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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

16. Rapporti di colonìa parziaria inseriti in contratti di mutuo

Nel libro di G. CHERUBINI, Una comunità dell’Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze, Olschki, 1972, pp. 116-127, si trova l’interessante descrizione dell’attività di un prestatore di danaro, Uguccio di Rigaccio, svolta nell’ambito di un piccolo territorio rurale dell’Appennino (nella zona immediatamente a sud-est di Bagno di Romagna). Sono di particolare interesse i due contratti di mutuo che il Cherubini analizza alle pp. 124-125 e che noi traduciamo qui, dopo averli trascritti dal protocollo notarile, inedito, di Ser Boldrone da Civitella (Archivio di Stato di Firenze, Notarile antecosimiano, B 2816, cc. 109/121 e 112v/124v).


Il ventinovesimo giorno del mese di gennaio (1315), nella casa di Guiduccio di Brunello della Villa del Trivio, alla presenza dei testimoni Maffeo di Balduccio, Orlandino di Bonaccorso e Spilliatto della Villa del Trivio. Donna Debene, vedova di Ranieri di Palmieri della Villa del Trivio, e suo figlio Nero dichiararono di avere ricevuto in mutuo da Uguccio di Rigaccio da Montecoronaro 100 soldi di denari ravennati minuti, […] che promisero, ciascuno in solido, di restituire di qui a tre anni, sotto pena del doppio eccetera. Per questi denari i debitori obbligarono e diedero in pegno due pezzi di terra – uno nella curtis di Verghereto nella località chiamata Lama dei Ciaffi,confinante con Orlandino, con Adalascia e con il fossato, eccetera, l’altro nella curtis del Trivio nella località chiamata Le Lastre, confinante con Bandino, con la via e con Servio, eccetera – con il patto che il detto Nero debba lavorare queste terre e dare al detto Uguccio la metà dei prodotti, e che Uguccio sia tenuto a scontare dalla somma di denaro sopra indicata 2 soldi di denari ravennati per ogni mina di grano e 18 denari per ogni mina di altri cereali. Nero e la madre potranno riscattare in qualunque momento le terre di cui sopra, ma soltanto dopo la mietitura. Nell’anno del Signore millesimo trecentesimo quindicesimo, indizione tredicesima, essendo vacante la Chiesa di Roma [1], il giorno sesto del mese di ottobre, nella casa di Mino calzolaio del Trivio, essendo presenti in qualità di testimoni il detto Mino, suo figlio Ghigo, Guido di Asatiele e Piendo del Trivio. Fuccio del fu Riccio della Villa del Trivio dichiarò di avere ricevuto in mutuo da Uguccio di Rigaccio da Montecoronaro 10 lire di denari ravennati minuti, […] che promise di restituirgli entro i prossimi cinque anni, sotto pena del doppio. Per questi denari Fuccio obbligò e diede in pegno a Uguccio un terreno recintato sito nella Villa del Trivio sotto la casa dei detto Fuccio, confinante con la via, con la terra di Domenico e e di Serpillo e con la terra di Bonomo e di Tosino, con il patto che Fuccio sia tenuto ogni anno a lavorare e seminare a proprie spese il terreno in questione e a consegnare a Uguccio la metà dei prodotti, e che Uguccio sia tenuto a scontare dalla somma di danaro indicata sopra 2 soldi di denari ravennati per ogni mina di frumento e 18 denari per ogni mina di altri grani. Fuccio potrà riscattare il terreno di cui sopra in qualunque momento, dopo la mietitura.

[1] Dopo la morte di papa Clemente V (20 aprile 1314) trascorsero più di due anni senza che venisse eletto un successore.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05