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Didattica

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione I – L'inquadramento religioso delle popolazioni nell'alto medioevo

9. La legislazione per il clero italiano nell'età carolingia

Al concilio romano radunato nell'anno 826, nel mese di novembre, papa Eugenio II fa leggere dal diacono [1] Teodoro un suo discorso, in cui si ribadisce che i chierici, cui compete la cura delle anime, debbono essere istruiti adeguatamente per poter predicare ed amministrare i sacramenti. Nelle disposizioni che vi vengono approvate si insiste peraltro molto sul ruolo del vescovo, che deve predicare al popolo rifacendosi agli insegnamenti contenuti nella Regola pastorale di Gregorio Magno. In realtà, siamo di fronte ad una piatta e stereotipa riproposizione delle linee della politica ecclesiastica dei riformatori carolingi.

Fonte: Monumenta Germaniae Historica: Concilia, II-2, a cura di A. Werminghoff, Hannover, Hansche Buchhandlung, 1908, pp. 556-58. La traduzione è mia.


Capitoli dell'ammonizione proposta da Eugenio II.


VI. Il diacono Teodoro legge: «[…] Pertanto provvedete, o fratelli, al modo in cui le case di Dio […] vengono restaurate […] affinché i sacerdoti ed i ministri di Dio, i quali vi sono addetti e vi vivono secondo Dio, possano essere fedeli al loro proposito, poiché sta scritto: i sacerdoti non si dedichino ad altro se non alla preghiera, alla lettura della Bibbia ed alla predicazione. […]

VII. Pertanto i sacerdoti ed i ministri di Cristo, che sono stati ordinati ai vari livelli dell'ordine chiericale, si dedichino al compito dovuto secondo Dio e la dottrina dei Padri: siano ben istruiti nei libri divini, e siano in grado di esaminare se stessi e di insegnare agli altri, correggendoli. [...] Bisogna peraltro badare che non accedano al ministero di Cristo persone incolte oppure analfabete, il che è sconveniente. […]».


Canoni del concilio romano.


III. In che modo occorre che un vescovo insegni e sia d'esempio. È opportuno che un vescovo sia di esempio con le sue buone opere, affinché rifulga per la coerenza tra le parole e le azioni e sia un ottimo osservatore del modo in cui il popolo assiste alla parola della predicazione, fissando la sua attenzione senza esitare su quanto gli viene mostrato, come insegna il beatissimo papa Gregorio: «Pertanto il sermone dei dotti deve essere formulato tenendo conto delle caratteristiche dell'uditorio, affinché sia conforme per ciascuno ai suoi problemi e tuttavia non si allontani mai dall'arte della edificazione comune».

[1] Il diaconato è il secondo degli ordini maggiori (presbiterato, diaconato, suddiaconato) che con gli ordini minori (accolitato, esorcistato, lettorato, ostiariato) formano l'ordine sacerdotale.

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006