termine del periodo suddetto, di non cederlo in locazione a terzi, né in tutto né in parte, senza un tuo speciale permesso e di rispettare e osservare tutte le clausole di cui sopra.

[1] Strisce di terra formatesi per alluvione fluviale o per interramento di stagni o pantani.

[2] La salma era una misura di capacità per gli aridi, dell’ordine di una ventina di kg. Sotto il nome di gabelle si comprendevano soprattutto le imposte indirette, tra cui erano di particolare importanza quelle sulle vendite e quelle sul transito delle merci; il documento si riferisce alla “gabella delle porte”, che colpiva ogni merce al momento in cui veniva introdotta in città.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05