Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
22. Norme sul commercio dei prodotti agricoli negli Statuti di Ferrara
e di Parma
Il progressivo irrigidimento della politica annonaria del Comune
ferrarese è documentato in una serie di rubriche degli anni 1266-1286,
tutte raccolte nella compilazione statutaria del 1287: Statuta Ferrariae
anno MCCLXXXVII, ed. W. MONTORSI, Ferrara, Cassa di Risparmio, 1955.
Noi abbiamo scelto le rubriche fondamentali tra quelle che riguardano
l’esportazione dei grani (a, b:
libro II, rubriche CX, CXa, pp. 89-90; c: libro II, rubrica
XXIII, p. 48) e la norma che vieta aumenti di prezzo nel corso della giornata
di mercato (d: libro VI, rubrica 62, p. 393). La rubrica
parmense sull’esportazione dei generi alimentari (2a)
compare per la prima volta negli Statuti del 1255 (Statuta communis
Parmae digesta anno MCCLV, cit., p. 354); quella che punisce gli acquisti
a termine e l’accaparramento dei grani (2b) si
legge negli Statuta communis Parmae ab anno 1316 ad annum 1325, ed.
A. RONCHINI, Parma, 1859 (Monumenta historica ad provincias Parmensem
et Placentinam pertinentia, III), p. 287. Anche il divieto di acquistare
per rivendere (2c: dagli Statuta communis Parmae
anni 1347, ed. RONCHINI, Parma, 1860 = Monumenta c.s., IV, p. 307)
fa parte dei consueti strumenti di politica annonaria e di controllo del
mercato adottati dalle autorità comunali.
1. Ferrara
a) Nell’anno millesimo duecentesimo sessantesimo sesto, indizione
nona; in Ferrara, il quindicesimo giorno prima della fine di giugno
(16 giugno). Stabiliamo e ordiniamo e intendiamo che in futuro sia osservato
inderogabilmente e rigorosamente quanto segue. Ogni volta che il valore
corrente del frumento sarà eguale o inferiore a 18 denari imperiali
lo staio, sarà lecito a chiunque, cittadino o forestiero, portare frumento
e altri grani fuori di Ferrara e del suo districtus, in quantità illimitata
e verso qualsiasi destinazione […] Quando il valore corrente del
frumento sarà superiore a 18 denari imperiali lo staio, si dovranno
eleggere degli uomini competenti ed esperti di legge: e a questi soltanto
– non al podestà o a chiunque altro – spetterà il compito di autorizzare
giornalmente l’esportazione di metà dei grani, provenienti da
canoni fondiari, sulla base di una semplice dichiarazione giurata dei
richiedenti […] Ciò quando il valore del frumento sarà compreso tra
i 18 e i 20 denari imperiali lo staio […] Quando poi il valore del
frumento supererà i 20 denari imperiali lo staio, allora dovrà essere
negata a tutti la facoltà di portare frumento o altri grani fuori del
districtus di Ferrara.
b) Stabiliamo inoltre che nessuna persona, che non sia cittadino o
abitante di Ferrara o del districtus, possa portare redditi e frutti
dei suoi possessi fondiari fuori del districtus di Ferrara.
c) Stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona, nativa o forestiera,
possa esportare o far esportare fuori del districtus della città di
Ferrara grani di qualsiasi tipo né aiutare o favorire chi li esporti,
(seguono le penalità). Chiunque avrà la facoltà e l’obbligo di
sporgere denunzia per simili fatti, e gli spetterà metà del banno. Sono
abrogati tutti gli statuti che siano in contrasto con il presente statuto.
Esso è stato fatto nell’anno del Signore millesimo duecentesimo
ottantesimo, indizione ottava, il terzo giorno dopo l’inizio del
mese di luglio.
d) Stabiliamo e ordiniamo che quando grani o legumi vengono portati
in piazza a Ferrara e il proprietario o chi per esso comincia a venderli
a un determinato prezzo per staio e poi, nel corso della stessa giornata,
alza il prezzo […], tutti i grani e i legumi debbano essergli confiscati,
se non eccedono le due moggia; se sono più di due moggia, si applicherà
una multa di 10 lire di denari ferraresi. Chiunque potrà sporgere denunzia
e avrà diritto a un terzo dei beni confiscati o della multa: gli altri
due terzi andranno al Comune di Ferrara; su richiesta, la denunzia resterà
anonima […] Fatto nell’anno millesimo duecentesimo ottantesimo
sesto, l’undicesimo giorno dopo l’inizio di gennaio.
2. Parma
a) Il podestà ha ordinato che nessuna persona, maschio o femmina, […]
possa esportare o far tentativo di esportare fuori della città e della
diocesi di Parma frumento, grani di qualsiasi tipo, legumi, vino, olio,
sale, carni vive o morte, pollame, formaggio, uova e in generale qualunque
tipo di generi alimentari, senza l’autorizzazione del podestà
o dei suoi giudici o militi […] A chi contravverrà o farà tentativo
di contravvenire saranno confiscate la merce, le bestie e tutti i mezzi
di trasporto […] Una metà della pena e del banno andrà al Comune,
l’altra al denunziante; chiunque potrà sporgere denunzia, senza
che venga fatto il suo nome.
b) Nessuna persona del territorio di Parma potrà comprare da persone
di Parma o del territorio grani, lino o vino in anticipo sul periodo
in cui questi prodotti vengono raccolti. Nessun notaio potrà rogare
contratti di tal genere, sotto pena di 3 lire di denari di Parma: e
il contratto non avrà alcun valore. Nessuno, inoltre, ardisca di comprare
grani a scopo di accaparramento, a meno che non li compri fuori della
diocesi di Parma. Sarà considerato accaparratore chiunque compri grani
pur ritraendo, dai suoi possessi fondiari, dai suoi mulini e dai canoni
che gli sono dovuti, grani sufficienti per sé e per la propria famiglia.
Analogamente, nessuno deve comprare grani in quantità superiore a quella
sufficiente per il consumo mensile suo e della famiglia. Chi contravverrà
sarà considerato accaparratore: gli saranno confiscati i grani e pagherà
ogni volta un banno di 25 lire di denari di Parma. Chiunque potrà sporgere
denunzia e avrà metà del banno e dei grani.
c) Nessuno deve andare per la diocesi di Parma a comprare grano per
rivenderlo, tranne che nei mercati autorizzati dal Comune di Parma.
Pena e banno di 100 soldi di denari di Parma.
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