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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

17. Tutela e incremento del patrimonio agricolo negli Statuti aretini

Abbiamo scelto quattro rubriche, tra quelle assai numerose riguardanti l’agricoltura, nello Statuto di Arezzo (1327), a c. di G. MARRI CAMERANI, Firenze, 1946 (Fonti di storia aretina, I): rispettivamente le rr. 50, 53 e 54 del Libro I (pp. 35-37) e la r. 112 del Libro IV (p. 252). Le norme che puniscono i danneggiamenti, in particolare dei seminativi e delle colture legnose, hanno un posto importante in tutti gli Statuti delle città dominanti, e costituiscono poi parte essenziale degli Statuti rurali. Più sporadiche e disorganiche sono le disposizioni intese a promuovere determinate colture o lavori di sistemazione agraria; in quasi tutti gli Statuti si trova comunque qualche rubrica che impone ai proprietari, in ragione dell’entità dell’azienda o dell’ubicazione dei terreni, l’obbligo di piantagioni arboree, di colture ortive o industriali, insomma di quegli investimenti che potevano essere facilmente trascurati perché richiedevano un maggiore impegno di altri o non assicuravano un guadagno immediato. Nella rubrica che proibisce l’incenerimento degli alberi (la cenere era largamente usata come fertilizzante come in molte economie agricole arretrate), si noti l’accenno ai sindaci, rappre sentanti elettivi dei castelli e dei villaggi del contado, responsabili per la loro comunità nei confronti del Comune dominante.


Chi ha dei cani nelle cortine e nella camparia della città di Arezzo [1] li deve tenere legati dalla metà di agosto sino alla metà di ottobre, per evitare che facciano danno nelle vigne quando l’uva è matura. I contravventori saranno puniti con un banno di 40 soldi, imposto dal notaio del piano [2] ogni volta che si verifichi l’infrazione; il padrone di un cane che abbia recato danni sarà tenuto inoltre al completo risarcimento della parte lesa. Le guardie segrete [3] dovranno denunziare ogni padrone di cani che arrechino danno o non siano legati […] Nel periodo indicato sopra sarà tuttavia consentito, a chi voglia portare i cani a spasso, di condurli al guinzaglio: e nel caso che avvistino un animale selvatico, chi li conduce potrà sguinzagliarli perché lo prendano, senza penalità. Queste norme non si estendono ai cuccioli, che portino al collo un uncino [4]. Le penalità sono raddoppiate se i fatti sono commessi di notte – escluso, anche qui, il caso di cittadini che portino in giro cuccioli.

Chiunque possieda, nel contado e nelle cortine di Arezzo e nel piano della città, terreni e fondi situati presso fiumi o torrenti è tenuto a piantare almeno un filare di pioppi o di salici lungo tali torrenti e fiumi: pena di 10 soldi per ogni contravventore. E nessuno dovrà scortecciare, incidere, svellere o comunque rovinare questi alberi: pena di 20 soldi per ogni albero e per ogni volta che sia commessa l’infrazione, e l’obbligo al completo risarcimento della parte lesa […]

Chiunque detenga, nelle cortine e nel contado di Arezzo, un paio di bovi è tenuto a far coltivare e mantenere ad orto almeno mezzo stàioro tavolare [5]: pena di 20 soldi […]

Poiché la produzione di cenere comporterebbe una rapida distruzione di querce, cerri ed altri legnami, vietiamo don il presente Statuto che alcuno faccia cenere nel contado e districtus di Arezzo o venda legna a chi voglia farne cenere. Pena 25 lire per ogni contravventore e per ogni volta che sia commesso il delitto; chiunque potrà sporgere la denunzia e muovere l’accusa: non verrà fatto il suo nome e avrà metà del banno. I sindaci del contado dovranno denunziare questo delitto, al pari degli altri alla cui denunzia sono tenuti, e in caso di omissione incorreranno nella penalità prevista dagli Statuti del Comune di Arezzo. Quanto sopra dovrà essere bandito pubblicamente per la città di Arezzo.

[1] In tutti i Comuni medievali italiani era riconosciuto un particolare statuto agli edifici e alle terre immediatamente circostanti la città: tali i “borghi”, i “sobborghi”, e ad Arezzo le cortine, la camparia (fasce territoriali del raggio di 5 e 1,5 miglia, rispettivamente, a partire dalla cerchia più esterna delle mura urbane), il piano della città.

[2] Di questo pubblico ufficiale parla la rubrica 11 del Libro I degli Statuti.

[3] Custodes celati: svolgevano essenzialmente funzioni di polizia campestre, sporgendo le loro denunzie segretamente e senza nessun obbligo di prova per le contravvenzioni che non eccedessero i 40 soldi; se ne parla soprattutto nelle rubriche 39-40 del Libro I.

[4] Come segno di riconoscimento.

[5] Stariore ad tabulam: non so se corrisponda al moderno staio aretino = 5 tavole = 1700 mq circa.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05