Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
21. L’enfiteusi negli Statuti di Perugia
Negli statuti in volgare umbro, promulgati a Perugia nel 1342, si
legge una lunga rubrica “De la ragione emphiteotica” che disciplina
le controversie tra proprietari ed enfiteuti allo scopo di evitare “fraude
e pericogle” insiti in questo tipo di rapporto: Statuti di
Perugia dell’anno MCCCXLII, I, a c. di G. DEGLI AZZI, Roma,
Loescher, 1913 (Corpus Statutorum Italicorum, IV), pp. 392-393 (Libro
II, rubr. LXX). Ad essa fa seguito la rubrica che riproduciamo qui, dove
si obbligano i proprietari di beni concessi in enfiteusi o livello a cederne
là proprietà agli enfiteuti o livellari che ne facciano richiesta, in
cambio di altre terre (“permuteno”) o di danaro (“componano”)
(ibid., pp. 393-394). L’obbligo è tassativo per i proprietari laici,
mentre per i proprietari ecclesiastici si prevede prima un’opera
di persuasione delle massime autorità cittadine e, ove questa riesca vana,
una decisione da prendersi dal Maggior Consiglio caso per caso.
Con ciò sia cosa che en la citade, borghe e contado de Peroscia siano
molte case e posessione libellarie d’aglcune chiesie e anche mo de le
spetiale persone secolare, e le quale a esse chiesie e secolare pertengono
per ragione enfiteotica, statuimo che la podestà e ’l capetanio e gle
priore de l’arte deggano, a pena de .c. livere [1]
de denare, trattare con gle rettore d’esse chiesie e tutte per possa
endure [2] che esse cose enfiteotiche
permuteno con gle possedetore d’esse overo per altro titolo componano
con esse, si che le ditte cose per gle possedetore per giusto titolo
e senza pecato se posseggano e non per ragione enfiteotica, e quisto
a istantia e a petitione de gl’avente le cose a libello overo enn enfiteosi
a gl’arbetre aleggere, cioè uno per parte de la chiesia e l’altro per
la parte de la permutatione se faccia adomandante [3]
e secondo la stima loro così se proceda a la permutatione far fare.
§ Ma se sironno laice avente le cose enfiteotiche, el segnore sia costretto a petitione
del possedente detenetore permutare overo vendere, poste gl’arbetre al modo preditto.
§ E se con gle rettore d’esse chiesie overo alcuno de loro componere non podessero,
la podestà e ’l capetanio le preditte cose poner facciano al maiure conseglo de la citade e,
secondo cho el ditto conseglo giudecherà, così se proceda e faccia.
[1] Livere = lire.
[2] per possa endure = per
riuscire a indurle.
[3] Saranno cioè designati
due arbitri, uno di parte della chiesa proprietaria, l’altro di parte
dell’enfiteuta: essi stabiliranno l’entità dei beni che l’enfiteuta
deve dare in permuta, oppure la somma che deve versare, per ottenere
la piena proprietà dei beni tenuti sino ad allora in enfiteusi.
|